Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 62212 E N O I Z E DEL POPOLO ITALIANO A R ITALIANA T N PUBBLICA 6 S I 8 M 9 G A 1 I . 0 2243 /02 E / R R 4 / A 6 T N 2 U O B SU L I B E E R A D T T T I N S 1 SEZIONE TRIBUTARIA E N A 3 S I E 1 E S P . I E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N R.G.N.20401/1998 Dott. Pasquale Presidente REALE Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 5420 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Ud. 18/10/2001 DI BLASI Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Accertamento SEN TENZA Motivazione - Indicazione sul ricorso proposto da: elementi astrattamente MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro giustificativi - Sufficienza.. tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge, ricorrente 2 contro 1 2 2 RA AN, residente in [...], non costituito 6 intimato - . V per la Cassazione della sentenza n. 43/36/98 resa dalla 2 Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sez.36, سسات 4 0 in data 10/02/1998, depositata il 16/03/1998; 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Mele Francesco, che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso notificato il 15-12-1994, l'Ufficio Imposte Dirette di Pisa, sulla base di precedente rettifica effettuata in capo alla società BETONSTRADE S.a.s. accertava а carico del socio CI IA, ai fini IRPEF, per l'anno 1992, un reddito di L. 213.112.000, maggiore di quello dichiarato in L. 32.368.000. L'impugnazione del contribuente, che prospettava carenze motivazionali dell'avviso ed insussistenza del maggior reddito, veniva accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, la quale, giusta decisione n.252/01/96, riteneva fondata l'eccepita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. L'interposto appello dell'Ufficio, che deduceva l'insussistenza delle lamentate carenze chuemotivazionali e la fondatezza del merito del maggior accertamento, veniva respinto dall'adita 2 con la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, decisione in epigrafe indicata. delle Finanze, con ricorso, L'Amministrazione notificato il 13-11-1998, ed affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione о falsa applicazione dell'art.42 del DPR n.600/73, nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360 n.ri 3 e 5 C.p.C.. La ricorrente deduce che la Commissione Tributaria Regionale, avrebbe fatto malgoverno della normativa vigente e dei principi applicabili, per non avere considerato che il principio dell'unitarietà della rettifica, desumibile dall'art. 40 DPR n.600/73, nel caso, risultava Osservato e non si poneva in contrasto con quanto prescritto dal successivo art.42, dovendosi ritenere legittima la motivazione "per relationem", tutte le volte che l'atto, cui si faccia rinvio, sia adeguatamente motivato, e che, d'altronde, il contribuente, nel caso, era stato messo in grado di conoscere gli elementi essenziali 3 della pretesa fiscale, e, quindi, di contrastarla adeguatamente. La doglianza è fondata. Pregresse pronunce della Corte (Cass. 25-05-2001 n.7149) hanno affermato il principio che si condivide, e dal quale non si ravvisano ragioni per secondo cui "il requisito discostarsi, dell'avviso di accertamento, motivazionale richiesto, per le Imposte Dirette, dall'art. 42 del DPR 29 settembre 1973 n.600, può essere assolto "per relationem", cioè mediante il riferimento a documenti, аelementi di fatto offerti da altri condizione che gli stessi siano conosciuti conoscibili dal destinatario". E' stato, altresì, precisato che tale presupposto è in "re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali d'ispezione e verifica compiuti alla presenza del contribuente, о a lui notificati о comunicati nei modi di legge, e che quando, invece, i verbali oggetto di "relatio" riguardino un soggetto diverso, deve dimostrarsi, anche tramite presunzione, la possibilità, dell'effettiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente, con l'uso dell'ordinaria diligenza. Dagli atti in esame, in vero, risulta la pacifica circostanza che l'accertamento impugnato nel giudizio di che trattasi, è stato preceduto tanto, dalla notifica alla società del processo verbale, da cui era scaturita la rettifica a carico della società stessa, come pure dalla notifica, sia alla società, che al CI IA, dell'avviso di accertamento mod.71750, in cui venivano esposte le operate riprese fiscali. Il Collegio, poiché, alla stregua di consolidato e condiviso indirizzo (Cass. n.658 del 21-01-2000; n.260 del 12-01-2000; n.2807 del 21-09-1999) il requisito motivazionale dell'accertamento, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, solo l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di es sa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi, e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, ritiene che le richiamate circostanze soddisfino tali esigenze, potendosi dalle stesse, ragionevolmente, desumere che, mediante la notifica 5 dei citati atti, il contribuente abbia avuto contezza della pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e che, quindi, sia stato posto nelle condizioni di poterla efficacemente contrastare sia nell'an che nel quantum (Cass. n.1209 del 4-02- 2000). L'accertamento era, pertanto, a ritenersi legittimo e male ha fatto l'impugnata sentenza a confermare, la decisione dei giudici di primo grado, che ne avevano disposto 1'annullamento, per asserite carenze motivazionali, esprimendo considerazioni adesive che, alla stregua dei principi richiamati risultano prive di pregio e che potrebbero, se del caso, rilevare agli effetti della sufficienza della prova, ma, non certo, ai fini della validità dell'avviso di accertamento. Determinante, in buona sostanza, nell'erroneo iter decisionale della Commissione di merito, è stata la circostanza di non aver operato il dovuto distinguo tra sufficienza della motivazione, agli effetti della validità dell'avviso di accertamento, ed idoneità degli elementi a giustificare, sul piano probatorio, la pretesa tributaria. обы Assorbito quant'altro, il ricorso va, dunque, accolto, e per l'effetto, cassata l'impugnata 6 decisione. rinvio che si designa in altra Il giudice di Commissione Tributaria Regionale Sezione della della Toscana, deciderà, adeguandosi ai richiamati principi, e pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa 1'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Regionale della Commissione Tributaria Sezione della Toscana. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. N O I Il Presidente Z A S S Dott. Pasquale Arnaldo CasanoПрим а Са ль Estensore Il Consigliere Relatore IL CANCELLIERE C1 Dott. ning Blasi DEPOSITATIO Oggi 1.5 FEB. 2002 1 CA15 Amalda Casano ISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 REG . 5 N A D B TAB. ALL. ESENTE AI SENSI DEL IA R UTA 131 IB IA TR . R N E T A M 7