Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 2
In tema di tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 547 del 1955, misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, sono in rapporto di specialità rispetto a quelle di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, atteso che nelle prime si rinvengono elementi specializzanti, costituiti dalla indicazione dei mezzi di prevenzione ed estinzione degli incendi, oltre alla menzione espressa dell'obbligo di assicurare, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi interessati.
In tema di prevenzione infortuni, va considerato quale luogo soggetto alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro anche il capannone adibito a deposito di materiali lavorati o da lavorare, atteso che anche in questo vi è un pur episodico accesso dei lavoratori ai locali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 28350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28350 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
28350 /06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ENRICO PAPA Presidente Udienza pubblica
1. Dott. CLAUDIO VITALONE Consigliere del 27/VI/06
GRASSI SENTENZA 2. " ALDO Consigliere
Consigliere 1241 PIERLUIGI ONORATO N. 3.
4. "1 GIULIO SARNO Consigliere R.G.N..28775/'05
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
DEPOSITATA ANCELLERIA it AC 2006 sui ricorsi proposti da:
CANCEIL CANCELLERE C1 TA AR, nato a [...] il [...]; Pacio Mopsurati.
TA IS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Brescia,
datata 11/X/'04;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Guglielmo 1
Passacantando, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, perché infondati;
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Brescia, datata 11/X/'04, RL e TT GU venivano condannati, ciascuno, alla pena di € 5.000,00 d'ammenda (in ragione di € 1.00,00 per ogni contravvenzione) quali responsabili, in concorso fra loro, dei reati previsti dagli artt. 4 co. 5 lett. q) e 89 co. 2 lett. B) D. Lgs. 19/IX/'94, n. 626, nonché 34 lett. c) - d) e 389 lett. B) D.P.R. 27/IV/°55, n. 547, dei quali erano chiamati a rispondere per avere, quali soci ed amministratori della "Cagimetale s.n.c." corrente in Brescia, violato norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, omettendo di assicurare, sia nello stabilimento di Bagnolo
Mella, che nei locali adibiti a deposito siti in Castenedolo, il facile esodo degli stessi in caso di incendio, o di altro pericolo grave ed immediato, consentendo che le uscite di sicurezza dei locali fossero ostruite da pneumatici (per circa cinquemila tonnellate) ammassati a ridosso di esse e che all'interno degli stessi fossero accatastati pneumatici e materiali in plastica ed alluminio (rispettivamente per circa mille tonnellate e trecento quintali), nonché di predisporre mezzi idonei di estinzione degli incendi, atteso che non vi erano idranti funzionanti, quattro estintori erano scarichi e sei erano scaduti, come accertato nel corso di sopraluoghi effettuati il 16 Marzo e 2 Luglio '01 ed il 30 Gennaio '02.
Affermava e riteneva, fra l'altro, il Giudice di merito:
a) che la responsabilità penale degli imputati, in ordine ai reati loro ascritti, era provata da quanto accertato e riferito dai verbalizzanti Rivetti, Bonterio e Bianchi, del
Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
b) che il materiale ammassato davanti alle porte di accesso dei locali ostruiva le vie di eventuale fuga, impedendone la rapida evacuazione, mentre i mezzi di estinzione di incendi erano assolutamente inefficienti, stante la mancanza di idranti funzionanti e di estintori carichi e non scaduti;
c) che fra le norme di cui agli artt. 4 D. Lgs. 626/'94 e 34 D.P.R. 547/55 non esiste alcun concorso apparente di norme, stante la genericità degli obblighi di cui alla prima di dette disposizioni e la specificità di quelli di cui alla seconda di esse;
d) che il fatto che i locali ubicati in Castenedolo fossero utilizzati come deposito era irrilevante, dato che le norme di prevenzione degli incendi vanno applicate anche in relazione ai manufatti in cui non si svolge permanente attività lavorativa, ma ai quali gli operai sono chiamati ad accedere per prelevare materiali o depositarveli;
e) che era stato accertato come alle dipendenze degli imputati lavorassero, in ditta, quattro o cinque operai.
Avverso tale decisione entrambi i GU hanno proposto ricorso per Cassazione e ne chiedono l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deducono, in particolare, i ricorrenti: 3
ہیں I. che ad essi le normative di prevenzione di infortuni sul lavoro, indicate in rubrica, non sarebbero applicabili in quanto non avevano alle dipendenze alcun operaio, essendo loro stessi dediti, in azienda, all'attività lavorativa e produttiva;
II. che, in ogni caso, essendo il capannone sito in Castenendolo adibito solo a deposito, nel quale non si svolgeva dunque attività lavorativa, con riferimento ad esso non troverebbero applicazione le norme in questione;
III. che fra le disposizioni di cui agli artt. 4 D. Lgs. 626/'94 e 34 lett. c) e d) D.P.R.
547/55 esisterebbe un rapporto da genere a specie che determinerebbe -a norma dello art. 15 c.p.- l'assorbimento della prima, di carattere generale, da parte della seconda, a carattere speciale.
Motivi della decisione
La prima delle censure mosse alla sentenza impugnata è inammissibile perché il Giudice di merito ha accertato, con giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità e solo genericamente contestato dai ricorrenti, che alle dipendenze di costoro lavoravano, all'epoca, quattro o cinque dipendenti.
Il secondo motivo d'impugnazione è infondato in quanto l'art. 34 D.P.R. 27/IV/255, n. 547, statuisce che "nelle aziende o lavorazioni" in cui esistono pericoli specifici d'incendio, debbono essere predisposti idonei mezzi di estinzione.
Un capannone, adibito a deposito di materiali lavorati o da lavorare, va considerato come luogo di lavorazione soggetto alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro in quanto in esso i lavoratori, sia pure saltuariamente, accedono per depositarvi le merci o prelevarle (v. conf. Cass. sez. IV pen., 24/IX/'81, Grignoli).
Meritevole di accoglimento é, invece, l'ultima censura.
Il D. Lgs. 19/IX/'94, n. 626, emanato in attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, all'art. 4 co. 5 lett. q), impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare “le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero della unità produttiva ed al numero delle persone presenti".
L'art. 34 D.P.R. 27/IV/255, n. 547 stabilisce, al co. 1 lett. c) e d), che "nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici d'incendio devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto. Deve -inoltre- essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi".
I fatti contestati ai ricorrenti sono: non avere assicurato idonee vie di fuga, in caso di incendio o di altra grave situazione di pericolo, ostruendo le uscite di sicurezza dei locali aziendali con
Q
3 l'ammasso, a ridosso di esse, di pneumatici ed altri materiali e non avere predisposto mezzi antincendio adeguati, essendo gli idranti non funzionanti e gli estintori scarichi o scaduti.
Tali fatti sono specificamente previsti, come reato, dall'art. 34 D.P.R. 547/'55 che si pone, rispetto all'art. 4 D. Lgs. 626/94, quale norma speciale.
A mente dell'art. 15 c.p. "quando più leggi penali o disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito".
Questa Corte Suprema ha già statuito che il principio di specialità è invocabile quando gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale, la quale deve contenere qualche elemento in più, di carattere particolarmente qualificante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, ove questa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo di quella generale.
E' necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, in modo tale che quello più ampio contenga in sé quello minore ed abbia un settore residuo destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità (v. conf. Cass. sez. VI pen., 26/III/'93, Costarelli e 18/III/'83, Saracino;
sez. II pen., 30/XI/'83, Colucci).
Nella fattispecie in esame, le disposizioni contenute nell'art. 34 D.P.R. 547/55 sono specifiche, rispetto a quelle, di carattere generale, di cui all'art. 4 D. Lgs. 626/94 perché contengono elementi specializzanti, costituiti dalla specificazione dei mezzi di prevenzione ed estinzione degli incendi e dalla espressa menzione dell'obbligo di assicurare, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
Dalle esposte considerazioni discende che i fatti dei quali i ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli debbono essere giuridicamente qualificati come integranti gli estremi dei reati di cui agli artt. 34 co. 1 lett. c) e d) e 389 D.P.R. 547/55, in essi assorbiti gli artt. 4 co. 5 lett. q) e 89 D. Lgs. 626/294 e che la decisione impugnata deve essere annullata, senza rinvio, nel punto della determinazione delle pene inflitte dalle quali vanno eliminati, per ciascuno degli imputati, € 2.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
qualificati i fatti come integranti gli estremi delle contravvenzioni previste dagli artt. 34 co. 1 lett. c) e d) e 389 D.P.R. 547/55, in essi assorbiti gli addebiti di cui agli artt. 4 co. 5 lett. q) e 89 D. Lgs. 626/'94, annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Brescia, datata 11/X/04, nel punto della determinazione delle pene dalle quali elimina, per ciascuno dei ricorrenti -RL e TT GU-, quelle di € 2.000,00 di ammenda;
rigetta, nel resto, i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 27 Giugno 2006.
Il Consigliere estensore Il Presidente saeede Sa A