Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7803 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Ce 67504 REPUBBLICA ITALIANA DA REGISTRAZIONEN NOME DEL PO ASUS DEILDAR 26/4/1986 #07803/03 K.BE SUPREM N B E ALL ATERIA TRIBUTARIA TAB 13 N. SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 2184/00 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 17156 Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Consigliere Ud. 06/11/02 Dott. Vincenzo DI NUBILA - ConsigliereDott. Giuseppe FALCONE 5076 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA LIBURNIA SERVIZI A RL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARZI, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA LA ROCCA, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 3999
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE -1- N. 67504 avversO la sentenza n. 122/99 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 21/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MARZI MASSIMO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne l'applicazione dell'imposizione I.V.A. per l'anno 1992 a carico della Cooperativa IB Servizi a responsabilità limitata. L'Ufficio di I.V.A. notificava alla contribuente un aviso di rettifica sostenendo che erano state utilizzate fatture relative ad operazioni inesistenti. La cooperativa impugnava l'atto impositivo, ma il suo ricorso veniva disatteso dalle commissioni tributarie sia in primo grado che in appello. Propone ricorso per cassazione la contribuente Cooperativa esponendo due motivi di impugnazione. Resiste l'Amministrazione Finanziaria con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la Cooperativa IB eccepisce la carenza e la contraddittorietà della motivazione. Il giudice non avrebbe illustrato a sufficienza l'iter logico seguito per giungere alla decisione. Lamentava, in particolare, che non sarebbero state esaminate le argomentazioni svolte dalla cooperativa nell'atto di appello e nella memoria difensiva, mentre sarebbero state considerate prove certe le illazioni dei verbalizzanti. L'attività del soggetto che avrebbe emesso le fatture oggetto di contestazione (la ditta Esseri di tale CI PI) effettuava 火 sia ricerche di mercato per l'acquisizione di clienti sia lavori di muratura normalmente retribuiti a corpo, vale a dire in entrambi i casi attività non suscettibili di riscontro materiale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la violazione di legge. Sarebbe stato violato l'art.654 c.p.p., che stabilisce che le sentenze di assoluzione pronunziate a seguito di contraddittorio abbiano efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi per quanto concerne le questioni già oggetto del giudizio penale. La sentenza aveva assolto l'imputato (il legale rappresentante della cooperativa) dall'imputazione a suo carico per quel che concerneva quattro delle fatture contestate, mentre ne aveva riconosciuto la colpevolezza limitatamente alle altre quattro. Invece la Commissione Tributaria Regionale non aveva tenuto conto di questa decisione. Né erano applicabili al caso di specie i limiti soggettivi all'efficacia di giudicato della sentenza penale, perché l'Amministrazione Finanziaria, pur non essendosi costituita parte civile, avrebbe ricevuto comunicazione della fissazione dell'udienza preliminare dinanzi al G.I.P.
3. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. ZL Il primo motivo, sul preteso difetto di motivazione, comporta in sostanza la riproposizione di questioni di fatto, non più suscettibili di riesame in questa sede di legittimità. In realtà la motivazione della sentenza è breve, ma adeguata;
là dove, in particolare, rileva che nel senso voluto dalla società contribuente non sussistevano prove certe, ma solo affermazioni generiche, afferma in modo inequivocabile che non vi erano prove concrete. Questa valutazione complessiva del materiale probatorio esimeva la commissione dall'esaminare dettagliatamente in dettaglio i vari elementi dedotti dalla contribuente, mal ugualmente la sentenza ha motivato espressamente sulla genericità delle fatture di provenienza dalla ditta Essepi di CI valutandole criticamente come inattendibili.
4. Non è fondato neppure il secondo motivo di impugnazione. Manca, innanzi tutto, di qualsiasi riscontro materiale dell'affermazione della ricorrente secondo cui la sentenza della Corte d'Appello di Firenze parzialmente assolutoria nei confronti del proprio legale rappresentante sarebbe passata in giudicato con conferma da parte di questa Corte Suprema in sede penale. In proposito la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ci riferisce soltanto che nel proprio appello la parte informava che pendeva ricorso penale per cassazione. 3 Anche ammettendo del resto - in via di ipotesi non confermata - che effettivamente la Corte di Cassazione in sede penale abbia deciso il giudizio a carico del legale rappresentante della cooperativa, e che effettivamente - come affermato nel ricorso per cassazione della cooperativa abbia confermato la pronunzia della Corte d'Appello di Firenze, la pronunzia di questa Corte, proprio perché confermativa, non avrebbe potuto comunque modificare l'accertamento penale già esistente effettuato dalla Corte d'Appello di Firenze. D'altra parte, ai sensi dell'art.654 c.p.p., che ha modificativo precedente art.12 del decreto legge n.429 del 1982 (ora abrogato espressamente dall'art.25 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74) il giudicato penale non è opponibile all'Amministrazione finanziaria che non abbia partecipato al giudizio costituendosi parte civile nel procedimento penale (Cass. civ., sez. V, 25 gennaio 2002, n.889; sez. V, 29 novembre 2001, n.15207; sez. V, 27 agosto 2001, n.11272; sez. V, 20 novembre 2000, n.14985; sez. V, 17 luglio 2000, n.9410; sez. V, 8 marzo 2001, n.3421; sez. V, 22 settembre 2000, n.12577; sez. 1, 23 febbraio 1999, n.1539; sez. I, 3 settembre 1998, n.8741, sez. I, 10 giugno 1998, n.5730; sez. 1, 5 luglio 1995, n.7403), né comunque l'allegazione di parte ricorrente secondo cui l'Amministrazione Finanziaria avrebbe avuto comunicazione dell'udienza preliminare trova riscontro alcuno nell'accertamento di fatto contenuto nella pronunzia del giudice del merito.
5. Appare decisiva, infine, la considerazione che la sentenza penale di appello (quella che sarebbe stata confermata dalla Cassazione penale e sarebbe così passata in giudicato) è - secondo le stesse allegazioni della ricorrente parzialmente assolutoria, ma nello stesso tempo, anche parzialmente confermativa della condanna a carico del legale rappresentante della società. Secondo quanto, infatti, si legge a pag.5 del ricorso, per quel che concerne la quattro fatture contestate per le quali è stata affermata la colpevolezza dell'imputato, la Corte d'Appello di Firenze aveva ritenuto che non fosse stato provato che il CI avesse eseguito i lavori e procacciato gli affari. La Commissione Tributaria Regionale non ha disatteso affatto questa indicazione, e, d'altra parte, in base al trincio generale sulla ripartizione dell'onere della prova, ricade sul contribuente, in caso di contestazione, l'onere di provare la veridicità delle fatture di cui intende awalersi e l'effettività delle prestazioni esposte. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato espressamente nel senso che le fatture emesse a carico della cooperativa a carico della clientela, e prodotte in atti, erano dettagliate, mentre erano del tutto generiche quelle passive ricevute dalla ditta Essepi di CI PI, ed ha ritenuto impossibile effettuare un collegamento tra le une e le altre;
per questo ha disatteso l'allegazione difensiva della contribuente, ora ripetuta nel ricorso per cassazione, secondo cui le fatture della stessa IB avrebbero indicato erano stati installati determinati impianti e fornito quegli elementi di prova (sull'effettività delle prestazioni esposte dalla ditta del CI) che erano mancati al giudice penale.
6. Conclusivamente, dunque, il ricorso va respinta con conferma della pronunzia impugnata, e condanna della cooperativa ricorrente a rifondere, in favore dell'Amministrazione Finanziaria le spese di questa fase di legittimità, che vengono liquidate nelle somme indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la cooperativa ricorrente a rifondere, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, le spese del presente giudizio che liquida in euro 800, 00 (ottocento/00), di cui euro 100, 00 (cento/00) per spese vive, oltre a quelle prenotare a debito. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002. Il Presidente estensore (dr.Stefano Monad) (dh Uso Rissia) DEPOSITATO CANCELLERIA Oggi 19 MAG. 2003 IL CANCELLIER IL CANCELLIERECT Dr. Ennio Amicone Dr. Ennio Amicone 6 A juus