Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2013, n. 2696
CASS
Sentenza 5 febbraio 2013

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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L'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un solo genitore (e senza l'assenso ovvero in contrasto con la volontà dell'altro) non ha, a fronte di un diritto soggettivo non sottoposto a limiti, natura vincolata, ma resta subordinata alla valutazione dell'interesse del minore, rispondendo tale soluzione alla disciplina introdotta con l'art. 10, comma 5, lett. c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, attuativo del Regolamento CE n. 444 del 2009, la cui "ratio" non mira a prescindere dal consenso dei genitori, ma è diretta ad assicurare una tutela ulteriore dell'interesse dei minori.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2013, n. 2696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2696
Data del deposito : 5 febbraio 2013

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