Sentenza 9 gennaio 2001
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- 1. Le strisce blu comunaliRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 febbraio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2001, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 02 5 15/20 LA CORTT CASSAZ N Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Possesso-Soni a difesa del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Mamututione - Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 9158/99 Consigliere Cron. 323 Dott. NC CALFAPIETRA - Rel. Consigliere Rep. 77 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. NN SETTIMJ Consigliere Ud. 26/09/00 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPRETIA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritli L. 3000 9 GEN. 2001 domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOURAM RAFFAELA, IL CANCELLIERE presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LIRE 3000. CANCELLERIA LEONE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG407865 MASTRAPASQUA RUGGIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320\D, presso lo studio picu difeso dall'avv. JANNARELLI- lung' dell'avvocato MAZZA G, the to ifanda, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè contro 2000 AM VI (non notificato ricorso); 1500 -1- - intimato avverso la sentenza n. 905/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 27/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato LEONE Giuseppe, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Gigliola MAZZA RICCI per delega dep. in udienza, difensore del resistente che si reporte afhcuti depositats;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NC AC che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.9158/99 Oggetto: Possesso-azioni a difesa del possesso- manutenzione- parti comuni di un edifico- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 27 settembre 1998 il tribunale di Foggia, pronunciando sull'appello proposto da MA GI avversO la sentenza del pretore della stessa città, sezione distaccata di Trinitapoli, in data 19 dicembre 1990, ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso per manutenzione del compossesso del portone, dell'androne e delle scale del fabbricato in Trinitapoli, alla Via Marconi n.17, proposto da LA FA e LA NC, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Il giudice di appello è pervenuto a siffatta decisione, per il motivo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dagli espletati mezzi istruttori non è emersa la prova del compossesso vantato dai predetti LA FA e NC sulle indicate parti dell'edificio, nel 2 quale è ubicato, al primo piano, l'appartamento di loro proprietà esclusiva, cui si accede appunto dal portone d'ingresso al n.17 della predetta Via Marconi. Ricorre LA FA, deducendo due motivi di gravame;
resiste con controricorso PA GI. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente 1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione al giudizio formulato dal tribunale, circa la mancanza di prova del compossesso, in саро ai LA, delle parti di fabbricato oggetto di lite, mentre, certo essendo la titolarità di tale diritto, vuoi per la presunzione di cui all'art.1117 C.C. vuoi stata fornita la prova a mezzo diperché ne è testimonianze - peraltro erronenamente interpretate dal tribunale, che non ha tenuto conto, tra all'art.1140, Əhm l'altro, della disposizione di cui -comma 2, c.c. è stato il MA a non avere assolto l'onere della prova del suo preteso possesso esclusivo, in quanto proprietario, delle 3 parti predette о dell'intervenuto mutamento del compossesso in possesso esclusivo, in dipendenza di divieti, peraltro legittimi ai sensi dell'art.1102 c. C., da lui posti agli inquilini di essa ricorrente - ma non di certo ai compossessori er quindi, non significativi ai fini della prova di di usare le cose comuni tale preteso mutamento (divieto di ricoverare veicoli nell'androne comune). 2) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), con riguardo alla valutazione delle testimonianze effettuata dal tribunale ed alle conclusioni che ne sono state tratte, avendo il predetto giudice ritenuto immotivatamente e contraddittoriamente che dalle stesse non si potesse ricavare la prova del vantato compossesso;
in particolare, è stato ritenuto che il MA fosse possessore esclusivo delle parti comuni in contestazione sol perché sarebbe risultato, sulla base delle testimonianze di Any OR OV ved. LA, di NA Nicola e TE NN, che le spese per la ristrutturazione del portone e del vano scala erano state sostenute soltanto da lui, mentre, invece, il 4 rimborso pro quota di tali spese in effetti era stato poi richiesto dal MA ad essi LA FA e NC, proprietari dell'appartamento ubicato nell'edificio di Via Marconi. Il ricorso è infondato. I due motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono, a ben vedere, alla medesima questione, vale a dire alla valutazione errata, secondo la ricorrente, delle risultanze processuali effettuata dal tribunale, ed al conseguente giudizio altrettanto errato ed immotivato che ne è scaturito, circa la mancanza di prova del vantato compossesso, in capo alla ricorrente medesima, sulle parti dell'edificio indicate nel ricorso per manutenzione, proposto originariamente da LA FA e LA NC nei confronti di MA GI. La censura non ha pregio, avendo il giudice di appello congruamente motivato la decisione con la quale ha escluso che l'odierna ricorrente avesse assolto l'onere della prova, indubbiamente su di lei incombente, relativo al preteso compossesso dell'androne dell'edificio in Trinitapoli, alla Via Marconi n.17; perché, in realtà, come è emerso 5 dalle deduzioni e controdeduzioni delle parti, nonché dall'odierna discussione, soltanto di tale ambiente si discute, non potendo riguardare la possessoria le scale ed il richiesta tutela pacificamente la ricorrente si portone, di cui serve per accedere al suo appartamento sito al primo piano dell'edificio. Il tribunale è pervenuto, invero, alla decisione qui impugnata, per il motivo che dalle assunte testimonianze e dagli altri elementi di giudizio acquisiti al processo, non è emersa la prova, come si diceva, del possesso o, meglio, del compossesso dell'androne da parte della ricorrente;
nel senso che costei non ha dimostrato di avere la disponibilità di fatto dello stesso e di usarne, ○ di averne usato per il passato, quanto meno "in forma mediata", come si esprime il tribunale, con quelle stesse modalità che caratterizzano l'esercizio del diritto di proprietà о di altro diritto reale sulla cosa, eventualmente, in caso di бли con alrti 1 in concorso compossesso, n. 6552/1981), essendo risultato, sent.n.81/1989; anzi, che l'unico ad avere necessità di servirsi dell'androne e, quindi, a disporne come se ne fosse proprietario è proprio il MA, che a mezzo 6 dello stesso può accedere ai locali di sua esclusiva proprietà. Ed il tribunale ha ricordato, evidentemente per completezza di motivazione, e sempre al fine di escludere il vantato compossesso da parte della LA, che dalla prodotta documentazione risulterebbe che il PA è proprietario esclusivo dell'androne in questione, donde il divieto da lui fatto per il passato ai conduttori dell'appartamento di proprietà della ricorrente, assunti come testi, di depositare le biciclette in quel luogo. Non coglie nel segno, quindi, la critica della ricorrente, che si duole del fatto che il tribunale ha ritenuto infondata la domanda di tutela possessoria da lei proposta, benchè il resistente non avesse fornito la prova del suo diritto di proprietà esclusivo sull'androne in questione, posto che, una volta contestato dal PA il compossesso vantato dalla LA, era proprio 體 il poterecostei a dover dimostrare di avere fun sulla cosa", reso manifesto attraverso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (art.1140 c.c). Prova che nella valutazione fattane dal tribunale, che non può essere in questa sede rinnovata, si 7 ripete, non è stata fornita. Il ricorso va, dunque, rigettato. Si ritiene giusto, peraltro, per la natura della causa, compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. ROMA, 26.9.00 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Gaetano Garofalo) (Dr. Olindo Schettino) Стелан Саин Пав Нить レース IL CANCELLIERE C1 ES Catania JOGT 250.000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 40000 9 GEN. 2001 Roma 290000 IL CANCELLIEREC CE IE MA 2 20 GEN 2003 4 bin 2293 (pm CENT 8