Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2000, n. 2512
CASS
Sentenza 21 gennaio 2000

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Massime1

In tema di libertà sessuale non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta antigiuridica. Conseguentemente gli imputati non possono invocare a loro giustificazione di aver agito in presenza di un consenso dell'avente diritto, tacito o presunto, stante la tempestiva reazione della vittima nel momento iniziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2000, n. 2512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2512
    Data del deposito : 21 gennaio 2000

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