Sentenza 22 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2002, n. 7522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7522 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 075 22 / 02 075221 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL◆ ITA] 7. CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14688/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 20878 Dott. Michele DE LUCA Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE PESCOSOLIDO, ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VACCARONE SERGIO, 2001 P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e 5223 dell'avvocato -1- difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 128/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 15/05/99 R.G. N. 170/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 19/12/01 dal GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Casale Monferrato ha accolto la domanda proposta dal sign. Sergio Vaccarone per la ricostituzione della propria pensione di invalidità mediante rivalutazione sulla base del coefficiente 1,5- del periodo ultradecennale di attività lavorativa svolta con esposizione alle polveri di amianto . Il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza del 15.5.99, ha rigettato l'appello dell'INPS che sosteneva l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 13 comma 8 della 1.n. 257/92, nel testo introdotto dal d.l. n.169/93, conv. nella 1.n. 271/93, ai soli lavoratori in attività . L'INPS chiede la cassazione di tale pronuncia con ricorso sostenuto da un unico motivo. Il sign. Vaccarone si è costituito depositando la sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13,cooma 8, I.n.257/92, modificato dall'art. 1, cooma 1, del d.l. n.169/93, conv. nella 1. n.271/93 e deduce l'erroneità della sentenza impugnata sostenendo, sulla base di molteplici argomentazioni, e citando anche la pronuncia n.6620 del 1998 di questa Corte, l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori già in pensione. Il ricorso non può essere accolto e la sentenza deve essere confermata, sia pure con correzione della motivazione, ai sensi dell'art.384, comma 2, cpc. Ed infatti, premesso che il beneficio contributivo è stato, nella specie, riconosciuto a titolare di pensione di invalidità, va rilevato che questa Corte proprio a partire dalla sentenza n. 6620 del 1998 (non correttamente citata dal ricorrente a sostegno della propria tesi), ha ritenuto che la fruizione di tale tipo di pensione ( d'invalidità) non osti – come avvine invece per le pensioni di anzianità e di vecchiaia) alla concessione del beneficio in questione. Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale - ribadito da numerose pronunce ( in particolare: n.1976/2000 e 5764/2001) alla cui motivazioni sembra opportuno e sufficiente rinviare nel rispetto del principio di economia nell'esercizio di funzioni e servizi pubblici la sentenza impugnata, ancorchè non condivisibile quanto " all'affermazione della irrilevanza ostativa di qualsiasi tipo di pensione, deve esser tenuta ferma in quanto il relativo decisum, trattandosi di conferma di una pronuncia attributiva del beneficio per una pensione di invalidità, risulta conforme al diritto. I Essendosi il suddetto indirizzo giurisprudenziale consolidato dopo la proposizione del A D S , S O A 0 3 L 1 T 3 L , ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese. . 5 O A T B S . R E I A P N ' D S L I A 3 L N E T 7 - S G D 9 O O - I P S 1 A 1 N M
P.Q.M.
D I E E S E A , I G D O A G R E La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. T E T O S L I T N T E G I S A E R E R L I Roma 19 dicembre 2001 L D E O B Il Consigliere es. Consolo Suglidlim . Il Presidente AL CANCELLIERE juczuzo Mile Depositato in Cancelleria 22 $406, 2007 IL CANCELENE K