Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 7234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7234 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA BU 7 1 2 3 4 5 / 2100 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM ZIC E Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12435/98 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Michele VARRONE 16683 Cron. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere 2852 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep. Ud. 19/03/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ITALCEMENTI SPA, in persona del Presidente avv. Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Giavazzi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E per diritti L. 6000 #2 2001 TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato VACCARELLA IL CANCELLIERE ROMANO, che lo difende unitamente all'avvocato LUCCHINI €1,55 1,3000 BRUNO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente contro 001 SPA, in persona del Consigliere BAVARIA ASSICURAZIONI di Amministrazione dott. Ivano Cantarale, elettivamente 00113380 domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo 2001 studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che lo difende, 536 giusta delega in atti;
1 controricorrente nonchè
contro
Rich FALL CAVAZZA SPA;
IAMMUTTA 1.000 intimato per 01 $21.2001 avverso la sentenza n. 627/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III CIVILE emessa il 26/11/1997, depositata il 05/03/98; RG.1941/92, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato ROMANO VACCARELLA;
udito l'Avvocato GRAGORIO IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per respinto o inammissibile motivo, accoglimento II motivo di ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Presidente del Tribunale di Roma, la società Italcementi S. p. a. espose: che, nel maggio commissionato alla S. p. a. ZZ la for- 1984 aveva nitura e la posa in opera di un silo per clinker da ce- mento e, a seguito di tanto, aveva versato alla stessa un importo di lire 1.023.513.120, di cui L. 867.384.000 a titolo di anticipo sul corrispettivo della fornitura e L. 156.129.120 per IVA.; che a garanzia dell'adem- 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE pimento degli obblighi assunti dalla ZZ era stata Richiesta copia studio dal Sig. VACCARELLA stipulata con la S. p. a. AV Assicurazioni, in da- 6000 26 SET. 2001per diritti L ta 17-23 luglio 1984, una polizza cauzionale, nella IL CANCELLIERE quale era testualmente previsto che, in caso di falli- mento della ZZ, la compagnia avrebbe corrisposto, in favore della beneficiaria, un indennizzo entro tren- ta giorni dalla declaratoria dell'esecutorietà dello stato passivo e in misura pari al credito ammesso%;B che, con sentenza in data 17 gennaio 1985, il Tribunale di Bologna aveva dichiarato il fallimento della società 1,55 13000 ZZ e, di conseguenza, l'indicato contratto di for- nitura, rimasto nel frattempo ineseguito, si era risol- - che essa esponente, quindi, era rimasta creditri- to;
DH079629 ce nei confronti della fallita per un ammontare, com- €1,55 1.3000 CANCELLERIA che, prensivo di interessi, pari a L. 1.117.226.011; a seguito di apposita istanza, tale credito era stato ammesso per intero nello stato passivo, dichiarato ese- DH079630 cutivo con decreto in data 19 giugno 1985; che, con raccomandata del 3 luglio 1985, essa Italcementi aveva invitato la AV a corrisponderle il citato importo. Tanto esposto, lamentando che l'invito ad adempiere era rimasto infruttuoso, l'attrice chiese ingiunzione di pagamento contro la predetta AV Assicurazioni per l'intera somma sopra specificata e per i relativi inte- ressi. 3 Accordata l'invocata ingiunzione con provvedimento in data 21 ottobre 1985, con citazione notificata 1'11 dicembre 1985 la società AV Assicurazioni propose opposizione, eccependo l'inesistenza dei presupposti necessari per l'escussione della garanzia e convenendo l'Italcementi in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ro- ma, per sentir dichiarare l'inefficacia del provvedi- mento monitorio. Costituitosi il contraddittorio, la convenuta con- testò la fondatezza dell'opposizione e ne chiese il ri- getto. Prodotta dalle parti documentazione, con ordi- nanza data 16 gennaio 1986, il giudice istruttore auto- rizzò la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto. Successivamente, con altro atto di citazione, noti- ficato il 1 ottobre 1986, la AV espose di aver ap- preso, a seguito di deduzioni precisate nel giudizio di opposizione, che la società ZZ, prima di essere dichiarata fallita era stata ammessa, con provvedimento del 21 agosto 1984, alla procedura di amministrazione controllata e, ancora, che in realtà l'Italcementi ave- va corrisposto alla medesima solo l'importo dell'IVA, mentre per effetto di cessione di credito, disposta sin dal 19 giugno 1984, aveva versato alla S. p. a. Ac- ciaierie e RR FA in data 25 luglio 1984 l'inte- ra somma corrispondente all'anticipo, pari a L. 4 867.384.000; affermò che la ZZ e l'Italcementi avrebbero dovuto comunicarle che il contratto di appal- to si era già perfezionato, con impegno dell'Italcemen- ti a versare un anticipo senza il rilascio di alcuna polizza cauzionale, mentre in effetti la somma data in anticipo non sarebbe stata utilizzata per l'esecuzione dell'opera appaltata e, comunque, era stata già oggetto di cessione, ed, ancora, che la ZZ non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbliga- zioni;
sostenne che tali circostanze erano rilevanti ai fini della rappresentazione del rischio e, infine, che le inesattezze e la reticenza della ZZ e del- l'Italcementi erano state di certo poste in essere con dolo o colpa grave, sicché il contratto assicurativo si appalesava annullabile ai sensi dell'art. 1892 o, quanto meno, dell'art.1439 c.c.; convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società Italcementi e la Curatela del falli- mento ZZ, chiedendo l'annullamento dell'indicato contratto e la condanna della prima alla restituzione di tutte le somme, percepite o percipiende, in esecu- zione dello stesso e in forza del provvedimento monito- rio. Benché ritualmente citata, la curatela rimase con- tumace. Si costituì invece in giudizio l'Italcementi, contestando la fondatezza della domanda. 5 Disposta in prosieguo la riunione dei due procedi- menti, con sentenza emessa il 4 febbraio 1992 l'adito Tribunale accertò "la non tutelabilità" del diritto de- rivato in favore della S. p. a. Italcementi dalla po- lizza fideiussoria e, per l'effetto, dichiarò l'ineffi- cacia del decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa. Avverso tale pronunzia propose appello principale la società Italcementi. Rimasta contumace la Curatela, si costituì in giudizio la società AV, la quale resistendo all'impugnazione, propose a sua volta appel- lo incidentale avverso la medesima sentenza. Con sentenza depositata in data 5 marzo 1998, la Corte di Appello di Roma respinse l'appello principale della Italcementi ed accolse, per quanto di ragione, quello incidentale della AV. Osservò, in parte motiva la corte territoriale: che non poteva essere condivisa l'opinione del giudice di prime cure, il quale aveva ravvisato la natura di una fideiussione nella polizza cauzionale 17 luglio 1984, stipulata dalla AV Assicurazioni da un parte e le società ZZ ed Italcementi dall'altra, atteso che, esaminando le condizioni generali del contratto, e particolarmente gli artt.1, 4 e 7, era agevole rilevare che la AV non si obbligava, sia pure in via sussi- diaria, ad adempiere all'impegno contrattuale assunto n 6 dalla ZZ, e cioè a fornire ed installare il silo per clinker da cemento, ma unicamente a risarcire 1'Italcementi dei danni cagionati da eventuali inadem- pienze della ZZ;
che, inoltre, dal sinalagma contrattuale era evidente la sussistenza di un elemento aleatorio tipico del contratto di assicurazione;
che l'istanza di annullamento del contratto, ex art.1892 C.C., avanzata dalla AV, era fondata. Per la cassazione della suindicata sentenza la SO- cietà Italcementi ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la società AV, che ha anche depositato memoria. Il Fallimento ZZ non ha svolto attività difen- siva. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando vio- lazione dell'art. 1936 e segg. C.C. e falsa applicazione C.C., in relazione all'art.360 degli artt. 1882 e segg. n.3 C. p. C., nonché violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. C.C., deduce che la corte ter- ritoriale, sulla base di una scheletrica argomentazio- ne, era pervenuta alla conclusione di qualificare come assicurativa la polizza in questione. In senso contra- rio, il tribunale, con ampia motivazione, aveva rileva- to che il contratto 17 luglio 1984, sia sotto il profi- 7 lo soggettivo che oggettivo, aveva la struttura propria di un negozio fideiussorio. Inoltre, era evidente la violazione dei canoni ermeneutici di cui alle menziona- te norme codicistiche, non avendo considerato la corte territoriale né la struttura trilaterale del contratto, né l'inesistenza di una nuova ed autonoma obbligazione assunta dalla AV, né la perfetta coincidenza tra l'obbligazione principale e quella assunta dalla Bava- ria medesima, essendo in tal modo venuta a mancare l'interpretazione complessiva delle clausole contrat- tuali e l'utilizzo dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1369 e 1370 c.c.. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte in- fondato. Sotto il primo profilo, va rilevato che, secondo una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, il ricorso per cassazione in ragione del principio della cosiddetta autosufficienza dello stesso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la va- lutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la - particolarmente necessità di fare rinvio ed accedere nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte a fonti estranee allo stes- 8 SO ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. il quale Il ricorrente per cassazione pertanto 1'omessa ○ insufficiente о erronea interpreta- deduca zione di alcune clausole contrattuali, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico le clausole mede- il menzionato principio dell'auto-sime, dato che per sufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole contenute nell'atto, alle cui lacune non deduzioni sopperire con indagini integrative (Cass.13 possibile maggio 1999, n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che, nella spe- l'Italcementi denuncia, sostanzialmente, l'erro- cie, valutazione, da parte del giudice del merito, del nea contratto intercorso tra le parti, nel senso che 10 stesso doveva qualificarsi come di fideiussione, piut- tosto che di assicurazione, siccome definito dalla cor- te di merito. È palese, quindi, alla luce delle consi- derazioni fin qui svolte, che parte ricorrente non po- teva limitarsi a fare riferimento alle ricordate conte- stazioni, non valutate o malamente valutate dai giudici a quibus, ma doveva trascrivere in ricorso il contenu- to delle clausole contrattuali più significative, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprez- 9 zarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere. D'altra parte va pure evidenziato che i rilievi attinenti ai criteri legali di interpretazione degli atti negoziali privatistici appaiono, nella specie, svolti dalla ricorrente in maniera inadeguata e insuf- ficiente, con un riferimento a tali criteri sommario e del tutto impreciso, mentre va ribadito che la censura basata sulla violazione degli artt. 1362 e segg. C.C. non può risolversi in un astratto e generico richiamo a tali articoli di legge, dovendo invece la parte, per assolvere all'onere di specificazione dei motivi del ricorso (ex art.366 n. 4), indicare le precise ra- gioni dell'asserita violazione, indicando, oltre al contenuto dei singoli canoni che si assumono violati, in qual modo e in quali punti e sotto quale profilo l'impugnato ragionamento del giudicante abbia deviato dalle anzidette vincolanti regole legali di ermeneuti- ca. In caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione costitui- scono una censura inammissibile. Al contrario, nella specie, tutte le circostanze sottolineate dalla ricorrente mirano, nella sostanza, solo а pervenire ad un'interpretazione del contratto diversa da quella fornita dal giudice di appello e con- 10 forme, invece, a quella data dal giudice di prime cure, il che non è consentito nell'ambito del giudizio di legittimità, dovendosi ancora una volta ribadire il principio secondo cui l'interpretazione del contratto è compito demandato esclusivamente al giudice di merito. Con il secondo motivo, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c. p. c.), la ricorrente as- sume che del tutto gratuita, in quanto sfornita di qualsiasi prova, appariva l'affermazione della corte territoriale secondo cui la ZZ, una volta trasfe- rito alla FA l'anticipo accordatole, non sarebbe sta- ta in grado di eseguire la fornitura. Inoltre, da un lato, non era dato comprendere da che cosa la corte di merito avesse desunto che l'Italcementi fosse a cono- scenza della richiesta della ZZ di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, laddove, no- nostante l'istituzionale idoneità ad acquisire notizie sulla situazione finanziaria e patrimoniale dei con- traenti, era data per scontata la non conoscenza da parte della AV della situazione di illiquidità della ZZ. Erano, inoltre, inconferenti, ai fini in esame, sia il fatto che il materiale pagamento dell'an- ticipo fosse intervenuto solo dopo la stipula del con- tratto e della conseguente appendice, sia la circostan- 11 za che il credito per l'anticipazione fosse stato cedu- to. Il motivo è infondato. Rileva la Corte che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientra nei compi- ti del giudice di merito ed è insindacabile in cassa- zione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art. 116 primo comma - C. p. sancendo la fine del sistema fondato sulla prede- C. terminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo pruden- te apprezzamento. E' devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze processuali, pur- ché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addive- nire alle proprie conclusioni, ben potendo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata. A norma della menzionata disposizione di leg- ge, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti. Ne consegue che non può essere considerato come violazione di legge, ○ come vizio logico della motiva- 12 zione, la maggiore o minore rispondenza della ricostru- zione del fatto nei suoi vari aspetti, ○ un migliore coordinamento dei dati o, ancora, un loro collegamento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò ri- mane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di del giudice razionalità, appartiene al convincimento ed è insindacabile in questa sede. Orbene, nella specie, la corte distrettuale ha po- sto in luce che all'odierna resistente nessuna notizia era stata fornita delle seguenti fondamentali circo- stanze, e cioè: che, a fronte dell'ordinativo datole con nota dell'11 maggio 1984, già 15 gg. dopo la AZ za aveva emesso fattura, richiedendo un anticipo pari al 90% dell'importo totale del prezzo;
che il 31 mag- gio dello stesso mese la stessa ZZ aveva dichiara- to di accettare la commissione, e, mediante nota del 19 giugno 1984, aveva comunicato la cessione del credito, corrispondente al suindicato anticipo, in favore delle Acciaierie e RR FA;
- che il 22 giugno 1984, mediante delibera adottata in assemblea straordinaria, la ZZ aveva chiesto l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata. Da tutta questa serie di elementi gravi, precisi e concordanti, la corte di- strettuale ha tratto la convinzione, che l'Italcementi 13 dovesse necessariamente conoscere ( 0, quanto meno, fosse in grado di conoscere) che la controparte AZ za si trovava nella stringente necessità di danaro li- quido e che, una volta trasferito alla FA l'anticipo accordatole dalla Italcementi medesima, non sarebbe stata in condizione di eseguire il contratto. Ha quindi concluso la corte distrettuale che le circostanze ta- ciute, (valutate, peraltro, non singolarmente, ma nel loro insieme, unitamente a quelle del materiale paga- mento dell'anticipo solo dopo la stipula del contratto di assicurazione ed alla cessione dalla ZZ alla FA dell'anticipo ricevuto) avrebbero potuto avere un'incidenza negativa nella prestazione del consenso da parte dell'assicuratore. Al riguardo, è appena il caso di menzionare come sia compito esclusivo del giudice di merito, del tutto insindacabile in sede di legitti- mità, valutare, sia pure in via ipotetica, quale inci- denza le circostanze taciute avrebbero potuto avere sulla prestazione del consenso da parte dell'assicura- tore. Si può dire, quindi, conclusivamente che la moti- vazione della sentenza della corte di Appello capitoli- na appare sufficiente ed immune da vizi logici. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, mentre la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le 14 spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte ricorsorespinge il e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 19 marzo 2001. Il Consiglieniere gelatore見 estensore Ganan Fiducin Il Presidente سم IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista :- Depositata in Cancelleria oggi, lì 28. MAG. 2001 M E IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 80000 R P U S 330000 A M e O t R E T A 0 R ) T ) . . ) 3 z N i F i d E c u 3 i i v G E r i F e t L ) t I L S A N E I s o i g D H z v i v v C A I r n i O 7 e C t I n o C n t 0 C A e e e a I b 2 r g R i a t F e r s s . i F i 5 M n g e o D a U 3 p r e . s r s s n D R e . ( l D t R . D ( e a p r ( 。 1 i f e f a s s . D (