Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 2
Il sequestro conservativo non perde efficacia se viene eseguito dalla polizia giudiziaria anzichè, come previsto, dall'ufficiale giudiziario.
È legittima e non tardiva la costituzione di parte civile del Comune nel giudizio d'appello, in adesione all'azione popolare esercitata nel primo grado di giudizio da un elettore, giacchè l'ente locale, nell'assumere la veste di parte civile, si sostituisce al privato che l'aveva in precedenza surrogato nell'esercizio della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Commentario • 1
- 1. Sulla legittimazione del cittadino alla costituzione di parte civilehttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
AZIONE POPOLARE - legittimazione del cittadino alla costituzione di parte civile - decisione del comune di non costituirsi parte civile per assenza del danno - sussistenza Non osta alla costituzione di parte civile del cittadino in vece del comune - ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 267/00 -, volta all'ottenimento del risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'ente in conseguenza dei reati di disastro colposo e di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, il fatto che il comune abbia espressamente scelto di non costituirsi parte civile, non ritenendo sussistere più alcun danno risarcibile dopo aver raggiunto un accordo col responsabile dell'inquinamento finalizzato al ripristino …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2009, n. 31565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31565 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
31565/09 M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sesta Penale
Camera Consiglio del 9 luglio 2009
Registro generale 19446/2009 Sentenza n. 9477
Composta dai Signori
1. Giorgio Lattanzi Presidente
Consigliere 2. Nicola MILO
3.Francesco IPPOLITO Consigliere
4 Anna Maria FAZIO Consigliere
Consigliere 5. Carlo CITTERIO
ha pronunciato la seguente:
At SENTENZA
sul ricorso proposto da OR MA, nato a [...] il [...]
avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 27 febbraio 2009
visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott Anna Maria Fazio;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. Carlo Di
Casola che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso;
Nolito il difensore della perte civile our to Bortolo De Vite;
Sentito il difensore avvto Bellocci, che ha concluso per la declaratoria di accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 5 febbraio 2009, la Corte d'Appello di Salerno disponeva il sequestro conservativo di beni immobili, fino alla concorrenza di € 500.000,00, in danno di MA
1
OR, condannato in prime cure per i delitti di falso e peculato in danno del Comune di
Ceraso alla pena di legge ed al risarcimento dei danni in favore della parte offesa.
Su ricorso del OR, il Tribunale della Libertà di Salerno, con l'ordinanza impugnata, confermava il provvedimento, emesso legittimamente sussistendo i presupposti del fumus e del periculum. Escludeva che il sequestro fosse nullo, perchè eseguito dalla Guardia di
Finanza e non dall'ufficiale giudiziario, poiché vizio attinente alla sfera esecutiva e perciò non rimesso al sindacato del giudice della cautela;
anche l'eccepito difetto di legittimazione del Comune, costituitosi parte civile solo in grado di appello non poteva essere oggetto di esame atteso che il Comune aveva aderito alla azione popolare esercitata da due elettori in primo grado, e sul punto si era formato giudicato. Infine non sussisteva il dedotto difetto di giurisdizione, stante l'autonomia della azione risarcitoria civile e l'azione di responsabilità contabile.
Ricorre il OR e reitera le eccezioni formulate innanzi al giudice distrettuale, precisando che :
1. il sequestro avrebbe perso efficacia perchè eseguito irritualmente;
2 non potrebbe essersi formato alcun giudicato sulla costituzione di parte civile del Comune, in quanto avvenuta in secondo grado;
3. mancherebbe la giurisdizione ordinaria, poiché il danno prodotto era di natura erariale devoluto alla cognizione della Corte dei Conti,
Resiste la parte civile, Comune di Ceraso, eccependo, con memoria ritualmente depositata, la inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
E' da escludere, in relazione al primo motivo di ricorso, che il sequestro eseguito dalla guardia di finanza, anziché dall'ufficiale giudiziario integri una violazione procedurale tale da determinare l'inefficacia della misura cautelare;
come esattamente ritenuto dal
Tribunale del Riesame, il richiamo alle norme procedurali civilistiche attiene alla modalità esecutiva e non alla validità del sequestro, che viene meno esclusivamente quando si verifichino i presupposti indicati dal comma 4 dell'art.317 cpp, che menziona esclusivamente la pronuncia di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta ad impugnazione.
Anche il secondo motivo, relativo al difetto di legittimazione del Comune richiedente la misura, non merita accoglimento.
Nel caso in esame, è da mettere in rilievo che in primo grado, l'azione risarcitoria nei confronti del OR è stata esercitata a sensi dell'art. 9 DL 18 agosto 200 n.267 nelle forme della azione popolare da due elettori;
il Tribunale di prime cure, espletati gli adempimenti di cui al comma 2 del citato articolo, ha, in esito al giudizio, condannato l'imputato al
2 risarcimento dei danni in favore del Comune di Ceraso, parte offesa dei delitti allo stesso ascritti. Tale statuizione è all'evidenza corretta, giacchè il fine dell'azion ato popolare è quello di agire in sostituzione dell'ente, nella specie il comune, il quale è comunque il titolare dell'interesse tutelato dall'azione esercitata.
Conseguentemente, data la ricaduta delle conseguenze concrete del riconosciuto mella risarcimento nel patrimonio dell'ente territoriale, questi ha agito sua qualità di titolare del diritto, subentrando nel processo d'appello alle parti civili già costituite. Si tratta cioè non gia di una costituzione invalida perché tardiva, ma della spendita nel processo della propria qualità di parte offesa, fino a quel momento sostenuta, in via di supplenza, dai due solerti elettori.
Non è pertanto ravvisabile il dedotto difetto di legittimazione stante che in concreto la assunzione della formale veste di parte civile realizza non già una addizione a quelle già esistenti, ma una sostituzione delle stesse, che fino a quel momento avevano agito in utiliter gestio in nome e per conto dello stesso.
A tali principi si è attenuto il Tribunale distrettuale, che non ha mancato anche di rilevare l'adesione del Comune all'azione popolare, già esercitata in primo grado e sulla cui ritualità in prime cure non era stata sollevata questione in appello.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, relativo al difetto di giurisdizione: il problema posto dal ricorrente è stato risolto con la pronuncia di questa Corte a sezioni unite n.22277 del 2004 che ha esplicitamente, con orientamento consolidato, puntualizzato che giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla
Corte dei conti senza dar luogo a questioni di giurisdizione (Cass. 3 febbraio 1989, n. 664; ord. 21 maggio 1991, n. 369; 23 novembre 1999, n. 822/SU). Appare quindi evidente che le censure formulate dal ricorrenti non possono trovare accoglimento, essendosi il Tribunale del riesame esattamente uniformato a questo principio, che deriva peraltro da un consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione in materia di contabilità pubblica, da parte dell'art. 103, secondo comma, Cost. ha carattere di "tendenziale e non assoluta generalità" (C. Cost. 10 luglio 1981, n. 129; 7 luglio 1988, n. 773; 29 gennaio 1993, n. 24; ord. 22 luglio 1998, n. 307.)
In conseguenza del rigetto, il OR è da condannare al pagamento delle spese processuali.
3
P.Q.M.
.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Così deciso in Roma il 9 luglio 2009
Омна меноз но Anna Maria FAZIO
Consigliere est
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
Seale
delle spese processuali.
Giorgio LATTANZI
2
Presidente
4