Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT LI NA041 32/0 1 REPUBBLI IN NOME DEL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PENALFPAGAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE PER INADEN PIMENTO CONTRATYVALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 860/99 Cron. 8 0 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. 1392 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Consigliere Ud. 05/12/00 Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente BE TO dal Sig. diritti L.6000per girl MAK, 2001 SENTENZA sul ricorso proposto da: IL AN + SC SC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ASSISI che lo difende unitamente all'avvocato GRAZIANO ALDO, LIRE 1500 GIANFRANCO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 0239988 FALL. SISTAR SRL, in persona del curatore Dott. POLO 0239990 MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T. 0239964 GARGALLO 5, presso lo studio dell'avvocato ALABRESE G., difeso dall'avvocato FALOMO LUCIANO, giusta delega 0239965 2000 in atti;
2002 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 202/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 27/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore NC MELE che ha concluso Generale Dott. о in subordine il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 11.11.1992 la Sistar S.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Pordenone, PE NC esponendo che nell'autunno 91, dopo un'articolata trattativa, aveva ricevuto dal convenuto, titolare con la moglie di una pasticceria in Vibo Valentia, l'ordine fermo per la costruzione e fornitura di un arredamento completo per l'esercizio commerciale per il complessivo importo di lire 260.000.000, а fronte del quale il PE aveva versato un acconto di lire 5.000.000. Precisava che successivamente allo stesso erano stati rimessi i progetti esecutivi, eseguiti secondo le sue indicazioni, con relativo computo metrico e descrizione delle opere, senza che peraltro il convenuto avesse dato corso al contratto. Successivamente la società attrice aveva constatato che il locale era stato totalmente arredato a nuovo con mobili e attrezzature dello stesso tipo commissionate dapprima all'esponente. Chiedeva, quindi, la condanna del PE al risarcimento del danno, già contrattualmente pattuito nell'importo di lire 80.000.000, pari alla percentuale di un terzo del prezzo della fornitura. 3 I l convenuto non si costituiva in giudizio veniva dichiarato contumace. Istruita la causa mediante produzione documentale e assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Pordenone, con sentenza 30.11.94 4.7.95, accoglieva la domanda condannando PE NC a pagare all'attrice l'importo di lire 80.000.000. Il Tribunale riteneva provata la domanda sulla base del contratto prodotto e delle dichiarazioni del teste IO MA. Avverso detta sentenza, notificata in data s 2.10.95, interponeva appello, con atto notificato u A il il 30.10.95, PE NC lamentando che Tribunale non aveva considerato quanto emerso dall'espletata istruttoria e cioè che: 1) il versamento di lire 5.000.000 non era stato effettuato in conto prezzo, ma come "impegnativa" per la futura conclusione del contratto;
2) le parti avevano subordinato il contratto alla concessione di un mutuo 0 di un leasing;
3) il PE aveva inutilmente chiesto l'immediato adempimento ed era stata proprio controparte a non voler dare esecuzione all'ordine per l'impossibilità della percezione diretta e 4 immediata del corrispettivo. Erroneamente, quindi, il Tribunale aveva inadempiente il ritenuto concluso il contratto e PE, tanto più che il supposto contratto non era mai stato cristallizzato in apposito atto disciplinante le reciproche obbligazioni, non avendo valore la proposta del PE che era carente dei requisiti di validità contrattuale sia formalmente che sostanzialmente. Infatti ad essa erano estranei sia la determinazione del termine di "fermezza" sia gli elementi essenziali del contratto, quali la prestazione, i tempi e le modalità di adempimento. Comunque l'effetto obbligatorio per il proponente non poteva ritenersi in assenza di esecuzione della controparte. Il perfezionamento del contratto era, poi, condizionato all'ottenimento delle provvidenze finanziarie la cui assorbente incidenza era comprovata dal rifiuto della Sistar di adempiere alla sua prestazione con immediatezza e a prescindere dal verificarsi della condizione. La proposta del PE, non seguita dalla prestazione, non aveva, pertanto, perfezionato alcun vincolo contrattuale e, comunque, il convenuto non era tenuto ad adempiere all'inadempiente. 5 Col secondo motivo l'appellante deduceva la nullità della sentenza per error in procedendo", " atteso che l'intervenuto fallimento dell'attore e conseguente privazione della legittimazione la processuale non erano stati azionati con la riassunzione del processo, in ossequio agli art. 43 e 31 1. fall., Notificata alla controparte contumace. Chiedeva, quindi, la pronuncia di nullità della responsabilità sentenza e di inesistenza di contrattuale dell'appellante. Si costituiva in giudizio il fallimento della Sistar S.r.l. che resisteva all'impugnazione A ilrilevandone l'infondatezza e chiedendone rigetto. Con sentenza 4.3 - 27.4.98 la Corte d'appello di Trieste rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per NC PE sulla base di due cassazione motivi. Resiste con controricorso il Fallimento della Sistar S.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi 6 congiuntamente stante la loro stretta connessione, applicazione di si denunzia violazione e falsa norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva il ricorrente che erroneamente la Corte del merito ha statuito nel senso dell'avvenuta conclusione del contratto "inter partes" assumendo che la definizione delle modalità di pagamento del prezzo e la firma degli "esecutivi" attenessero ad una modalità esecutiva del contratto medesimo e non s u costituissero invece, per volontà delle stesse A parti, condizioni per l'efficacia delle obbligazioni contrattuali la cui realizzazione era rimessa ad entrambe. Rileva il PE come, nonostante le acquisizioni probatorie di entrambi i gradi del giudizio avessero univocamente fatto emergere a) la presupposizione contrattuale di subordine del contratto alla concessione o di un mutuo o di un leasing da parte di qualche società, b) l'attribuzione del pagamento di £.
5.000.000 non in conto prezzo, ma come impegnativa per la futura conclusione del contratto, c) la richiesta di adempimento da parte di esso ricorrente e il 7 rifiuto di controparte di adempiere per unilaterale e non verificata perplessità sulla possibilità di adempimento da parte del predetto, d) i tentativi, durati un biennio, di trovare concorde soluzione al problema de l finanziamento e nonostante che la deposizione dell'unico teste MA IO di parte avversa avesse trovato conferma nei documenti depositati (fattura Sistar n. 156/93 e nota della ditta PE del 20.1.94) che comprovavano una ulteriore diversa situazione contrattuale, la Corte f triestina aveva completamente omesso di valutare la u prova documentale ed implicitamente revocando A l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale resa dal giudice di primo grado ed escludendo altresì 1'ammissibilità, per tardività ed irrilevanza, di quella richiesta in seconde cure, aveva sostanzialmente e formalmente escluso dalla "ratio decidendi" l'acquisizione testimoniale, attribuendo esclusivo effetto determinativo alla proposta contrattuale dell'attuale ricorrente, storicamente cristallizzando i rapporti al 31.10.1990 con interpretazione formalistica, parziale e contraddittoria. Le doglianze non possono essere accolte. Nel rigettare le omologhe censure formulate dal 8 PE, avversO la decisione di prime cure, con il gravame di merito ha Osservato il giudice d'appello: contrattuale si ricavava che il Dal testo "inter partes" era stato perfetto nel contratto senso che vi era stato un definitivo incontro delle volontà delle parti in ordine alla fornitura dell'arredamento nei termini ivi descritti con delprecisa indicazione del materiale da fornire, termine di adempimento dell'obbligazione del dell'ammontare del corrispettivofornitore, che doveva essere pagato dall'altro contraente, con attestazione della corresponsione di un "acconto" di £. 5.000.000, nonché del montaggio e collaudo "in loco". Il rapporto obbligatorio risultava, dunque, essere stato costituito tra le parti essendo definite le rispettive obbligazioni e tutti gli altri elementi che si accompagnavano al vincolo. - La corresponsione dell'acconto, in base al significato proprio dello stesso termine usato, non poteva che essere riferito ad un anticipo sul pagamento del prezzo e non anche ad un impegno per la conclusione di un futuro contratto. Solo le modalità di pagamento erano da 9 definire al momento della "firma degli esecutivi", ma ciò atteneva non al perfezionamento del contratto, bensì ad una modalità esecutiva riguardante tempi e modi del pagamento del prezzo pattuito. Il perfezionamento del contratto non risultava, peraltro, subordinato, come dedotto dal PE, alla concessione di un mutuo o di un leasing e la contraria dichiarazione in punto fornita dal teste IO, come anche la sua valutazione del ы corrisposto acconto quale "impegnativa", risultava н о priva di valore ponendosi in contrasto con il del documento in data 31.10.1990contenuto contenente l'intervenuto accordo disciplinante le reciproche obbligazioni, tale essendo l'ordine in esame che risultava sottoscritto da entrambe le parti ed era perfetto nei suoi elementi essenziali, quali la prestazione (dettagliatamente descritta), i tempi (entro gennaio 91) e le modalità di adempimento, deducibili dal testo dell'accordo medesimo, da considerarsi pertanto "fermo" non essendo lo stesso sottoposto ad alcuna condizione. Ha rilevato altresì il giudice del gravame di merito, in ordine alla dedotta carenza dell'effetto obbligatorio per il proponente in assenza di 10 esecuzione della controparte, che il contratto concluso era idoneo a produrre i suoi effetti e che imputabile esecuzione era la mancata della controparte che non all'inadempimento risultava avesse dato seguito alla definizione del modo di pagamento. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni apprezzamento di fatto in ordine costituiscono conclusione del contratto "inter all'avvenuta inesistenza di condizioni per il partes", alla perfezionamento del medesimo e alla imputabilità all'inadempimento del PE della sua mancata esecuzione, non solo completo ed esauriente ma altresì sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, esente da vizi logici come da errori giuridici (anche in ordine alla ritenuta irrilevanza e tardività dei mezzi istruttori richiesti in sede di appello e pertanto incensurabile nell'attuale sede di legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità mentre non vi è luogo a pronunzia sulle spese del presente giudizio stante la tardività del controricorso, notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. (notifica in data 4.1.99 а 11 fronte del ricorso notificato il 14.11.98).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 5 dicembre 2000. Alfanda Mainition externe Prihluti IL AN C1 Valeria Neri 60000 310000 28 MAR. 2001 Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo i21.06.11 Ufficio di Roma 2 Art. n. 12