Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1148
CASS
Sentenza 11 febbraio 1999

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In tema di fallimento, il potere di sospensione della vendita forzata che compete al giudice delegato si configura come facoltà discrezionale il cui esercizio, subordinato, nella sua legittimità, alla sola condizione della correlazione con una ritenuta sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e "giusto prezzo", può trovare estrinsecazione fino a che non sua stato pronunciato, in favore dell'aggiudicatario, il decreto di trasferimento che, ponendosi come momento conclusivo del subprocedimento di vendita coattiva, costituisce il titolo formale dell'acquisto definitivo da parte del privato e la fonte di un diritto soggettivo perfetto non ulteriormente suscettibile di legittima caducazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1148
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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