Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2003, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO0042 8 403 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE getto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONE - Primo Presidente f.f. - R.G. N. 30887/01Dott. Vincenzo Cron. 765 Dott. Massimo GENGHINI Presidente di sezione Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. Dott. Roberto PREDEN - Consigliere- Ud. 14/11/02 NAPOLETANO - Consigliere- Dott. Giandonato - Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ww.w. w REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta domiciliata in Regionale pro-tempore, elettivamente DELL'ORO 3, presso lo studio ROMA, PIAZZA dell'avvocato CHIARA RICCI (Delegazione Romana della Regione stessa), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARCO CARLETTI, giusta delega a 2002 margine del ricorso;
ricorrente 1550 -1-
contro
EO AN;
- intimato avverso la sentenza n. 3462/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 21/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla Prima Sezione civile per l'ulteriore corso. -2- Con atto notificato il 7 gennaio 1999 OM NI conveniva davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo per calamità atmosferiche relativo all'anno 1987, in base alle previsioni della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 e 10 dicembre 1982 n. 38. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Comune di Minervino Murge e della Provincia di Bari, ai quali per legge era stata delegata conclusasi con esito favorevole per l'attore, оl'istruttoria integrazione del contraddittorio nei comunque il difetto di confronti di tali enti. Con sentenza in data 25 settembre 2000 il Giudice di pace di ritenendo implicitamente, per quantoBari accoglieva la domanda, in questa sede interessa, che а seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, delegata dalla legge Regione Puglia 10 dicembre 1982 n. 38 ai Comuni ed alle Province, sorge per il titolare di azienda agricola che abbia subito danni per calamità atmosferiche il diritto soggettivo al pagamento del contributo previsto dalla normativa in materia. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con due motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che la delibera della Giunta provinciale di Bari n. 1357/89, contrariamente a quanto sarebbe stato affermato dal Giudice di pace, non avrebbe riconosciuto il diritto dell'attore alla contributo per cui è causa, ma avrebbe corresponsione del concessione di tale contributo al verificarsi di subordinato la alcune condizioni. La doglianza è infondata. La delibera in questione, infatti, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, avrebbe subordinato la sola corresponsione del contributo alla disponibilità dei fondi da fornire dalla Regione Puglia, ma il diritto soggettivo a tale corresponsione deve ritenersi sorto per effetto della conclusione con esito positivo della apposita istruttoria, come questa S.C. ha già avuto occasione di affermare (cfr., da ultimo, sent. 10 maggio 2002, n. 6736). Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice al fine della decisione degli altri motivi del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Roma, 14 novembre 2002 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ж Да Depositata in Cancelleria Oggi, 14 GEN 2003