Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
La regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili fino all'entrata dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) sui crediti previdenziali e assistenziali, implica che gli interessi e la rivalutazione afferenti al periodo successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati di ufficio dal giudice di appello, anche in mancanza di un'apposita istanza dell'interessato. Ne consegue il potere - dovere del giudice di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello di provvedere a determinare l'esatta consistenza del credito, secondo il combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ. e, "a fortiori", l'obbligo del giudice di liquidare l'importo della rivalutazione e degli interessi in relazione al periodo successivo al pagamento della sorte capitale, quando la domanda sia volta all'attuazione del credito di lavoro e non al pagamento di "accessori"
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12376 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CA FI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TOMASELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.M.T., - AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 39/2000 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 25/05/00 R.G.N. 3630/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 3 aprile/25 maggio 2000, il Tribunale di Siracusa, giudice di rinvio da Cass. 10 giugno 1993, n. 6466 - decidendo sull'appello proposto in via principale dal sig. AL De UC nei confronti della ex datrice di lavoro Azienda Municipale Trasporti (A.M.T.) di Catania e sull'appello incidentale di quest'ultima, avverso la sentenza del Pretore della stessa sede (confermata sul punto dal Tribunale di Catania), che, per quanto ora interessa, aveva rigettato la domanda del lavoratore relativa agli accessori del credito per indennità di fine servizio erogata in ritardo - ha condannato l'A.M.T. a corrispondere sulla somma di L. 34.932.636, liquidata spontaneamente dall'Azienda a titolo di trattamento di fine rapporto, interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat - da calcolarsi separatamente sull'importo originario del credito - decorrenti dal primo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (27 novembre 1981) alla data di effettivo pagamento (8 maggio 1982).
Le spese di tutti i gradi di giudizio erano compensate. Il Tribunale ha ritenuto così di adeguarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, secondo il quale, ai sensi dell'art. 2120 c. civ., norma non derogabile dalla contrattazione collettiva e, in assenza di poteri dell'ente previdenziale in ordine alla concessione dell'anticipato collocamento a riposo del dipendente, tutte le spettanze di fine rapporto maturano e sono esigibili al momento della cessazione del rapporto medesimo (nel caso di specie al momento del collocamento a riposo avvenuto il 27 novembre 1981) sicché, essendo intervenuto il pagamento del capitale l'8 maggio 1982, spettavano gli accessori maturati nell'intervallo.
Poiché in tal senso era l'originaria domanda, era inammissibile l'ulteriore domanda proposta per la prima volta al giudice di rinvio, di pagamento degli ulteriori accessori maturati dall'8 maggio 1982 all'effettivo saldo.
Ha altresì precisato il giudice di rinvio che gli accessori dovevano essere calcolati separatamente sull'importo originario del credito, gli interessi, cioè, non avrebbero dovuto calcolarsi sull'importo rivalutato.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il De UC con due motivi illustrati con memoria.
L'A.T.M. è intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce "violazione dell'art. 429, 3 comma;
c.p.c; dell'art. 1194 c.c.; con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. "e sostiene che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di rinvio avrebbe dovuto determinare la somma spettante a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dal 27 novembre 1981 all'8 maggio 1982 su L. 34.932.363 e sulla somma come sopra determinata per interessi e rivalutazione avrebbe dovuto riconoscere altresì, anche d'ufficio, ulteriore rivalutazione e interessi, in applicazione dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 1194 c. civ. che impone di imputare i pagamenti parziali prima ad interessi e rivalutazione e quindi alla sorte capitale. Nel caso in esame, la differenza maturata alla data dell'8 maggio 1982 doveva considerarsi sorte da rivalutare con interessi sino al saldo.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429, terzo comma, c.p.c, con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c." per non avere considerato che l'art. 429, u.c. c.p.c. costituisce attuazione del principio dell'art. 36 della Costituzione che sottrae i crediti di lavoro al principio nominalistico, di talché la rivalutazione è parte del complessivo credito di lavoro e su di essa pure spettano gli interessi. I due motivi, che per la stretta connessione delle censure vengono trattati congiuntamente, sono fondati nei sensi delle considerazioni che seguono.
Questa Corte ha avuto già occasione di affermare che "con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, per interessi e rivalutazione, dall'art. 429, terzo comma, c.p.c, qualora il debitore abbia pagato prima del giudizio o nel corso di esso, ma pur sempre in ritardo, interamente l'importo capitale, senza riconoscere alcunché al creditore a titolo di rivalutazione, la determinazione delle supplementari prestazioni di cui alla citata norma esige il compimento di due operazioni, delle quali la prima è volta a stabilire l'entità della rivalutazione e degli interessi afferenti al periodo compreso fra la data del verificarsi delle condizioni di responsabilità del debitore e quella del detto pagamento, mentre la seconda è volta a stabilire, sulla somma risultante dalla detta preliminare operazione, l'importo delle rivalutazione e degli interessi in relazione al periodo successivo al pagamento della sorte, solo in tal guisa ripristinandosi l'integrità patrimoniale del creditore pregiudicata dal ritardo nell'adempimento" (Cass. 29 novembre 1993, n. 11807). È stato altresì precisato dalla sentenza rescindente del Supremo Collegio che il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto matura al momento del suo collocamento a riposo ("dalla cessazione anticipata a causa di invalidità"). Alla suddetta scadenza si determinano le condizioni di responsabilità che comportano in caso di ritardato pagamento, verificatosi (come nella fattispecie in esame) prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, l'obbligo del debitore di corrispondere le somme maggiorate di rivalutazione ed interessi legali (Cass. 19 gennaio 2000, n. 600). La Corte di Cassazione ha, peraltro, ulteriormente statuito che "gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 c.p.c, mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 c. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfetaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, ne' è previstò da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 c.p.c, ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla 'mora debendì e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora" (Cass. 29 gennaio 2001, n. 38). Infine, deve ricordarsi che la Corte suprema ha stabilito che dal principio di automatica attribuibilità di interessi e rivalutazione cumulativamente (per crediti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) sui crediti previdenziali e di lavoro, consegue che tali elementi devono essere di ufficio liquidati, per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, dal giudice di appello, anche in assenza di domanda dell'interessato. A ciò deve provvedere anche il giudice di rinviò cui sia stata demandata l'esatta consistenza del credito, secondo il disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. (Cass., 9 ottobre 2000, n. 13430; 18 novembre 1991, n. 12360). "A fortiori argumento" i giudici di merito avrebbero dovuto liquidare, come sopra detto, rivalutazione e interessi successivi alla data di pagamento del capitale, essendo volta la domanda all'attuazione del credito di lavoro nella accezione sopra illustrata e non al pagamento di "accessori".
Conclusivamente, le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, impongono di accogliere il ricorso. La sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, potendosi pervenire alla determinazione dell'ammontare della condanna che segue in base a semplici operazioni aritmetiche sulla base di dati noti e ufficiali, la causa può essere decisa nel merito con condanna della A.T.M. a corrispondere al De UC - sulla somma di L. 34.932.636, via via rivalutata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c, in base agli indici ivi previsti, con cadenza periodica -, gli interessi legali cumulati con la rivalutazione dal 27 novembre 1981 sino alla data del pagamento del capitale, nonché, sulla somma ancora dovuta per rivalutazione monetaria a quel momento, la ulteriore rivalutazione con cadenza periodica è interessi legali sulla detta rivalutazione. Le spese del presente giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del Difensore del De UC che ne ha fatto motivata richiesta.
Deve essere, confermata, invece, la compensazione delle spese per giusti motivi, come già disposta dalla sentenza impugnata.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la A.M.T. di Catania a pagare a controparte sulla somma capitale di L. 34.932.363, rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata in base agli indici di svalutazione sino al pagamento del capitale, nonché, sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione a quel momento, ulteriore rivalutazione con cadenza periodica ed interessi legali sino al saldo.
Conferma la statuizione sulle spese della sentenza impugnata e condanna la A.M.T. a pagare a controparte le spese di questo giudizio in euro 13,50, oltre euro 2.000,00= per onorari, con attribuzione all'avv. Angelo Tomaselli, antistatario. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003