Sentenza 26 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7191 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOMI7 19 1/0 1 LA CORTE SUPREMARICA SAZIOLE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente - R.G.N. 5398/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.-16638 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Ud.09/03/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI GA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 delega in atti;
1115 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 470/98 del Tribunale di PESARO, depositata il 12/12/98 R.G.N. 2240/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 27 novembre 1991 OL AP, sostenendo che suo marito UC IN, lavorando alle dipendenze della Costruzioni Campitelli, il 13 febbraio 1990 si era calato in un pozzo per rimuovere i materiali (fra i quali siringhe e profilattici) ivi accumulatisi, e che, per tale Кино causa, poco dopo si era ammalato di epatite virale, malattia che ne aveva provocato il decesso, chiese che il Pretore di Pesaro in funzione di giudice l'ISTITUTO NAZIONALEdel Lavoro condannasse PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento della conseguente rendita. A seguito di consulenza tecnica di ufficio, il Pretore accolse la domanda. A seguito di nuova consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 12 dicembre 1998, accogliendo l'appello dell'I.N.A.I.L., respinse la domanda. Afferma il Tribunale che secondo il parere del consulente tecnico di ufficio nominato in secondo grado e direttore della clinica delle malattie infettive dell'Università di Ancona, l'epatite acuta ha un periodo di incubazione non inferiore ad 8 settimane (6 nelle malattie post trasfusionali), ed i test al tempo utilizzati “rendevano una risposta positiva solo dopo 12 settimane"; nel caso in esame il tempo intercorso fra il fatto (microlesioni determinate dalla rimozione del materiale infetto) e l'emersione della malattia (non superiore a 4 settimane) era insufficiente a consentire di collegare causalmente l'evento all'attività di rimozione svolta dal IN;
d'altro canto, il verificarsi di una microlesione in occasione 3 di questa attività era stata una mera supposizione, riferita dal IN all'ispettore dell'Istituto. Per la cassazione di questa sentenza ricorre OL AP, percorrendo le linee di un unico articolato motivo, coltivato con memoria. Resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. хоНикого civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 74, ed 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 421 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che :
1. il Tribunale non aveva considerato adeguatamente la complessità e delicatezza del fatto in controversia;
in particolare, non aveva valutato adeguatamente l'intero quadro patologico, ed i contrari elementi deducibili dal parere tecnico fornito dal consulente di ufficio nominato in primo grado e dalla consulenza di parte ricorrente, depositata dopo l'espletamento della consulenza tecnica in secondo grado: elementi dai quali si deduceva che la lamentata infermità, peraltro di natura diversa da quella affermata dal Tribunale, può avere un periodo di incubazione anche breve;
2. il Tribunale non aveva poi considerato che le microlesioni riportate nell'occasione dal IN e dai compagni di lavoro, e non contestate dall'I.N.A.I.L., erano un fatto "pacifico, anche in relazione ai documenti allegati agli atti processuali”; e su tali circostanze era stata chiesta e non ammessa prova testimoniale;
4 3. anche attraverso l'esercizio dei doverosi poteri di ufficio (previsti dall'art. 421 cod. proc. civ.), il Tribunale avrebbe dovuto dare ingresso ad una nuova consulenza tecnica di ufficio ed alla dedotta prova testimoniale. Ruses Il ricorso è infondato. E' da premettere che la sentenza, come normativamente prevista, è una decisione, che, non avendo alternative a se stessa, emerge come il prodotto della necessità. Pertanto la censura della sentenza è tale solo in quanto ponga in discussione questa necessità, consentendo di prospettare, pur come mera potenzialità, l'ipotesi di una diversa alternativa decisione: alternativa che, espressamente ipotizzata dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (come "decisività”), è immanente anche ai motivi delineati nell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., ed è il fondamento del motivo indicato dall'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (la violazione e falsa applicazione di norme di diritto assume rilevanza solo ove coinvolga la decisione). Da ciò, il principio per cui, quando la sentenza è sorretta da più ragioni, ognuna autosufficiente, il ricorso che investa una sola delle ragioni è inammissibile (e plurimis, Cass. 18 aprile 1998 n. 3951). Ed invero, in questa ipotesi la ragione non censurata, restando, per la sua autosufficienza, idonea giustificazione della sentenza, esprime la non contestata necessità della decisione. Nel caso in esame, la sentenza è fondata su due ragioni, ognuna autosufficiente fondamento della decisione: la carenza di prova delle microlesioni (quale causa della malattia) ed il limitato tempo intercorso fra 5 l'atto lavorativo (rimozione di materiale infetto) e l'emersione dell'infermità (tempo insufficiente a ricollegare causalmente questa al lavoro espletato). La censura del primo elemento, formulata con mere generiche uces affermazioni (la natura pacifica del fatto, la non contestazione da parte dell'INAIL, la necessità di ammettere la prova testimoniale) ed esposta in forma non autosufficiente (anche per quanto attiene alla richiesta di prova), L è inammissibile. Per mera esigenza di completezza è da aggiungere che anche la censura relativa al secondo aspetto della motivazione è infondata. Ed invero, “quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche di ufficio, il giudice aderisca al parere del secondo consulente, la motivazione della sentenza è sufficiente ed è quindi escluso il vizio - deducibile in cassazione di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - pur se questa adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione od aliunde deducibili” (Cass. 18 giugno 1998, n. 6106); ciò, anche quando il parere tecnico, che il giudice abbia condiviso, fornisca adeguata critica e consenta di disattendere elementi posteriori di segno contrario, deducibili da una consulenza tecnica di parte (successiva all'indicata indagine di ufficio). Nel caso in esame, la relazione del consulente tecnico nominato dal Tribunale non solo dà conto degli elementi valutati dal consulente nominato in primo grado, bensì, per l'ampia esposizione teorica, è adeguata critica dell'assunto esposto nella successiva consulenza di parte, fondata su una 6 ragione (la possibilità di una più breve durata dell'incubazione), che il Tribunale può discrezionalmente disattendere (S.U. 11 giugno 1998 n. 5802). Il ricorso deve essere respinto. Nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001. Il Consigliere estensore блёко спосо IL PRESIDENTEMarino Sauropu HI IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 MAG. 20.01. oggi,. IL CANCELLIERE HI Y R E O N I Z I O C D A 0 , S 3 1 S O 3 . L A 5 T L T , R O . A B A ' S N I L E D L P 3 S E 7 A I - D T N 8 I S - S G 1 O O N 1 P E A M S I E D I G A E A , D G O O E E T R L T T T I S N I R E A I G S L E D E L R E O D 7