CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/01/2023, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HE ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2373 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 12/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30 marzo 2021 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza in data 12 marzo 2019 del Tribunale di Terni, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OL RC per il reato di bancarotta semplice (così riqualificato il fatto a lui ascritto al punto b. della rubrica), perché estinto per prescrizione e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la decisione gravata nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (punto a. della rubrica). 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'impul:ato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la distrazione del denaro in imputazione. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la distrazione dei cespiti ammortizzabili in imputazione. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato l'omessa motivazione circa la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il difetto di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena ex art. 53 legge 689/1981. 3. L'avvocato Aldo Minghelli nell'interesse dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha chiesto di rilevare la non manifesta inammissibilità del ricorso e di rimettere gli atti alla Sezione competente per la sua trattazione. 4. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato nella parte in cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta distrazione del saldo attivo della cassa (di euro 337,41), rispetto al quale l'atto di appello aveva prospettato che lo stesso giorno del fallimento l'imputato aveva effettuato un maggior versamento bancario (di euro 4.000), dunque, comprensivo del detto saldo di cassa, per onorare un debito dell'impresa fallita. Ne deriva che - ferma l'inammissibilità in questa sede del secondo motivo di ricorso (perché deduce una diversa ricostruzione di fatto) e del terzo motivo (privo di specificità), - il termine di prescrizione del reato (commesso il 16 luglio 2019), tenendo conto della sospensione per legittimo impedimento (dal 10 aprile al 15 maggio 2018) e dell'interruzione, è decorso il 20 febbraio 2022; deve, dunque, disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, rimanendo assorbito il quarto motivo. 7ì,z' 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2373 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 12/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30 marzo 2021 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza in data 12 marzo 2019 del Tribunale di Terni, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OL RC per il reato di bancarotta semplice (così riqualificato il fatto a lui ascritto al punto b. della rubrica), perché estinto per prescrizione e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la decisione gravata nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (punto a. della rubrica). 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'impul:ato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la distrazione del denaro in imputazione. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la distrazione dei cespiti ammortizzabili in imputazione. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato l'omessa motivazione circa la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il difetto di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena ex art. 53 legge 689/1981. 3. L'avvocato Aldo Minghelli nell'interesse dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha chiesto di rilevare la non manifesta inammissibilità del ricorso e di rimettere gli atti alla Sezione competente per la sua trattazione. 4. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato nella parte in cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta distrazione del saldo attivo della cassa (di euro 337,41), rispetto al quale l'atto di appello aveva prospettato che lo stesso giorno del fallimento l'imputato aveva effettuato un maggior versamento bancario (di euro 4.000), dunque, comprensivo del detto saldo di cassa, per onorare un debito dell'impresa fallita. Ne deriva che - ferma l'inammissibilità in questa sede del secondo motivo di ricorso (perché deduce una diversa ricostruzione di fatto) e del terzo motivo (privo di specificità), - il termine di prescrizione del reato (commesso il 16 luglio 2019), tenendo conto della sospensione per legittimo impedimento (dal 10 aprile al 15 maggio 2018) e dell'interruzione, è decorso il 20 febbraio 2022; deve, dunque, disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, rimanendo assorbito il quarto motivo. 7ì,z' 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12/10/2022.