Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2002, n. 11233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11233 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
0059495 ITALIANA REPUBBLICA POLO TALIANO1 1 2 3 3/0 2 CORTL SUPREMA SEZIONE QUINTA CIVILE posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Enrico Presidente R.G.N.3968/98 Papa Consigliere Salvatore Di Palma Cron. 28840 Consigliere Dott. Paolo Giuliani Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Ud. 17/04/02 Cons. Rel. TIRELLI Dott. AN SENTENZA ha pronunciato la seguente: MOTIVAZIONE DIFETTO SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi elettivamente 12, 1'Avvocatura Generale dello Stato, che la presso rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NO RU, CAMPIONE CIVILE NO AN, N. 59495 NO AN E NO VI MA;
9 5 4 9 intimati - avverso la sentenza n. 83/10/96, depositata il 10/1/1997 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/4/2002 dal Relatore Cons. AN Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con sentenza in data 3/12/1996, la Commissione Lombardia respingevaTributaria Regionale della l'appello proposto dall'Ufficio Iva di Milano avverso la decisione con cui la locale Commissione Tributaria di 1° Grado aveva annullato l'avviso di rettifica della dichiarazione annuale presentata da NO IA per il 1984. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, ricordando innanzitutto che a seguito di un processo verbale di constatazione della G.d.F. di Sesto San Giovanni, erano state contestate al NO una serie di infrazioni alla normativa in tema d'imposta sul valore aggiunto. Il relativo avviso era stato, tuttavia, annullato dalla Commissione Tributaria di 1° Grado con decisione poi confermata dalla decisione in epigrafe, che essendo però viziata da violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché da difetto della motivazione senz'altro su punti decisivi della controversia, andava annullata con ogni consequenziale statuizione. La Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato soltanto a NO RU, NO AN e NO AN, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ulteriore erede NO VI MA. L'Amministrazione dava puntualmente corso all'incombente ed in mancanza di qualsiasi attività difensiva da parte degli intimati, la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 17/4/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva innanzitutto il Collegio che la Commissione Tributaria Regionale ha giustificato la sua decisione con il fatto che il processo verbale di constatazione non era stato allegato né trascritto nell' avviso di rettifica, impedendo così ai primi giudici ogni verifica in merito alla sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva. . Con l'atto di appello, ha proseguito la Commissione, l'Ufficio aveva, per la verità, cercato di rimediare 3 alla predetta carenza, ma lo stralcio del processo verbale a tal fine prodotto era risultato difficilmente e, comunque, inidoneo a fornire "le intelleggibile indicazioni probatorie circa gli illeciti necessarie imputati al NO". L'Amministrazione ha, dal canto suo, contestato l'esattezza e la congruità di simile decisione, sostenendo con il primo motivo del ricorso che la motivazione sopra riportata dovrebbe ritenersi dimeramente apparente, in quanto apodittica e, per più, infondata, oltre che adottata in violazione dell'obbligo di acquisire un altro esemplare maggiormente leggibile o completo. Tale essendo il contenuto e la portata della prima dogliaza dell'Amministrazione, devesi rilevare che la sentenza impugnata non consente effettivamente di ripercorrere l'iter logico seguito dalla Commissione Tributaria Regionale, perchè non contiene alcuno specifico riferimento agli addebiti mossi al contribuente, alla difesa da lui svolta e, soprattutto, agli elementi ricavabili dallo stralcio del processo verbale prodotto dall'Ufficio. In mancanza di qualsiasi accenno sui predetti punti, la mera affermazione dell'indisponibilità delle necessarie indicazioni risulta sicuramente insufficiente a dare : 4 conto del quadro probatorio realmente esistente e della sua idoneità о meno a supportare la pretesa erariale. Trattasi, invero, di un' asserzione indimostrata, che per la sua concisione e genericità non permette alcun completezza del controllo sulla congruità e ragionamento svolto dal giudice a quo. In accoglimento del primo motivo del ricorso dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad Commissione Tributaria Regionalealtra sezione della della Lombardia. Roma, il 17/4/2002 IA CONSIGLIARE EST.quilt IL PRESIDENTE tince IL CANCELLIERE C1 CE IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 LUG. 2002Oggi --- IL CANCELLIERE C1 CE IS