Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2001, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 ITALIANA I 9 Z 5 1 / A . 4 R / N BBLICA ᎧᎧ 1 T 6 2 S I . R G . . U E L P L . R T D A U . L A B B I E D D R A 016 6 2 / 0 1 T T I E S T 1 N OGGETTO 3 N E A 1 S I E S . I R E A E IRPEF/ILOR N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T Rettifica A M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G. N. 14172/98 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 35hp Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Ud. 19.10.2000 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso iscritto al n. 14172 R.G. 1998, proposto dal Sig. SOLE 24 ORESOLE 24 ORE er digitti ↳ P EB.2001 da il. IL ER TT IG rappresentato e difeso, con procura in calce al ricorso, dall'avv. Attilio CODISPOTI ed elettivamente CANCELLERIA 1 Mansi alla via Giulio domiciliato in Roma presso l'avy Giug: R 0 LE Cesare 7/8; CORTE SUPRIS CAMPIONE 61138
- ricorrente -
IN. nitro 4 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 1 3
- controricorrente -
7 1 per la cassazione della sentenza della Commissione 1 Regionale della Puglia in data 26 gennaio 1998, depositata col n. 34 il 19 maggio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 19 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Di Caro per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo La controversia attiene ai punti, ancora in contestazione fra le parti, circa alcune riprese fiscali operate, con avviso di accertamento n. 3251003231, dall'Ufficio II.DD. di Frosinone nei confronti di IG TT - esercente commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli -, per i.r.pe.f. ed i.lo.r. 1985: la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, respingendo il gravame del contribuente, ha ribadito, con sentenza del 26 gennaio 1998 depositata col n. 34 il 19 maggio seguente, la correttezza della rettifica. Per la cassazione ricorre il contribuente, con atto notificato il 23 luglio 1998, nel quale articola un motivo. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato l'11 novembre 1998. Motivi della decisione Denunziando vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione di legge, il contribuente rileva che: 1) le spese di manutenzione e riparazione sono deducibili, trattandosi di 2 erogazioni periodiche, non assoggettabili a limiti percentuali (art. 67 comma 7, ultima parte, del d.P.R. 917/1986); 2) le erogazioni a titolo di T.F.R. risultano, contrariamente a quanto si assume in sentenza, documentate attraverso le scritture dei sostituti d'imposta, i libri paga e matricola, i modelli DM 10 ed i registri dei compensi a terzi. Oppone, l'Amministrazione finanziaria, l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione, rilevando che il ricorrente continua a richiamarsi a 'nuovi motivi in appello, per altro non documentati', e ribadendo la correttezza delle riprese fiscali, per mancanza di documentazione idonea, sotto entrambi gli aspetti ancora contestati. Il ricorso è inammissibile. Nell'atto manca l'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 366 comma 1 n. 3) c.p.c., essendo limitata la parte espositiva alla essenziale enunciazione dei passaggi procedimentali e processuali, quali gli estremi dell'atto impositivo, del ricorso, della decisione di primo grado, del gravame e della sentenza ora impugnata, senza il benché minimo accenno alla vicenda sostanziale. La carenza non è rimediabile attraverso eventuali spunti tratti dalla parte motiva (art. cit., n. 4), la quale anzi, a sua volta, ne risulta negativamente condizionata. Alla inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti d'autosufficienza consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna alle spese in favore dell'Amministrazione - che, avendo inutilmente tentato la tempestiva notifica del controricorso nel domicilio eletto di controparte, vi ha successivamente provveduto presso la Cancelleria, ed, essendosi costituita, ha partecipato alla discussione -.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2.100.000, di cui 2.000.000 per onorari, oltre quelle a debito. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000. Il Cons. estensore II Presidente - Enrico (Papa. fip Finocchia ти صامد IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NN TT Oggi - 6 FEB 2001 IL ER C1 NT TT C 5 0 O 5 9 I 1 Z / N 4 A / A R I 6 T 2 B R S . I A R L . G L T P E . A U D R . B L B I E A A D R D T A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M