Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2002, n. 14389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14389 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1968 N. 131 TAB. ALL. B- S MATERIA ee 74195 T RIA1 4 3 89 /02 A Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 893/2001 Cron. 33404 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Mario Cicala Consigliere Ud. 13.05.2002 Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Nino Fico Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, Ufficio delle entrate di Pe- rugia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domi- ciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro il signor TR LI, residente a [...](Perugia) in Via Villa Pin- ciana;
intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 16 di- cembre 1999, n. 267/1/99, depositata il 21 dicembre 1999; 讥 2039 } udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 13 maggio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: che il signor TR LI, destinatario della cartella esattoriale n. - 50001587 relativa ad IRPEF e ad ILOR 1985, ricorre alla Commissione tri- butaria di primo grado di Perugia, lamentando l'erroneità della liquidazione operata dall'Ufficio 1 distrettuale delle imposte dirette di Perugia in quanto effettuata su base imponibile non diminuita nella misura prevista dall'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46; - che il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia con sentenza n. 1345/02/95; che l'appello dell'Ufficio delle entrate di Perugia è, poi, rigettato dalla - Commissione tributaria regionale di Perugia con la sentenza 16 dicembre 1999, n. 267/1/99, depositata il 21 dicembre 1999; - che per la cassazione di tale sentenza il 22 dicembre 2000 il Ministero del- le finanze notifica al signor TR LI un ricorso, che adduce come unico motivo di impugnazione la violazione e falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito in L. 28 luglio 1989, n. 263; M -· che il Ministero ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese pro- cessuali;
che il signor TR LI non si è costituito in giudizio;
-> - che è consolidato l'orientamento di questa Corte, in tema di agevolazioni - tributarie per i terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevola- zione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 di- cembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale pre- vede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, in virtù dell'interpreta- zione autentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazio- ne all'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28 (vedasi, per tutte, la sentenza 25 giugno 2001, n. 8659); - che nel ricorso del Ministero delle finanze non sono contenute, a sostegno del motivo addotto, argomentazioni nuove tali da condurre ad una modifica- zione dell'interpretazione della normativa applicabile al caso di specie og- getto di giudizio;
- che, non essendosi costituito in giudizio il contribuente regolarmente in- timato, manca il presupposto perché ci si debba pronunciare sulle spese pro- cessuali relative al giudizio di cassazione;
PQM
M la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Г consiglio del 13 maggio 2002. Il Presidenteут ся DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 8 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio