Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7812 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Vary civ 67333 REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 ESENTE DA MATERIA TRIBUTARIA REGISTRA REPUBBLICA ITALIANA 078 12/03 AI SENSI DELL'ART DA ESENTE VEGGE E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente R.G.N. 22609/99 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 17165 - Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Dott. Vincenzo Consigliere Ud. 05/11/02 DI NUBILA Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GN NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che lo difende, giusta delega in calce;
CORTE SUPREMA DI CASS ZION CAMPIONE CIVILE - ricorrente 64333
contro
N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
2002 nonchè contro 3978 CI VENEZIA;
-1- - intimato avversO la sentenza n. 228/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 22/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per del ricorso;
in subordine rigetto l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Oggetto della controversia è l'imposta IRPEF per l'anno 1986 a carico del contribuente GN ZO, e, più specificamente, una deduzione di quattro milioni di lire esposta dal contribuente a titolo di interessi passivi, e contestata dall'Ufficio. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale emessa dall'Ufficio, ma il suo ricorso è stato respinto, successivamente, dalle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado. Contro la sentenza, in data 21 dicembre 1998 / 22 febbraio 1999, della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, propone ricorso il contribuente, con atto notificato il 6 dicembre 1999. Resiste l'Amministrazione con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nell'atto di impugnazione, non diviso in motivi separati, il contribuente precisa che quelli esposti erano effettivamente interessi corrisposti su di un mutuo ipotecario, e spiega che la deduzione non gli è stata riconosciuta perché la banca mutuante aveva scritto sulle ricevute la parola MUTUI, e non la locuzione MUTUI IPOTECARI, sottolineando che, invece, questa formula era stata accettata negli anni precedenti, ed allegando ulteriore documentazione.
2. Il ricorso è inammissibile per ragioni di carattere sostanziali in quanto ripropone una questione di fatto non più suscettibile di riesame in questa sede di legittimità, deducendo dichiaratamente - nuovi elementi probatori. Il ricorrente, per la verità, più che criticare la sentenza d'appello nelle sue valutazioni, deduce elementi nuovi per oftenere, tardivamente, una decisione diversa. Ogni questione ulteriore rimane assorbita.
3. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. ricorrente va condannato а rifondere, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna e condanna il ricorrente a rifondere, in favore dell'Amministrazione finanziaria, le spese del presente giudizio, che liquida in € 600 (seicento), di cui € 100 (cento) per spese vive oltre a quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 5 novembre 2002. Aubresident Il Consigliere estensore dr.Stefano Monaci)Midr. Stefang (dr.Alfio finocchiaro) IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania Rome 19 MAG IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 2