Sentenza 9 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di successione di leggi penali nel tempo in relazione al trasporto di oli minerali, vi è continuità tra il reato previsto dagli artt. 5 e 15 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474 - abrogato dall'art. 68 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - e quello introdotto dall'art. 49, primo comma, del medesimo decreto legislativo, che ugualmente sanziona il trasporto di prodotti soggetti ad accisa - ivi compresi quelli petroliferi - in caso di carenza, falsificazione o irregolarità della documentazione di accompagnamento; ne consegue, ai fini dell'individuazione della norma più favorevole, che, essendo il delitto attualmente configurato quale reato di danno, dovendosene escludere la sussistenza in difetto di una reale evasione fiscale, e non più di pericolo, come nella previgente fattispecie incriminatrice, nella sostanziale identità di disposizioni precettive ed a parità di sanzioni penali comminate, va applicata la disposizione incriminatrice attuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2001, n. 40887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40887 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 09/10/2001
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - N. 2751
Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 31408/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Angelo Miele, difensore di fiducia di MA Agostino, n. il 30.4.1930 in Roma, ivi res. via Ofistano n. 6,
avverso la sentenza in data 13.3.2000 della Corte di Appello di Roma, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Roma in data 9.4.1996, venne condannato alla pena di mesi otto di reclusione e L. 10.000.000 di multa, quale colpevole del reato di cui agli art. 5 e 15 cpv. del D.L. n. 271/57, convertito in L. n. 474/57 e successive modificazioni.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Angelo Miele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza del MA in ordine al reato ascrittogli per avere effettuato, in concorso con NN IO, deceduto nel corso del giudizio, il trasporto di un quantitativo di gasolio superiore ai venti quintali privo del certificato di provenienza.
La vicenda processuale trae origine dall'accertamento effettuato dalla GG.FF. al momento della fornitura da parte della ditta Sisti, della quale gli imputatì erano dipendenti, all'INPS di un quantitativo di gasolio corrispondente a kg. 8.134, trasportato con l'autocarro tg. Roma B 38725, condotto dal MA, accompagnato dallo NN con un certificato di provenienza parzialmente compilato, in quanto carente della indicazione del quantitativo di gasolio.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame, con i quali era stata dedotta la non offensività fiscale della irregolarità documentale del trasporto del gasolio, in quanto ne era stata regolarmente fatturata la vendita, nonché la estraneità del MA alla commissione del reato, osservando in ordine al primo motivo che la omessa indicazione del quantitativo di gasolio trasportato non consente di verificarne la legittima provenienza dal deposito della ditta Sisti, nel quale, peraltro, le matrici del certificato di trasporto furono rinvenute totalmente in bianco, e, in ordine al secondo punto, in base al rilievo della indubbia conoscenza da parte del trasportatore della rigorosa disciplina fiscale cui e soggetto il trasporto del prodotti petroliferi e della presumibile circostanza che il certificato esibito alla GG.FF. venne compilato dall'NN, che a ciò risultava autorizzato dall'UTIF, direttamente sull'autobotte.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione della norma incriminatrice, osservando che l'art. 24 del D. L.vo n. 507/99 ha abrogato il principio della ultrattività delle norme finanziarie di cui all'art.20 della L.
7.1.1929 n. 4. Si osserva, quindi, che il D.L. n. 271/57,
convertito in L. n. 474/57 è stato espressamente abrogato dall'art.68 del D. L.vo n. 504/95, che sanziona in modo parzialmente diverso le irregolarità nella circolazione del prodotti petroliferi, avendo l'art. 49 del medesimo D. L.vo depenalizzato l'ipotesi del trasporto di prodotti petroliferi senza documentazione o con documento falso alterato o incompleto se è dimostrata la legittima provenienza del prodotto trasportato ed il regolare assolvimento dell'imposta; che alla luce di tali rilievi i giudici del merito avrebbero dovuto assolvere il MA con la formula perché il fatto non costituisce reato, essendo stato accertato l'assolvimento dell'imposta sul prodotto petrolifero trasportato, in quanto non venne neppure contestata dalla GG.FF. la relativa evasione. Con il secondo motivo si denuncia la sentenza per vizio di motivazione in ordine alla esclusione della non attribuibilità del fatto al MA, risultando la motivazione sul punto fondata su affermazioni apodittiche o elementi di valutazione non suffragati da prove. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Esattamente è stato rilevato dal ricorrente che l'art. 24 del D. L.vo 30.12.1999 n. 507 ha abolito il principio di ultrattività delle norme penali finanziarie, di cui all'art. 20 della L.
7.1.1929 n. 4. Ai fini dell'accertamento della attuale configurabilità della fattispecie criminosa ascritta allo imputato occorre, pertanto, rilevare che l'art. 68, primo comma lett. m), del D. L.vo 26.10.1995 n. 504 ha espressamente abrogato il D.L.
5.5.1957 n. 271 e la relativa legge di conversione e, però, che l'art. 49, primo comma, del citato decreto legislativo sanziona penalmente il trasporto di prodotti soggetti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti o agevolati "senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso o alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata", presumendosene la illecita provenienza, analogamente a quanto disposto dagli art. 5 e 15 cpv. del decreto legge abrogato. Si tratta, quindi, di un evidente caso di successione di leggi penali nel tempo, con la conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma terzo, c.p., sussistendo piena continuità normativa tra la disposizione abrogata e quella attualmente vigente (cfr. sez. 3^, 200008352, Giuliani G., riv. 217133). Ai fini della individuazione della disposizione più favorevole, inoltre, come è noto non deve tenersi conto esclusivamente della pena edittale comminata dalle leggi succedutesi nel tempo, bensì della disciplina complessivamente dettata dalle diverse norme incriminatrici e cioè anche del loro contenuto precettivo (sez. 5^, 8.10.1974 n. 329) e della eventuale esistenza in una di esse di disposizioni aggiuntive che risultino più favorevoli per l'imputato. Orbene, le sanzioni penali comminate dall'art. 15, primo e secondo comma, del D.L. n. 271/57 e successive modificazioni e dall'art. 40, primo e quarto comma, del D. L.vo attualmente vigente, nelle cui previsioni rientra il fatto ascritto all'imputato, sono identiche (reclusione da uno a cinque anni e la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni), così come sostanzialmente identiche sono le disposizioni precettive delle fattispecie incriminatrici.
Va rilevato, però, che nel vigore della normativa abrogata il reato di cui si tratta aveva natura formale (cfr. sez. 3^, 198201598, Maiorana, riv. 152310; 198405319, Andreoli, riv. 164650), dovendosene ravvisare la commissione in ogni caso di carenza, falsificazione o irregolarità della documentazione di accompagnamento del prodotti petroliferi richiesta dal precetto, onde è stato configurato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. cass. 10.3.1969 in Giust. Pen., 1970, 2^, 427; sez. 3^ 198304375, Giannelli, riv. 158969 ed altre) quale reato di pericolo, la cui sussistenza prescinde da ogni indagine circa le conseguenze (evasione dell'imposta) del trasporto con documentazione irregolare.
Stabilisce, invece, l'art. 49, secondo comma, del D. L.vo n. 504/95 che "nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza del prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da lire un milione a lire 6 milioni, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico".
Non appare dubbio, pertanto, alla luce di tale precisazione, che il delitto di cui si tratta debba essere attualmente configurato quale reato di danno, con la conseguente esclusione della sussistenza del reato medesimo se si accerti che non si è verificato alcuna evasione dell'imposta dovuta in conseguenza della violazione del precetto di cui al primo comma del medesimo art. 49.
La disposizione incriminatrice attualmente vigente, pertanto, risulta senza ombra di dubbio più favorevole per l'imputato, con la conseguenza, nel caso in esame, che, in applicazione di questa ultima il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, sia pure in via di esclusione, incombendo il relativo onere probatorio su colui che ha effettuato l'irregolare trasporto di prodotti petroliferi, l'eventuale assolvimento dell'imposta.
Tale accertamento non è stato, però, effettuato dai giudici di merito, dovendosi rilevare che la Corte territoriale non risulta aver tenuto presente in modo chiaro l'enunciato principio di diritto, mentre, in ogni caso, i rilievi di natura fattuale, contenuti in sentenza, si palesano insoddisfacenti, ai fini dell'applicazione della normativa attualmente vigente, stante la contraddittorietà tra la ritenuta incertezza in ordine alla provenienza del gasolio e il rilevato accertamento del quantitativo di carburante trasportato presso il deposito della ditta venditrice, e risulta, altresì totalmente pretermessa la valutazione, ai fini previsti dal secondo comma del citato art. 49, della fatturazione della fornitura effettuata all'INPS, di cui danno atto gli stessi giudici di merito. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, rilevandosi per completezza di disamina che il secondo motivo di gravame resta assorbito dall'accoglimento del primo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2001