Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2009, n. 31565
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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Massime2

Il sequestro conservativo non perde efficacia se viene eseguito dalla polizia giudiziaria anzichè, come previsto, dall'ufficiale giudiziario.

È legittima e non tardiva la costituzione di parte civile del Comune nel giudizio d'appello, in adesione all'azione popolare esercitata nel primo grado di giudizio da un elettore, giacchè l'ente locale, nell'assumere la veste di parte civile, si sostituisce al privato che l'aveva in precedenza surrogato nell'esercizio della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Commentario1

  • 1Sulla legittimazione del cittadino alla costituzione di parte civile
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    AZIONE POPOLARE - legittimazione del cittadino alla costituzione di parte civile - decisione del comune di non costituirsi parte civile per assenza del danno - sussistenza Non osta alla costituzione di parte civile del cittadino in vece del comune - ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 267/00 -, volta all'ottenimento del risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'ente in conseguenza dei reati di disastro colposo e di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, il fatto che il comune abbia espressamente scelto di non costituirsi parte civile, non ritenendo sussistere più alcun danno risarcibile dopo aver raggiunto un accordo col responsabile dell'inquinamento finalizzato al ripristino …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2009, n. 31565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31565
Data del deposito : 9 luglio 2009

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