Sentenza 9 gennaio 2004
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- 1. Effetti penali in malam partem per fonti europee (Cass., 22225/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'obbligo di interpretazione conforme rispetto ad obblighi comunitari non può giungere sino al punto che una direttiva, di per se stessa e indipendentemente da una legge nazionale di trasposizione, crei obblighi per i singoli ovvero determini o aggravi la responsabilità penale di coloro che trasgrediscono le sue disposizioni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI sentenza (ud. 19/01/2012) 08-06-2012 n. 22225 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPO Ernesto - Presidente Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere Dott. FIALE Aldo - Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITNA SPA già SIRBI SPA, in persona del suo legale rappresentante Giorgio MAZZAROTTO, selettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente agli avvocati IVONNE CACCIAVILLANI, PRIMO MICHIELAN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE FINANZE in persona del suo Ministro pro tempore AMMINISTRAZIONE MARINA MERCANTILE (ora MINISTERO TRASPORTI e della NAVIGAZIONE), in persona del legale rappresentante pro tempore, REGIONE VENETO in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale per il Veneto, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO in persona del Sindaco pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 645/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 29/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele deposita delega del difensore Luigi MANZI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12/12/1988 alle Amministrazioni della Marina mercantile e delle Finanze ed alla Regione Veneto, nonché al Comune di San Michele al Tagliamento, la SIRBI spa conveniva davanti al Tribunale di Venezia le dette amministrazioni. Esponeva di essere proprietaria di un terreno (catastalmente specificato) e che benché fosse stata concessa concessione edilizia nel 1988, legittimante, la costruzione di un fabbricato residenziale, previe autorizzazioni di ogni altro Ente pubblico competente, il Sindaco, forse alla stregua di risultanze peritali in un giudizio penale concernente la linea di confine tra le proprietà demaniali e quella di essa istante, aveva disposto la sospensione dei lavori in precedenza autorizzati.
Chiedeva pertanto la condanna del Comune al risarcimento del danno conseguente alla sospensione forzata dei lavori e al ritardo nell'ultimazione dell'edificio; l'accertamento della linea di confine nei confronti delle Amministrazioni dello Stato ed ancora la condanna in solido di tutte le amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti per aver confidato, senza sua colpa, nella realtà documentale emergente sia dalla situazione cartografica che dalla strumentazione urbanistica.
Tutte le Amministrazioni convenute resistevano alle domande. Con sentenza 29.2/9.5.1996, il tribunale adito respingeva le domande attoree.
La società ITNA spa, già SIRBI, interponeva appello avverso tale decisione, chiedendone la riforma.
Il Comune di San Michele al Tagliamento, costituitosi tempestivamente, e le altre Amministrazioni appellate, costituitesi soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, resistevano al gravame.
Con sentenza in data 25.1/29.3.2000, la Corte di appello di Venezia rigettava il gravame e regolava le spese. Osservava la Corte veneta che oggetto della presente controversia era tra l'altro la delimitazione del confine tra la proprietà della società e l'adiacente area demaniale, e non la corretta delimitazione dell'area demaniale nella più ampia zona considerata nella causa decisa prima dal tribunale e poi dalla stessa Corte di appello con sentenze richiamate dall'appellante, o nel giudizio penale istruito anche con la perizia Sgroi, rispetto a cui la società era estranea. Appariva pertanto inammissibile la pretesa dell'appellante di subordinare la correttezza delle conclusioni del C.T.U. Sterle alla compatibilità delle stesse con le soluzioni recepite nei richiamati, diversi processi(penale e civile).
Ciò premesso, era agevole rilevare che l'appellante non evidenziava un solo errore nei procedimento seguito dal C.T.U. e neppure nelle conclusioni da questi raggiunte.
Per contro,risultava pianamente comprensibile che il C.T.U., partendo di rilievi eseguiti,senza contestazioni da parte dei consulenti di parte, pur sollecitati allo scopo, attraverso il confronto tra le risultanze dell'elaborato dello Sgroi, delle mappa di impianto e del verbale di delimitazione 28.9.1928, completo di planimetria, effettuato con l'ausilio di considerazioni tecniche perspicaci ed immuni da vizi logici,aveva indivisibilmente concluso che la linea di confine come risultante dalla mappa di impianto corrisponde alla demarcazione tra proprietà attorea e demaniale e che il fabbricato attoreo, nell'esattezza consentita dai rilievi e dalla attendibilità nella interpretazione della cartografia esistente, come esistente è ubicato con la fronte sud sul confine tra la proprietà attorea e l'area demaniale, mentre la fascia compresa tra tale fronte e la linea di demarcazione indicata sulle mappe 1:1000, cade tutta all'interno della proprietà demaniale, risultando erronee le mappe catastali in scala 1:1000.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ITNA spa sulla base di un unico motivo;
resistono con controricorso i ministeri dei Trasporti e della Navigazione, delle Finanze nonché la Regione Veneto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo in cui si articola il ricorso, la ITNA spa lamenta violazione di legge (art. 116 c.p.c.) e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione rispettivamente al n. 3 e al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.. Lamenta la Società ricorrente che il giudice del merito, nell'aderire alle conclusioni raggiunte dal C.T.U. circa la determinazione della linea di confine tra il demanio e la zona di sua proprietà avrebbe dovuto motivare sue ragioni per cui la consulenza espletata nel presente giudizio perveniva a conclusioni non conformi rispetto a quelle raggiunte in altri(diversi)procedimenti. Non si percepisce chiaramente se si adombri o meno un ipotizzato contrasto tra giudicati (peraltro costituente, ove ravvisabile, ipotesi revocatoria ex art. 395, n. 5 c.p.c.) ovvero se ci si limiti, come appare più confacente al ricorso nel suo complesso e all'indiscussso dato dell'estraneità della Società a quei giudizi, a contrappone le ragioni poste a base delle altre sentenze (precedenti) pronunciate su profili in parte contigui a quelli oggetto del giudizio in esame.
Rimanendo nell'ambito di tale ultima ipotesi, va evidenziato che la sentenza impugnata ha affrontato espressamente il punto, affermando che oggetto del presente giudizio era la delimitazione del confine tra la proprietà dell'odierna ricorrente e l'adiacente area demaniale, non anche la corretta delimitazione dell'area demaniale nella più ampia zona considerata nella causa decisa dal Tribunale e poi anche dalla Corte veneta con sentenze richiamate dall' ITNA, o nel processo istruito anche con la perizia Sgroi, cui la Società era estranea.
Ciò premesso, la sentenza impugnata prosegue affermando che oltre alla "enunciata pretesa inconciliabilità delle conclusioni della C.T.U. dell'ing. Sterle con quelle del consulente e del perito investiti in altri giudizi, l'appellante non evidenzia un solo errore nel procedimento di indagine seguito dal C.T.U. e nelle stesse conclusioni cui il predetto perviene".
Su tale base argomentativi, va rilevato in primo luogo che non può costituire corretta base critica l'invocare conclusioni peritali raggiunte in giudizi che non (possono e non) fanno stato nel presente procedimento, atteso che,come già ricordato, l'odierna ricorrente era estranea agli altri giudizi.
Su tale base, l'affermazione secondo cui non era stato rilevato alcun errore per così dire intrinseco alla consulenza Sterle non è neppure oggetto di contestazione nel ricorso, cosa questa che comporta per un verso l'assenza di specifici rilievi critici e, per altro canto, la inconferenza di indagini peritali non opponibili nel presente giudizio;
in definitiva la genericità assoluta del motivo in esame.
Non sussiste perciò il vizio di contraddittoria motivazione, atteso che, per le ragioni dette, l'argomentare della Corte veneziana è corretto, conseguente e logico e non sussiste la violazione dell'art. 116 c.p.c., in ragione della consolidata e condivisa giurisprudenza
(cons. Cass. 24/11/1997, n. 11711) secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad argomentare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente di ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o dei loro difensori e consulenti (ovvero tali argomentazioni risultino del tutto genetiche ed infondate), potendosi egli limitare, in tal caso, a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella sua relazione.
Poiché la Corte territoriale non ha ritenuto che alla consulenza fossero stati mossi rilievi specifici e argomentati, bene il giudice di appello ha potuto condividere senza ulteriori argomentazioni (oltre a quelle opportunamente evidenziate) l'operato del C.T.U. (cons. anche Cass. 9/6/1988, n. 5677). Il ricorso deve essere pertanto respinto: le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in 1.500,00 euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, nonché accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004