Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO MARTELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, PRESSO l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentate e difese dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 303/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 08/07/00 R.G.N. 364/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/06/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 febbraio 1999, il pretore di Torino ha respinto la domanda proposta da GO RI nei confronti dell'NP per ottenere il riconoscimento del diritto alla costituzione di una rendita vitalizia in forza dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per il periodo di lavoro dall'ottobre 1960 all'agosto del 1961 alle dipendenze di LL GA UC, non avendo a ricorrente fornito la prova dell'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro e non avendo dato la prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 20 giugno 2000 ha respinto l'appello proposto dalla appellante.
Avverso la sentenza la soccombente ha proposto ricorso per Cassazione con un unico articolato motivo.
L'NP si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizi della motivazione ed errata interpretazione delle risultanze probatorie.
Occorre precisare in via generale che il ricorso è articolato come se il giudizio di Cassazione fosse un terzo grado di merito, sia perché non è compito di questa Corte apprezzare le risultanze processuali, sia perché la ricorrente non indica quale siano le norme di diritto violate e non specifica in cosa consistano gli errori logici o la contraddittorietà della motivazione. Occorre anche dire che la Corte di Torino ha respinto la domanda per due ragioni.
La prima è che non c'è stata prova della impossibilità della costituzione della rendita da parte del datore di lavoro. La seconda consiste nel difetto di prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro.
Sulla prima ragione la ricorrente non nega di non aver dato la prova, ma dice solo che la datrice di lavoro era irreperibile e che solo in un secondo momento si è scoperto che, pur essendo novantenne, è tuttora vivente.
Quanto alla seconda ragione, la ricorrente si appella alla sentenza n. 568 del 1989 della Corte Costituzionale, per effetto della quale è possibile provare diversamente che con la prova scritta la durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione, mentre l'esistenza del rapporto di lavoro va provata documentalmente. Questo principio, che da questa Corte è stato ripetutamente affermato, e che è sancito per evitare frodi ai danni dell'NP (Cass. n. 1732 del 2000) va ribadito, per cui il ricorso deve essere rigettato, essendosi la sentenza del giudice di appello adeguato ad esso.
A norma dell'art. 152 c.p.c. disp. Att. non si fa luogo a pronuncia delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004