Sentenza 3 febbraio 2004
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- 1. Avvocato Ambientalista a TrapaniStudio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1
Rapporto ispra natura e biodiversità una ricchezza ancora a rischio. 29.5.2011. lo stato della qualità dell'aria continua a essere una delle maggiori emergenze ambientali. in aumento il patrimonio forestale, calano gli incendi, ma resta alto l'allarme frane. questi alcuni dei numerosi dati che emergono dall'annuario dei dati ambientali - edizione 2010, dell'istituto superiore... T.a.r. lazio - roma sezione ii ter sentenza 21 giugno 2011, n. 5532 n. 05532/2011 reg.prov.coll. n. 05641/2010 reg.ric. repubblica italiana in nome del popolo italiano il tribunale amministrativo regionale per il lazio (sezione seconda ter) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2004, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
Fiat Ferroviaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino n. 208/3/98 del 16 dicembre 1998, depositata il 21 maggio 1999, non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 20 luglio 1995 la società Fiat Ferroviaria S.p.A. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di Primo grado di Torino il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza del 19 luglio 1995, con la quale la ricorrente aveva richiesto all'Ufficio del Registro di Torino il rimborso della somma di L. 39.037.400 corrisposta, a titolo di INVIM, in occasione del conferimento di un complesso aziendale alla società Sima S.p.A.: l'imposta si assumeva indebitamente versata in ragione del contrasto tra la normativa nazionale e gli artt. 4, 7 e 10 della direttiva comunitaria n. 69/335/CEE.
La Commissione adita con sentenza n. 92/04/96 del 21 febbraio 1996, depositata il 13 marzo 1996, accoglieva il ricorso. La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Amministrazione. Avverso tale sentenza, il Ministero delle Finanze, con atto notificato il 6 luglio 2000, propone ricorso per Cassazione con unico motivo. La società contribuente non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 10 della direttiva comunitaria n. 69/335/CEE: ad avviso della ricorrente da un esame degli artt. 4 e 7 della direttiva, nonché dell'ottavo "considerando" di quest'ultima, risulta un divieto di applicare, sulle operazioni ivi indicate, imposte indirette aventi le stesse caratteristiche di quelle sui conferimenti. L'INVIM colpisce l'incremento di valore ed il trasferimento del bene costituisce soltanto l'occasione in cui l'imposta è calcolata: sicché non può operare rispetto a tale imposta il divieto di cui alla richiamata direttiva comunitaria. Il motivo è fondato. Correttamente l'Amministrazione finanziaria richiama il carattere decisivo che in materia deve essere riconosciuto alla pronuncia interpretativa resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee l'il dicembre 1997 in causa C- 42/96, Società Immobiliare SIF s.p.a. c. Amministrazione delle Finanze dello Stato, la quale ha espresso la seguente massima: "La direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalle direttive 73/79, 73/80, 74/553 e 85/303, va interpretata nel senso che non si applica ad un'imposta nazionale che colpisca l'eventuale incremento di valore di un immobile accertato all'atto del conferimento del medesimo ad una società di capitali. Infatti, un'imposta siffatta, in quanto imposta generale sull'incremento di valore degli immobili, non costituisce un'imposta di conferimento riscossa all'atto dell'aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva". In questa prospettiva, la Corte di Giustizia ha specificamente affermato (punti 21-24): "Va constatato che l'INVIM è un contributo che colpisce sia l'incremento di valore realizzato dal proprietario di un immobile all'atto dell'alienazione a titolo oneroso sia, per quanto riguarda gli immobili appartenenti a società, l'incremento virtuale determinato al compimento di un decennio in conformità dei criteri definiti all'art. 6 del decreto n. 643. Non è dunque il conferimento come tale ad essere gravato dall'imposta, bensì l'incremento maturato grazie al medesimo. Pertanto un'operazione di conferimento di immobili ad una società non è assoggettata all'INVIM quando la differenza tra il valore iniziale d'acquisto ed il valore del conferimento risulti negativa. L'equiparazione dei conferimenti agli atti di alienazione è intesa unicamente a determinare il momento in cui va calcolata la differenza tra il valore reale di un immobile ed il valore alla data dell'acquisto. In secondo luogo, la base imponibile di tale tributo non è calcolata, come esige l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, sul valore reale dei beni conferiti o da conferire dai soci, ma sull'incremento di valore realizzato grazie al conferimento. Da ultimo, l'INVIM colpisce il conferente e non la società beneficiarla. Ne deriva che l'INVIM, in quanto imposta generale sull'incremento di valore degli immobili, non costituisce un'imposta di conferimento percepita all'atto dell'aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva, cosicché essa non rientra nel campo d'applicazione di quest'ultima". Il valore vincolante delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle comunità Europee comporta l'accoglimento del ricorso, come in altre analoghe fattispecie questa Suprema Corte ha già riconosciuto (cfr. Cass. n. 7489/2002; n. 916/2001; n. 10059/2000; n. 1844/2000). Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito, rigettando la domanda di rimborso presentata dalla società. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso proposta dalla società contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004