Sentenza 18 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8743 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
6 A 8 I 5 9 . R I 1 . / Z N A 4 A / - T R 6 B U 2 T . S . B I 0067963 I R L . L G R P . 0 8 743/ 02 E A T D R . B L E A A D T A D I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N A S A E M I NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.1137.00 Cron.24003 Composta dai Magistrati: Dott. GIULIO GRAZIADEI PRESIDENTE Rep. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE Ud.26.3.2002 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: Irpef Dott. SALVATORE DI PALMA CONSIGLIERE accertamento CONSIGLIEREDott. FRANCESCO RUGGIERO induttivo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 67963 N. ZICCHITELLA ORSOLA in atti rappresentata e difesa generalizzata, dall'avv. Bartolo Bellet di Trapani per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cola di Rienzo 92 presso studio avv. Pietro Carlino ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale in Roma, via dei れ dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato Portoghesi 12 8 5 di 3 1 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 312.98 in data 2.7.98 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata in data 3.12.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.3.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Carlino, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. RAFFAELE PALMIERI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Trapani, rilevato che CC OL non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 1985, indirizzava alla stessa un questionario onde chiarire operazioni bancarie su un conto corrente a lei intestato e sul possesso di automobile e natante. Acquisite le informazioni, il predetto ufficio notificava alla CC un avviso di accertamento, col quale determinava un reddito di lit. 113.900.000. 2. La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Trapani ed il ricorso veniva accolto. Proponeva appello l'ufficio e la Commissione Tributaria Regionale lo accoglieva, confermando l'operato dell'Amministrazione.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione CC OL, deducendo unico, articolato motivo. Resiste controricorso con l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE be 2 4. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 41 e 38 D.P.R. n. 600.73, 2909,2697,2727 e 2729 Codice Civile, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC " La decisione di secondo grado è del tutto carente di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto>, anche perchè la disponibilità di determinati beni era negata dall'interessata e l'ufficio aveva del resto riconosciuto che detti beni e disponibilità provenivano da entrate delle attività espletate dai figli . La parte sostiene che sul punto si è formato il giudicato interno, in quanto l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha riconosciuto come i cespiti e le disponibilità attribuite alla CC appartengano invece ai due figli.
5. Il ricorso è infondato. Non sussiste, anzitutto, la dedotta mancanza di motivazione: occorre al riguardo integrare il paragrafo della parte in diritto della sentenza di appello con la narrativa in fatto>, nella quale si indicano partitamente gli elementi reddituali, sulla base dei quali l'ufficio ha proceduto ad accertamento sintetico. Trattasi del possesso di imbarcazione da diporto di m. 10,30, del possesso di una autovettura BMW 2788 e dell'utilizzo di una collaboratrice domestica fissa per quattro ore giornaliere.
6. In diritto, si rileva che le norme di cui al ricorso per Cassazione non risultano violate. Quando il contribuente, richiesto con 3 apposito questionario, ammette la proprietà e l'utilizzazione di determinati beni, indici di una capacità reddituale, è legittimo che l'ufficio presuma il possesso di redditi adeguati. A questo punto, si inverte l'onere della prova e incombe al contribuente l'onere di dimostrare che detti beni e servizi sono di pertinenza di altri soggetti. Non è sufficiente allegare che i beni di fatto sono di proprietà di terzi ed eccepire , da parte del contribuente, di essere un mero prestanome: occorre dare la dimostrazione rigorosa che trattasi di cespiti tassabili in capo ad altre persone.
7. Nè appare essersi formato un giudicato interno sulla base delle ammissioni dell'ufficio: si rileva, intanto, che l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette chiedeva in appello la conferma del proprio operato e ciò contrasta con il preteso riconoscimento delle ragioni della contribuente. Inoltre falsa demonstratio non nocet': l'ufficio intendeva sostenere che la CC, dopo avere formalmente rinunciato all'eredità del marito, aveva ottenuto una compensazione da parte dei figli, il che è l'esatto contrario di quanto sostenuto dalla CC. La quale, col ricorso per Cassazione, intende far accertare che i cespiti consistenti nell'imbarcazione e nell'autovettura a lei intestati sono in realtà proprietà dei figli, i quali a loro volta hanno coperto col condono Nulla è detto in ordine alla M l'annualità in contestazione. collaboratrice domestica.
8. Devesi, in altri termini, riaffermare il principio per cui il contribuente, ove risulti proprietario e possessore di beni elo servizi indici di capacità contributiva- ha l'onere di provare in modo rigoroso che detti beni appartengono a (e sono utilizzati da) terzi, rimanendo esposto, in difetto di tale prova, alle conseguenze della propria dichiarazione (questionario) di essere proprietario e fruitore di detti beni.
9. Al rigetto del ricorso consegue, per il principio della soccombenza, la condanna alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese, che liquida in Euro 1.850,00 ivi compresi Euro 1.800,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. E 6 8 N Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 26 marzo 2002. 5 9 O 1 . I / N Z 4 / - A A IL PRESIDENTE 6 I R 2 B R T . . S R L A I . L P DOTT. GIULIO GRAZIADEI T G . A A E D U . D R fer B B L I E A E D T R T A I T 1 N I S E 3 N R 1 S E E E S . T I N A A IL CONSIGLIERE ESTENSORE M DR. VINC NZO DI NUBILA IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 91 18 GIU. 2002 Oggi IL CANCE DERE C1 Innocenzo Batista