Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 28350
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Sentenza 27 giugno 2006

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In tema di tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 547 del 1955, misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, sono in rapporto di specialità rispetto a quelle di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, atteso che nelle prime si rinvengono elementi specializzanti, costituiti dalla indicazione dei mezzi di prevenzione ed estinzione degli incendi, oltre alla menzione espressa dell'obbligo di assicurare, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi interessati.

In tema di prevenzione infortuni, va considerato quale luogo soggetto alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro anche il capannone adibito a deposito di materiali lavorati o da lavorare, atteso che anche in questo vi è un pur episodico accesso dei lavoratori ai locali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 28350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28350
    Data del deposito : 27 giugno 2006

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