Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2001, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
E N BLICA ITALIANA IO 6 8 Z 9 1 A / R 4 S / T 00/59340 E 6 S 2 I N B . G - IA .R E B .P R R L. A D A T L L D A U E . D IB E B I R T S A T N T N ! E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,0 E 1 S S 13 I IA E A R . TE N ASSAZIONE PREMA D A COR A Oggetto M TRIBUTI - SANZIONI - VIOLAZIONI SEZIONE TRIBUTARIA FORMALI - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3421/98 - Presidente Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 10337 Dott. Eugenio AMARI Re. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 07/02/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE 59340N.sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MORBIDELLI AUTO & C SNC;
intimato - Commissioneavverso la decisione n. 539/96 della tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2001 02/01/97; 227 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre contro la Morbidelli auto s.n.c., rappresentata e difesa come in atti, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Perugia, rigettando l'appello dell'Ufficio, ha confermato la decisione di primo gra- do, di estinzione della controversia per effetto della istanza di sanatoria proposta dalla società, ai sensi dell'art. 21 del d.l. n. 69/1989, conv. in legge n. 154/89 (c.d. sanatoria delle irregolarità formali).
1.2. In fatto, assume il ministero ricorrente, che a seguito di p.v.c. della Guardia di finanza, l'Ufficio IVA competente ha notificato alla società avviso di ir- ' rogazione di sanzioni per omessa registrazione di cor- rispettivi e per la mancata emissione di scontrini fi- 2 scali. La società ha impugnato l'atto dinanzi alla Com- missione tributaria di primo grado di Perugia, la quale ha ritenuto che le violazioni contestate fossero state sanate ai sensi della normativa citata. Come già accen- nato, la decisione di primo grado è stata confermata in appello.
1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione dell'art. 21 del d.l. 69/89, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto le viola- zioni contestate alla società intimata non hanno carat- tere meramente formale, ma incidono sulla determinazio- ne della imposta.
1.4. La società intimata non si è costituita.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. Come è noto, la sanatoria di cui al citato art.21, riguarda esclusivamente le "irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto". Nella spe- cie, sulla base della motivazione della sentenza impu- gnata, non è dato comprendere perché le violazioni che la parte ricorrente assume che erano alla base dell'avviso di irrogazione di sanzioni (omessa regi- strazione di corrispettivi e mancata emissione di scon- 3 trini) non inciderebbero sulla determinazione dell'iva. Infatti, i giudici di merito, senza fornire alcun ele- mento di fatto (che eventualmente avrebbe potuto con- sentire a questa Corte di decidere direttamente in pun- to di diritto), scrivono apoditticamente che "sono ve- nuti meno i presupposti del contendere".
2.3. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ai giudici di merito che do- vranno chiarire in punto di fatto quali siano specifi- camente le violazioni originariamente contestate, per poi valutare se rientrino tra quelle suscettibili di sanatoria, ai sensi del ripetuto art. 21 d.l. 69/89. I giudici di merito provvederanno anche sulle spe- se. E N O I A Z
P.Q.M.
I A R 6 5 R 8 . A T 9 1 S N T I / La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- - U 4 G / B B E 6 I R 2 . L R . pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione L R T A . A P D . . D B E A A L T della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. I T E N R D 1 E E I 3 S S 1 T E N Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. . E A S N I M A Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Giovanni Olla) (dr. Anton Merone) IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA CE BA -- 2 APR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN tista