Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2001, n. 40887
CASS
Sentenza 9 ottobre 2001

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In tema di successione di leggi penali nel tempo in relazione al trasporto di oli minerali, vi è continuità tra il reato previsto dagli artt. 5 e 15 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474 - abrogato dall'art. 68 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - e quello introdotto dall'art. 49, primo comma, del medesimo decreto legislativo, che ugualmente sanziona il trasporto di prodotti soggetti ad accisa - ivi compresi quelli petroliferi - in caso di carenza, falsificazione o irregolarità della documentazione di accompagnamento; ne consegue, ai fini dell'individuazione della norma più favorevole, che, essendo il delitto attualmente configurato quale reato di danno, dovendosene escludere la sussistenza in difetto di una reale evasione fiscale, e non più di pericolo, come nella previgente fattispecie incriminatrice, nella sostanziale identità di disposizioni precettive ed a parità di sanzioni penali comminate, va applicata la disposizione incriminatrice attuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2001, n. 40887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40887
    Data del deposito : 9 ottobre 2001

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