CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19945 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ND TA nato il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato VENCO GAETANO del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato PARADISO ARMANDO in difesa di ND TA. Il difensore preliminarmente eccepisce il difetto di procedìbilità per mancanza di querela così come previsto dalla riforma Cartabia;
illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19945 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.ND FA ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali ai danni di anziana pedone che attraversava la sede stradale da si- nistra a destra rispetto alla sua posizione di marcia, dietro il veicolo dell'im- putato impegnato in manovra di retromarcia al fine di parcheggiare il veicolo, provocandone la caduta in terra da cui derivavano lesioni personali giudicate guaribili in cinquanta giorni (frattura dell'anca). 2. All'imputato veniva contestata la colpa generica e la violazione dell'art.154 C.d.S. per avere agito con imprudenza e negligenza, omettendo di sincerarsi della presenza di pedoni che interferissero con la manovra di retromarcia e di non avere adottato le cautele necessarie atte a prevenire la suddetta interferenza. 3. La Corte di appello nel riconoscere profili di colpa nella condotta di guida del conducente, il quale avrebbe dovuto monitorare attentamente l'eventuale passaggio di pedoni dietro il proprio veicolo, escludeva che ricor- ressero profili di interruzione del rapporto di causalità in ragione della ab- normità della condotta del pedone che transitava da sinistra a destra rispetto alla pozione del veicolo e al di fuori degli attraversamenti pedonali, pure presenti. In particolare assumeva che l'attraversamento non era stato im- provviso ma che, al contrario, anche in ragione dell'età della persona offesa, l'imputato aveva avuto sufficiente tempo per percepire la presenza del pe- done e di evitare l'investimento. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del KANDIR articolando tre motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge nel riconoscimento della inosservanza della regola cautelare compendiata nell'art.154 C.d.S. assumendo che il conducente del veicolo aveva osservato la suddetta regola cautelare, proce- dendo alla ispezione della sede stradale anche mediante l'utilizzo dello spec- chietto retrovisore laterale di sinistra per poi voltare lo sguardo verso il lu- notto per procedere in sicurezza al parcheggio del veicolo mediante manovra di retromarcia, laddove il sopraggiungere del pedone sul lato posteriore si- nistro del veicolo era del tutto imprevedibile tenuto conto che esso proveniva dal centro strada e al di fuori degli attraversamenti pedonali. 2 r 4.1 Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione per con- traddittorietà e illogicità, in quanto la Corte di Appello aveva riconosciuto profili di colpa in capo al conducente non confrontandosi con gli argomenti difensivi da questi articolati nell'atto di appello in relazione al puntuale ri- spetto delle cautele richieste dall'art.154 C.d.S. 4.2 Con una terza articolazione denuncia violazione di legge per avere il giudice di appello omesso di procedere alla derubricazione del fatto nel reato di lesioni colpose semplici, atteso che nessuna violazione delle disposizioni del codice della strada poteva essere contestata al prevenuto in ragione delle doglianze sopra specificate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto generici e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- renti di analisi censoria in relazione agli argomenti sviluppati nella sentenza di appello (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 2. Il giudice distrettuale ha in particolare evidenziato, con corretto e li- neare ragionamento logico giuridico, che la manovra di retromarcia deter- mina una situazione di particolare pericolosità e che il ricorrente aveva omesso di eseguirla con massima attenzione e cautela, ma che l'avvicina- mento del pedone si era realizzato in area non preclusa all'osservazione del conducente e da una direzione e con una andatura che avrebbero consentito al conducente, qualora avesse mantenuto un costante monitoraggio della sede stradale alle sue spalle, di evitare il contatto con l'anziana donna (sez.4, n.8591 del 7/11/2017, Carbone, Rv.272485). In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del condu- cente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ul- timo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (sez.4, n.37622 del 30/09/2021, Landi, Rv.281920). La Corte di appello ha logicamente rappre- sentato come nella specie non ricorressero i presupposti per riconoscere la repentinità e la assoluta imprevedibilità della condotta della persona offesa la quale, pur muovendosi al di fuori di un attraversamento pedonale, aveva percorso un lungo tratto stradale, in quanto proveniva dall'altro lato della 3 sede stradale ove il ND era intento a parcheggiare, così da renderne percepibili e quindi prevedibili i movimenti e la direzione, di talchè un co- stante ed attento monitoraggio dell'area di possibile interferenza, posta alle spalle del conducente, avrebbe consentito di prevenire la collisione. 2.1 A fronte di tali considerazioni si appalesa manifestamente infondata an- che la seconda articolazione che afferisce alla sussistenza del rapporto di causalità materiale laddove, una volta esclusa la causa indipendente, da solo sufficiente a determinare l'evento, in considerazione della assenza di ecce- zionalità nell'attraversamento del pedone, risulta pacifico che l'investimento si pone in diretta correlazione con l'inosservanza della regola cautelare ascritta, rappresentata dalla colpa generica (imprudenza e negligenza) e con l'inosservanza della specifica disposizione di cui all'art. 154 C.d.S. 3. Manifestamente infondata risulta infine la doglianza secondo la quale il reato avrebbe dovuto essere sussunto quale ipotesi di lesioni colpose in as- senza di profili di inosservanza a regole cautelari concernenti la circolazione stradale va in primo luogo ribadito il costante insegnamento del S.C. secondo cui in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la cir- costanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stra- dale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferi- mento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada (sez.4, 45576 del /2810/2021, Fusini, Rv.282546; n.44811 del 3/10/2014, Salva- dori, Rv.260643), tenuto altresì contro il principio informatore delle cautele da tenere nel corso della circolazione stradale sancito dall'art.140 C.d.S. 3.1 Sotto diverso profilo del tutto correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto la violazione dell'art.154 comma 2 lett.c) C.d.S. in presenza di manovra di retromarcia idonea a recare intralcio e interferenza alla normale circolazione veicolare e pedonale, disposizione che va pertanto interpretato in accordo ai principi dettati dall'art.140 C.d.S. e ai generali criteri interpre- tativi utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di ostacoli e di interferenze che, pure illegittimi, rientrino nel campo della normale prevedi- bilità, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragione- volmente prevedibili (sez.4, n.25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv.270176, e più in generale sul principio di auto-responsabilità quale limite a quello dell'affidamento sez.4, 9/01/2015, Moccia, Rv.263010; 2/02/2016, Tetta- manti, Rv.265981; 10/05/2017, Mulas, Rv.269997). 4 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osser- vanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini dì presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi. -nte
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato VENCO GAETANO del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato PARADISO ARMANDO in difesa di ND TA. Il difensore preliminarmente eccepisce il difetto di procedìbilità per mancanza di querela così come previsto dalla riforma Cartabia;
illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19945 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.ND FA ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali ai danni di anziana pedone che attraversava la sede stradale da si- nistra a destra rispetto alla sua posizione di marcia, dietro il veicolo dell'im- putato impegnato in manovra di retromarcia al fine di parcheggiare il veicolo, provocandone la caduta in terra da cui derivavano lesioni personali giudicate guaribili in cinquanta giorni (frattura dell'anca). 2. All'imputato veniva contestata la colpa generica e la violazione dell'art.154 C.d.S. per avere agito con imprudenza e negligenza, omettendo di sincerarsi della presenza di pedoni che interferissero con la manovra di retromarcia e di non avere adottato le cautele necessarie atte a prevenire la suddetta interferenza. 3. La Corte di appello nel riconoscere profili di colpa nella condotta di guida del conducente, il quale avrebbe dovuto monitorare attentamente l'eventuale passaggio di pedoni dietro il proprio veicolo, escludeva che ricor- ressero profili di interruzione del rapporto di causalità in ragione della ab- normità della condotta del pedone che transitava da sinistra a destra rispetto alla pozione del veicolo e al di fuori degli attraversamenti pedonali, pure presenti. In particolare assumeva che l'attraversamento non era stato im- provviso ma che, al contrario, anche in ragione dell'età della persona offesa, l'imputato aveva avuto sufficiente tempo per percepire la presenza del pe- done e di evitare l'investimento. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del KANDIR articolando tre motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge nel riconoscimento della inosservanza della regola cautelare compendiata nell'art.154 C.d.S. assumendo che il conducente del veicolo aveva osservato la suddetta regola cautelare, proce- dendo alla ispezione della sede stradale anche mediante l'utilizzo dello spec- chietto retrovisore laterale di sinistra per poi voltare lo sguardo verso il lu- notto per procedere in sicurezza al parcheggio del veicolo mediante manovra di retromarcia, laddove il sopraggiungere del pedone sul lato posteriore si- nistro del veicolo era del tutto imprevedibile tenuto conto che esso proveniva dal centro strada e al di fuori degli attraversamenti pedonali. 2 r 4.1 Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione per con- traddittorietà e illogicità, in quanto la Corte di Appello aveva riconosciuto profili di colpa in capo al conducente non confrontandosi con gli argomenti difensivi da questi articolati nell'atto di appello in relazione al puntuale ri- spetto delle cautele richieste dall'art.154 C.d.S. 4.2 Con una terza articolazione denuncia violazione di legge per avere il giudice di appello omesso di procedere alla derubricazione del fatto nel reato di lesioni colpose semplici, atteso che nessuna violazione delle disposizioni del codice della strada poteva essere contestata al prevenuto in ragione delle doglianze sopra specificate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto generici e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- renti di analisi censoria in relazione agli argomenti sviluppati nella sentenza di appello (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 2. Il giudice distrettuale ha in particolare evidenziato, con corretto e li- neare ragionamento logico giuridico, che la manovra di retromarcia deter- mina una situazione di particolare pericolosità e che il ricorrente aveva omesso di eseguirla con massima attenzione e cautela, ma che l'avvicina- mento del pedone si era realizzato in area non preclusa all'osservazione del conducente e da una direzione e con una andatura che avrebbero consentito al conducente, qualora avesse mantenuto un costante monitoraggio della sede stradale alle sue spalle, di evitare il contatto con l'anziana donna (sez.4, n.8591 del 7/11/2017, Carbone, Rv.272485). In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del condu- cente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ul- timo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (sez.4, n.37622 del 30/09/2021, Landi, Rv.281920). La Corte di appello ha logicamente rappre- sentato come nella specie non ricorressero i presupposti per riconoscere la repentinità e la assoluta imprevedibilità della condotta della persona offesa la quale, pur muovendosi al di fuori di un attraversamento pedonale, aveva percorso un lungo tratto stradale, in quanto proveniva dall'altro lato della 3 sede stradale ove il ND era intento a parcheggiare, così da renderne percepibili e quindi prevedibili i movimenti e la direzione, di talchè un co- stante ed attento monitoraggio dell'area di possibile interferenza, posta alle spalle del conducente, avrebbe consentito di prevenire la collisione. 2.1 A fronte di tali considerazioni si appalesa manifestamente infondata an- che la seconda articolazione che afferisce alla sussistenza del rapporto di causalità materiale laddove, una volta esclusa la causa indipendente, da solo sufficiente a determinare l'evento, in considerazione della assenza di ecce- zionalità nell'attraversamento del pedone, risulta pacifico che l'investimento si pone in diretta correlazione con l'inosservanza della regola cautelare ascritta, rappresentata dalla colpa generica (imprudenza e negligenza) e con l'inosservanza della specifica disposizione di cui all'art. 154 C.d.S. 3. Manifestamente infondata risulta infine la doglianza secondo la quale il reato avrebbe dovuto essere sussunto quale ipotesi di lesioni colpose in as- senza di profili di inosservanza a regole cautelari concernenti la circolazione stradale va in primo luogo ribadito il costante insegnamento del S.C. secondo cui in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la cir- costanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stra- dale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferi- mento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada (sez.4, 45576 del /2810/2021, Fusini, Rv.282546; n.44811 del 3/10/2014, Salva- dori, Rv.260643), tenuto altresì contro il principio informatore delle cautele da tenere nel corso della circolazione stradale sancito dall'art.140 C.d.S. 3.1 Sotto diverso profilo del tutto correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto la violazione dell'art.154 comma 2 lett.c) C.d.S. in presenza di manovra di retromarcia idonea a recare intralcio e interferenza alla normale circolazione veicolare e pedonale, disposizione che va pertanto interpretato in accordo ai principi dettati dall'art.140 C.d.S. e ai generali criteri interpre- tativi utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di ostacoli e di interferenze che, pure illegittimi, rientrino nel campo della normale prevedi- bilità, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragione- volmente prevedibili (sez.4, n.25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv.270176, e più in generale sul principio di auto-responsabilità quale limite a quello dell'affidamento sez.4, 9/01/2015, Moccia, Rv.263010; 2/02/2016, Tetta- manti, Rv.265981; 10/05/2017, Mulas, Rv.269997). 4 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osser- vanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini dì presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi. -nte