Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12376
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

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La regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili fino all'entrata dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) sui crediti previdenziali e assistenziali, implica che gli interessi e la rivalutazione afferenti al periodo successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati di ufficio dal giudice di appello, anche in mancanza di un'apposita istanza dell'interessato. Ne consegue il potere - dovere del giudice di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello di provvedere a determinare l'esatta consistenza del credito, secondo il combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ. e, "a fortiori", l'obbligo del giudice di liquidare l'importo della rivalutazione e degli interessi in relazione al periodo successivo al pagamento della sorte capitale, quando la domanda sia volta all'attuazione del credito di lavoro e non al pagamento di "accessori"

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12376
    Data del deposito : 22 agosto 2003

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