Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE S024 66 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Рекол ело seguito SEZ RZA CIVILE down a s de sentenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: picole - Presidente - R.G. N. 11291/99 Dott. Angelo GIULIANO Cron. 5078 Dott. AN Silvio COCO Consigliere Rep. 766 LUPO - Rel. Consigliere Dott. Ernesto - ConsigliereDott. AN Battista PETTI Ud. 05/10/00 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORD dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 2000 120 FED 2001 SCUDERI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIALE MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 GIUSEPPE ANGIOLILLO, che lo difende anche CANCELLERIA disgiuntamente all'avvocato PASQUALE EUGENIO FILASTO', il primo per procura speciale Notar Paolo NASTI di CG064468 Firenze del 27/09/2000 rep.n. 63419 ed il secondo ! giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EDITRICE IL POPOLO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente 2000 legale domiciliata in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo 1557 -1- studio dell'avvocato ALESSANDRA RENZI, difesa dall'avvocato GIULIO DONZELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
ON RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BENUCCI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 303/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa e depositata 1' 01/12/98 (R.G. 2137/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
..---.... udito l'Avvocato Giuseppe ANGIOLILLO;
udito l'Avvocato Giulio DONZELLI;
udito l'Avvocato Claudio BENUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha l'inammissibilità del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22 luglio 1994 AN RI, premesso che con sentenza penale del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di appello, EM CA era stato dichiarato colpevole del reato di diffamazione a mezzo stampa commesso nei confronti dell'attore quale segretario del Partito Marxista Leninista Italiano (d'ora in poi: P.M.L.I.) e condannato al risarcimento dei danni in favore di esso attore, nella detta qualità, da liquidarsi in separata sede (con provvisionale di L.3.000.000), e premesso altresì che la Corte di Cassazione, dichiarando estinto il reato per prescrizione, aveva confermato le disposizioni civili delle precedenti sentenze penali, conveniva davanti al Tribunale civile di Roma il CA ed il legale rappresentante del giornale "Il Popolo" per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui subiti. Si costituivano il convenuto CA e la S.E.I.P. (Società Editrice Il Popolo). Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 21 ottobre 1996, rigettava la domanda, affermando che mancava la prova sia in ordine al fatto illecito (non essendovi nel fascicolo di parte attrice le sentenze penali indicate in citazione), sia in ordine alla legittimazione attiva dello RI. Su quest'ultimo punto il Tribunale osservava che, dalla citazione, danneggiato risultava il partito, mentre lo RI aveva chiesto il risarcimento dei danni in proprio favore. Soggiungeva che, qualora si fosse ritenuto che l'azione era stata proposta dallo RI nella qualità di segretario del partito, mancava la prova di tale qualità, non essendo stata prodotta la documentazione relativa al P.M.L.I.. Lo RI proponeva appello e produceva le sentenze penali invocate a fondamento delle domande da lui proposte. La Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 1° febbraio 1999, rilevava che, delle due distinte ragioni per le quali il Tribunale aveva rigettato la domanda dello RI, questi ne aveva impugnata una sola, nulla avendo l'appellante dedotto in ordine al difetto di legittimazione dell'attore, sul quale pertanto si era formato il giudicato. La Corte, pertanto, riteneva inammissibile l'appello per carenza di interesse a proporlo. "Per completezza" la Corte osservava che lo RI, "in sede di appello, superando le incertezze" rilevate dal Tribunale, aveva "chiaramente formulato la domanda risarcitoria in proprio e non nella qualità di segretario del P.M.L.I.", mentre dalle sentenze penali si desumeva che diffamato era stato ritenuto tale partito e che esso si era costituito parte civile. In conclusione, la Corte rigettava l'appello "perché inammissibile in rito ed infondato nel merito". Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma AN RI ha proposto ricorso per cassazione, a cui hanno resistito con autonomi controricorsi EM CA e la società editrice Il Popolo s.p.a.. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione. Con il ricorso per cassazione lo RI deduce che il giudizio penale, a seguito della sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso del CA agli effetti civili, si è concluso con sentenza passata in giudicato che ha condannato il CA "al risarcimento dei danni verso la parte civile RI AN da liquidarsi in separata sede”. Il 4 5 diritto dello RI ad essere risarcito dal CA è, quindi, passato in giudicato e tale diritto è stato esercitato anche nei confronti della Casa editrice del giornale "Il Popolo", sul quale sono stati pubblicati gli articoli diffamatori. Poiché lo RI che ha agito in via civile è incontestabilmente la stessa persona che si era costituita vittoriosamente parte civile nel giudizio penale, hanno errato il Tribunale e la Corte di appello nel ritenere non provata la legittimazione attiva dell'attore RI. Il ricorrente, in conclusione, ritiene che ricorra "l'ipotesi prevista dall'art.360 n.5 c.p.c.". Il ricorso per cassazione è inammissibile sotto due aspetti. Innanzitutto, il ricorso dello RI non censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello dallo stesso proposto per carenza di interesse, ritenendolo, anche nel Š dispositivo, "inammissibile in rito". Detta parte della sentenza della Corte di appello non in alcun modo investita dal ricorso per cassazione, che censura soltanto la ragione per la quale l'appello dello RI è stato dichiarato (anche) infondato nel merito, e cioè l'affermazione che egli ha esercitato l'azione risarcitoria in proprio, mentre la condanna generica (con provvisionale) pronunziata dal giudice penale ha riguardato il danno subito dal partito politico. Alcune considerazioni critiche della pronunzia di inammissibilità dell'appello dello RI sono state prospettate soltanto con la memoria difensiva presentata dal ricorrente a norma dell'art.378 c.p.c., ma tale atto difensivo, essendo destinato esclusivamente a chiarire ed approfondire i motivi dell'impugnazione, non è idoneo a formulare nuove censure e ad 5 6 ampliare il contenuto dei motivi originari del ricorso per cassazione (v., ex plurimis, Sez. un. 19 maggio 1997 n.4445). Rimane quindi incensurata la decisione della sentenza impugnata di inammissibilità dell'appello. Il che rende inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di interesse del ricorrente, essendo le censure con esso proposte comunque inidonce a fare venire meno la pronunzia di inammissibilità dell'appello. Come seconda, autonoma, ragione di inammissibilità del ricorso per cassazione, va rilevato che la censura proposta dal ricorrente, sopra riassunta, si indirizza in modo generico ed immotivato contro un accertamento di fatto della Corte di appello, e cioè contro il contenuto del giudicato esterno costituito dalla pronunzia del giudice penale di condanna generica di UI CA al risarcimento dei danni. Questa 5 condanna generica, secondo la sentenza impugnata, è stata emanata “a favore della parte civile P.M.L.I.”, e quindi ha dichiarato il diritto di tale گیا partito politico ad essere risarcito del danno subito per effetto del reato di diffamazione a mezzo stampa, e non il diritto di AN RI. L'interpretazione del giudicato esterno, formatosi in un precedente e diverso processo tra le stesse parti, integra un apprezzamento di mero fatto, rientrante nei poteri del giudice del merito (v., tra le tante, Cass. 13 maggio 1995 n.5243; 24 agosto 1994 n.7488; 30 marzo 1987 n.3040; 25 marzo 1987 n.2432; 21 giugno 1986 n.4137). Il ricorrente, nell'insistere sulla tesi che lo RI ha agito per la tutela di un "suo diritto" ad essere risarcito, diritto ormai passato in giudicato, dà al contenuto delle sentenze penali un'interpretazione opposta a quella fatta propria dalla Corte di 6 7 appello;
egli, però, si limita a contrapporre la propria all'altra interpretazione, senza prospettare alcuna considerazione specifica che renderebbe errato o illogico l'apprezzamento della sentenza impugnata. Il ricorrente, in sostanza, chiede a questa Corte di compiere una diretta interpretazione del contenuto del giudicato esterno, ma tale richiesta è inammissibile in questa sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di 40000 cassazione a favore di ciascuno dei controricorrenti. Le spese si liquidano 280000 in dispositivo. 1OST 124, 21
P.Q.M.
4567 29.66 La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a 867 12cc pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida per 16177 EM CA in complessive £. 3127·000 di cui £.
3.000.000 per onorari, e per Editrice Il Popolo in complessive £. 3129'500 di cui* £.
3.000.000 per onorari. Così deciso a Roma il 5 ottobre 2000. Il Relatore-Estensore 11 Presidente i mul Concetta Ammendola Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 20 FEB 2001 IL CANCELLIERS 01 Concetta Ammendola CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 5.4.2011. delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 13103 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7