Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 16536
CASS
Sentenza 14 febbraio 2001

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Massime1

In tema di favoreggiamento della prostituzione, non integra il reato la condotta del cliente che riaccompagni con la propria auto la donna nel luogo, ove l'aveva prelevata, di esercizio della prostituzione, giacché si tratta di un comportamento che, pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice.

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  • 1Tassista e favoreggiamento della prostituzione (Cass. 28212/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2018

  • 2È reato accompagnare la prostituta sul “luogo di lavoro”
    Andrea Diamante · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 14 luglio 2016

    Cassazione Penale, Sezione III, 28 gennaio – 7 luglio 2016, n. 28212. Presidente Rosi, Relatore Aceto 1. La massima «Il tema della rilevanza penale della condotta di accompagnamento della prostituta sul luogo di lavoro va risolto ricordando che il reato di favoreggiamento della prostituzione consiste in qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell'attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell'agente che può anche mancare, essendo connotato il reato dal dolo generico» Con la sentenza n. 28212 del 2016 la Suprema Corte si è espressa sulla condotta di chi accompagna la prostituta presso il luogo in cui dovrà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 16536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16536
Data del deposito : 14 febbraio 2001

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