Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2002, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2 092 /02 REPUBBLICA ITALIANA RT SUPREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ✓ Dott. Nicola MARVULLI Primo Presidente R.G.N. 10673/01 Cron. 5733 - Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione - Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Ud. 09/11/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere - Rel. ConsigliereDott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente - - - S E N TENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa CIPRIANI, dagli avvocati FEDELE SINDACO, GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2001 584
contro
-1- LL TO, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO GOFFREDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 346/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 17/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giuseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI che ha concluso per il rigetto del Domenico ricorso. -2- Svolgimento del proces '>> Con atto di citazione notificato il 20 maggio 1999 TO AL conveniva davanti al udice di Pace di Bari la Regione Puglia, chieder la condanna della stessa al pagamento della indennità per calamità atmosferiche che asseriva Spettargli per l'anno 1987. La Regione Puglia, costicuitasi, histeva alla domanda, che veniva accolta dal Giud ce di pace di Bar 2000, la con sentenza in data 17 feb l'altro, premesso The l'iter quale, tra in materia amministrativo previsto dalla norma¨ teneva che aveva avuto regolare svolgimento, e proprio l'actore fosse titolare di un V videnze per diritto soggettivo ad ottenere le vazione: cui era causa in base alla seguente trattandosi di procedimento rec lamentato in modo da escludere qualsiasi discrezi clità per la arsi delle concessione, subordinata al ver_ uardanti la situazioni descritte e accertate, generalità degli agricoltori ranti nel territorio individuato e delimitato la Regione, è evidente che il diritto fatto Vetore in questa sege dall'interessato si configur Tome diritto soggettivo meritevole di tutela parte del 3 giudice ordinario. Contro tale decisione ha propost ricorso per cassazione la Regione Puglia, con due motivi. Resiste con controricorso TO AL. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che la normativa statale e regionale in materia prevede non un diritto soggettivo a ma la provvidenze in caso di calamità atmosferiche, semplice possibilità delia concessione di tali provvidenze, il che significa che potenziali beneficiari delle stesse non sono titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti alla autorità giudiziaria. Il motivo è infondato. Nella specie, infatti, non si discute se i soggetti danneggiati da calamità atmosferiche siano senz'altro titolari di un diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla normativa in questione, ma della diversa questione se il diritto soggettivo sia ricollegabile ad un provvedimento amministrativo emesso a seguito delle attivazione (discrezionale) dell'apposito procedimento. Con il secondo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che, anche volendo ammettere che 4 l'attuale resistente fosse titc are di una posizione soggettiva tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in base ai principi elaborati da questa S.C., in mancanza di un provvedimento attributivo delle provvidenze per cui è causa, si trattava di un interesse Legittimo, da far valere davanti al giudice ammini ativo. La doglianza è infondata. Occorre, in proposito, premettere the l'art. 1 della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 ha stabilito: "Sono delegate ai Comuni e alle Provincie le funzioni amministration trasferite alla Regione per gli interventi conseguenti alle calamità naturali o avversità atmosferiche..". Il successivo art. 6, ultimo comma, specificato che nelle funzioni delegate alla Provincie rientra la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che, ai sensi dell'art. 5, la Region è tenuta а fornire alle Provincie stesse. emerge,Dal complesso di tali disposizioni pertanto, che alla Regione non spetta l'ultima parola in tema di concessione di contributi, nel senso che non è titolare di un potere di ratifica dell'operato dei Comuni e delle Provincie, per cui solo а seguito della emanazione da parte della stessa di (ulteriori) formali pr edimenti di concessione dei contributi per causa sorgerebbe a favore degli interessa un diritto alla corresponsione relativo soggettivo importo. Il procedimento amministrativo (con la nascita del diritto soggettivo) si esaurisce CC2 la emissione dei formali provvedimenti ca parte delle Provincie, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, 315. Il ricorso va, pertanto, ricettato, con giurisdizione del giudiceaffermazione della ordinario. In considerazione delle partic rità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
Sichiara la giurisdizione del giudice ordinario le compensa spese. E Roma, 9 novembre 2001 a l l i Alet в W Ри acelleria IL CANCELLIEREC 14 FEB. 2002 Plovanni C CELL RECI Giovanni Giambattista 6