Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5302 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
t T n S i I u , G 4 Q E 8 C R . 3 1 5 A IN NOME DEL POI05 3 02 /03 . . D 6 REPUBBLICA ITALL t 2 r E a T e N g i g E s e S l n e E s a LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l i l a e Oggetto d SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N 9314/01 Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Cron. 11740 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere - Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere - Ud.08/07/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA 46311 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
- e da AGENZIA DELLE ENTRATE DI ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
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- ricorrente -
1-
contro
RA CO;
intimato avverso la sentenza n. 4/00 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 21/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- AZIONE che 1 o t u n e t i r a h e h c , D D I I o i c fi f U ' l l a d a t a u t t e f f e o l o u r a delle legge 26.5.84 e 159 n io ESENTE DA REGISTRAZIONEErt. 13 QUINQUIES z i r c is ' l o Svolgimento del processo t a n g RA CO residente in un Comune colpito dal sisma del u p ' m i dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1.n.133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n.159/84, conv. in 1.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, i dell'art. 13,comma 1 l.n.449/97, dell'art. 10 1.n.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in l.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze nn.4945/00,13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 l.n. 133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. GiuseppeGiuseppe Fa Dr. Bruno Saccucci чич DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLORE Oggi 4 APR. 2003 Analdo Bugane IL CANCELLIERE C1 Arnalgo Casare ни s