Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11578 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 15 78/02 SEZION Composta dagli Ill.mi Si ri Presidente R.G.N. 3724/00 Dott. Rosario DE MUSIS Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 29.186 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. 3045 Consigliere CECCHERINIDott. Aldo Ud. 07/02/02 Consigliere Dott. Luigi MACIOCE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI ha pronunciato la seguente UFFICIO COPE SENTENZA Richiesta IL SOLE MORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per dirit 1.5503 AGO.2002 domiciliata in ROMAGNOLI TERESA LAURA, elettivamente IL CANCELLIERE ROMA VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO SPAGGIARI, giusta procura in calce CANCELLERIA al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINO 46, presso l'Avvocato MARCO 2002 GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO 282 SAPORITO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1076/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 12/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato SAPORITO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza pub- blicata il 12 ottobre 1999, rigettava la opposizione alla stima della indennità di espropriazione di un ter- reno posto in territorio del Comune di Reggio Emilia, proposta dalla espropriata RA ER LI nei confronti del Comune e anzi determinava la indennità in importo minore rispetto a quello di cui alla stima de- finitiva amministratura. Giudicava la Corte di merito che la porzione dell'area compresa nella 'zona agricola di rispetto" non potesse considerarsi fabbricabile, ir- rilevante essendo al riguardo la sua contiguità alla beers 2 zona interamente edificata della periferia della città capoluogo di provincia, dalla opponente valorizzata in funzione di una, asserita ma irrilevante, potenzialità edificatoria di fatto. Contro questa decisione RA ER LI ha proposto ricorso per cassazione argomentando un unico motivo articolato in tre distinti profili. Il Comune di Reggio Emilia ha resistito con controricorso. En- trambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nell'unico motivo di impugnazione, articolato in tre distinti profili, la ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione" dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992, n. 359, violazione degli artt. 42, C3, e 3 Costituzione, nonchè difetto di motivazione, omessa о insufficiente su un punto decisivo della controversia, critica la decisione per non avere la Corte di merito considerato che l'area espropriata (come ha accertato il consulente tecnico d'ufficio) è inserita in un con- testo urbanistico nel quale prevale la destinazione edificatoria riconosciuta dalla pianificazione generale (quindi di diritto) e perciò presenta le stesse carat- la identica vocazioneteristiche obbiettive di quelle contigue dal piano regolatore espressamente de- Glan 3 P stinate alla espansione dell'edificato. Sicchè il non aver valorizzato la edificazione potenziale di fatto (riconosciuta dall'ordinamento art. 2 d. lgs 30 di- cembre 1992, n. 504 - ai fini dell'imposta comunale su- gli immobili) in ragione del rapporto di contiguità ad 1aree edificabili "di diritto" che presentano le me- desime caratteristiche intrinseche, costituirebbe vio- lazione del principio costituzionale di trattamento pa- ritario e insieme di quello dell'equo indennizzo e alla luce di tali principi dovrebbe essere interpretato il disposto dell'art. 5 bis legge 359/1992 con il ricono- scimento di autonomo rilievo alla edificabilità di fat- to. Il motivo così formulato, che argomenta una unita- ria censura, è infondato. 2: La Corte di merito non ha mancato di considerare "il contesto urbanistico" in cui si situa l'area nella specie espropriata e ha constatato che essa è compresa nella zona agricola (come definita dal piano regolatore generale) di rispetto dell'abitato al limite appunto di un comparto edificato -, sicchè, secondo la disci- plina conformativa del contenuto del diritto di pro- prietà dei terreni in quella zona inclusi, l'area stes- sa dove ritenersi inedificabile, non suscettibile cioè cover di una utilizzazione, da parte del proprietario, diversa 4 da quella agricola. La utilizzazione edificatoria, in contrasto con la disciplina di piano, non avrebbe perciò potuto formare oggetto di alcun provvedimento abilitativo e dunque la indennità di espropriazione non poteva rapportarsi ad un impiego illegittimo del bene, che costituirebbe un abuso edilizio perfino penalmente sanzionato. La LI nel ricorso richiama talune decisioni di questa Corte rimaste isolate rispetto all'indirizzo che si è venuto consolidando - sanzionato infine da molteplic pronunce d lle sezioni unite nel senso che - comma 3, legge 359/1992la espressione dell'art. 5 bis, non configura due distinte categorie di aree valoriz- zando una presunta edificabilità di fatto in contrasto con la vincolante disciplina normativa che regola la utilizzazione dei suoli da parte dei proprietari, ma esige pure una valutazione in concreto delle caratteri- stiche proprie della specifica area (come le sue dimen- sioni, anche in rapporto alla eventuale prescrizione di unità minima di intervento, l'osservanza di prescritte distanze da limitrofe opere pubbliche o da costruzioni su fondi finitimi , la struttura morfologica del suolo inidoneo, in ipotesi, a insediamento di edifici, la operatività di vincoli paesaggistici o di interesse storico-artistico, etc) tali da condizionare in pratica losevi こ 5 limitandola e perfino escludendola la realizzazione della astratta edificabilità "legale" e dunque incidere sulla stima economica del bene. Nè può dubitarsi della conformità ai principi costi- dż di eguaglianza e tutela del diritto di pro- tuzionali - prietà - di una simile interpretazione della espressio- ne testuale del comma 3 dell'art. 5 bis, se non inve- stendo del sospetto di illegittimità costituzionale il complesso delle norme che conferiscono ai soggetti pub- blici della pianificazione del territorio il potere di disciplinare per Zone omogenee l'assetto urbanistico degli insediamenti, conformando il contenuto del dirit- to di proprietà sulle aree comprese nelle differenziate zone (secondo un sistema passato indenne al vaglio del- la Corte Costituzionale). 3 . La ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. prende atto dell'indirizzo consolidato della giurispru- denza di legittimità nel senso della riconosciuta al- - tra area edificabile ternativa se così si può dire e per le sue caratte- (secondo la previsione normativa ristiche in concreto) ed area inedificabile (così defi- nita secondo la normativa urbanistica di zona territo- riale omogenea), con esclusione dunque di categorie in- termedie (un ipotetico tertium genus). E richiama una cholar recente pronuncia delle sezioni unite di questa Corte 3 n. 172 del 2001) secondo cui la edificabilità dell'area deve essere apprezzata con riguardo alle differenziate tipologie di suscettività edificatoria previste dalle norme di attuazione del piano regolatore generale ) 0 che comunque si pongono a quel livello di pianificazio- ne), non soltanto, cioè, con riguardo alla edificazione residenziale. Affermazione, questa, si deve subito rilevare in linea con l'indirizzo consolidato di cui costituisce una coerente articolazione interna, ferma rimanendo la condizione che la prevista utilizzazione edificatoria dell'area (diversa da quella residenziale) sia compresa nelle facoltà del proprietario (nel contenuto del suo diritto) e sia perciò suscettibile di apprezzamento nel mercato dei suoli. Ebbene, la ricorrente nella memoria conclusiva, con prospettazione nuova che non aver formato oggetto una di considerazione nel motivo del ricorso, critica la decisione impugnata, perchè la Corte d'appello non avrebbe rilevato che una porzione dell'area in questio- ne era nella tavola di piano classificata con "destinazione" "PUl viabilità e parcheggi" implicante una determinata suscettività edificatoria. Basti Osservare al riguardo che tale profilo di censura (non contenuto nel motivo del ricorso) è nuovo Lotovid 7 e perciò inammissibile, non senza aggiungere per altro che neppure è accertato nel giudizio se quella destina- , € zione di piano, secondo la disciplina attuativa di es- sarebbe stata suscettibile di realizzazione da par- SO, te del privato proprietario e tale dunque da conferire all'area un valore apprezzabile nel mercato;
о non in- -Invece - troducesse uno specifico vincolo espropriativo, non ri- levante in ogni caso al fine della determinazione della indennità di espropriazione. DEL Infondata essendo la censura argomentata 109T 129,11 nell'unico motivo di impugnazione, il ricorso deve es- 456T sere rigettato. Soccombente la ricorrente è te- TOT. nuta, e condannata, al rimborso delle spese di questo POST 17,0 giudizio a favore del Comune resistente. 141,11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricor- rente al rimborso delle spese di questa fase del giudi- zio a favore del Comune resistente, spese liquidate in complessivi euro..207.47.. dei quali euro 2000 per onorari di avvocato. Roma, 7 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Giovanni Losavio Giomuitos SAZIONE CORTE SUPREM Prima Sezione Civile Depositat in ecelleria LCANCELLIERE Andrea Bianchi IL CANCELLIERE il