Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
In tema di restituzione delle cose sequestrate, la qualifica di "interessato" legittimato a ricorrere avverso il provvedimento del giudice che ha respinto la relativa richiesta va riconosciuta non solo a chi che ne ha attivato l'intervento, ma anche a coloro nella cui sfera soggettiva il provvedimento richiesto può produrre conseguenze dirette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2008, n. 17044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17044 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 07/03/2008
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 598
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 000288/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'RA NA N. IL 03/07/1939;
2) LI AS N. IL 30/10/1932;
in proc.
contro
:
GN;
avverso ORDINANZA del 27/09/2007 GIP TRIBUNALE di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Joanna che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
La Polizia di Stato, in data 9.07.2007, su richiesta del P.M. di Ancona, attuava il sequestro di un appartamento, nonché dei vari beni in esso contenuti, ivi compresa una cospicua somma di danaro in contanti, relativamente alle indagini in corso circa l'accertamento delle cause della morte di IN RG, che era l'usufruttuario e l'occupante del detto appartamento. Con specifica istanza del 27.07.2007 D'RA NN, proprietaria nonché cognata del defunto per aver sposato il di lui fratello IN AS, unitamente a quest'ultimo, ottenevano il dissequestro dell'immobile e dei vari beni ma non del danaro, sebbene il IN AS avesse dimostrato di essere l'unico erede legittimo del fratello. Proposta opposizione dal IN ai sensi dell'art. 263 c.p.p. avverso il provvedimento del P.M., con ordinanza in data 27.09.2007, il GIP rigettava l'istanza di restituzione della somma di danaro rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Ancona in sede civile per la risoluzione della controversia sulla proprietà del danaro in sequestro. Propongono avverso la detta ordinanza ricorso in Cassazione sia la D'RA NN che il IN AS per violazione di legge, deducendo:
a) il sequestro è caducato per effetto del decreto di archiviazione emesso dal GIP, su richiesta del P.M., in ordine al procedimento relativo alla morte di IN RG, in quanto il vincolo di sequestro non può essere mantenuto oltre i limiti del processo concluso, dovendo il bene sequestrato essere restituito alla libera disponibilità di colui al quale il bene medesimo è stato sottratto. Il bene non era stato sottratto al presunto erede testamentario, tale NI ND, ma alla proprietaria dell'immobile ove anche il danaro era stato trovato e comunque all'erede legittimo che ne aveva diritto non essendovi stata richiesta ne' dell'erede testamentario nè di altri. Il GIP, al di fuori delle disposizioni normative, aveva convocato in camera di consiglio il presunto erede testamentario, e, comunque, la richiesta fatta da quest'ultimo non ha generato ne' un contrasto, ne' una controversia in ordine alla proprietà delle cose sequestrate in quanto egli non aveva effettuato alcuna richiesta al P.M., pertanto il suo intervento innanzi al GIP non può ritenersi un'opposizione alla decisione del P.M..
b) Il GIP fa derivare il contrasto che determinerebbe l'insorgenza di una controversi, in ordine alla proprietà del danaro, dal fatto che sarebbe stato lo stesso erede testamentario a far valere il suo diritto in virtù di un testamento olografo depositandone copia nel fascicolo del P.M.. Ciò per i ricorrenti non risponde alla realtà dei fatti poiché il testamento è stato fatto valere solo dinanzi al GIP, allorché la pretesa non poteva più essere presa in considerazione e quindi non poteva far sorgere una controversia civile.
I ricorsi sono inammissibili.
Innanzitutto, va rilevata la carenza di legittimazione della D'RA NN atteso che essa, in qualità di usufruttuaria, non può vantare alcun diritto sui beni mobili e sulle somme di danaro rinvenuti nell'appartamento occupato dal IN RG. Aggiungasi, in punto di procedura, che essa non aveva partecipato al giudizio di opposizione, all'esito del quale il GUP ha emanato il provvedimento oggetto dell'odierno giudizio di legittimità. La questione procedurale sollevata nel ricorso presentato dal IN - se lo NI, nominato erede universale nel testamento olografo del de cuius, potesse intervenire nel procedimento conseguente all'opposizione proposta dal medesimo IN - va risolta in senso contrario alla tesi sostenuta dalla difesa di quest'ultimo.
In base all'art. 127 c.p.p. richiamato dall'art. 263 c.p.p., comma 5, la qualità di "interessato" va riconosciuta non solo a chi ha attivato l'intervento del giudice per la restituzione delle cose interessate ma anche a colui o a coloro che dal provvedimento richiesto possano risentire una conseguenza diretta nella propria sfera soggettiva. Se così è si deve ritenere che nella sistematica del procedimento disciplinato dall'art. 127 c.p.p. il termine "interessato" sia usato in funzione individuatoria dei soggetti che come parte privata hanno titolo e diritto di partecipazione. Or dunque, escluso che nel lessico della norma possa al termine "interessato", essere data una accezione restrittiva secondo la quale il solo interessato sarebbe colui che ha proposto l'istanza di restituzione, dal momento che è ben possibile che altri possano vantare sulle cose sequestrate un proprio diritto a rientrare nella disponibilità e che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione del giudice. A costoro deve essere assicurata la necessaria tutela della loro posizione di interesse che costituisce titolo legittimativo e fonte del diritto di partecipare attivamente al procedimento per contrastare la pretesa alla restituzione delle cose da altri avanzata, diritto che è strettamente collegato ad una effettiva e sostanziale esigenza di integrazione del contraddittorio, che altrimenti difetterebbe del carattere della completezza. Una diversa lettura degli elementi normativi contenuti negli artt. 263 e 127 c.p.p., che escludesse il diritto di intervento di soggetti terzi ancorché abilitati ad interloquire e far valere le proprie ragioni si risolverebbe in una palese violazione delle essenziali regole del contraddittorio camerale, la cui pienezza ed effettività di esplicazione esige la presenza di tutte le parti con le connesse garanzie difensive. Correttamente, quindi, lo NI, quale controinteressato alla richiesta di restituzione della somma richiesta dal IN, è stato chiamato ad intervenire nella procedura contenziosa instaurata da quest'ultimo dopo che il P.M. si era negativamente pronunciato.
Quanto poi all'altra doglianza del ricorrente IN circa la insussistenza della lite relativamente alla proprietà della somma di danaro de qua, essa è altresì del tutto destituita di fondamento. Si osserva che il giudice, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., deve adempiere l'onere di accertare la reale esistenza di una controversia, che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata oppure instauranda (Cass. Sez. 3, sent. N. 41879 dell'11.10.2007, Rv. 237939). Nel caso di specie che la controversia sia effettiva lo dimostra il fatto che, a seguito delle rivendicazioni di erede testamentario avanzate dallo NI, in sede di opposizione al decreto di rigetto del dissequestro da parte del P.M., mediante la esibizione di un testamento a firma del IN RG, il ricorrente IN ST immediatamente oppose una perizia grafica effettuata da un suo consulente con cui si evidenzia l'apocrificità della scheda testamentaria. Di fronte a tale attività finalizzata a paralizzare le rivendicazioni dello NI correttamente il GIP ha ritenuto che le parti avrebbero instaurato una controversia per l'attribuzione a chi di diritto della somma di danaro di cui trattasi.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008