Sentenza 10 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
¡ Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA Composta 3 532 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI ASS Oggetto Lavoro Ill Sig .ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 25649/00 - Rel. Consigliere Cron. 8056 Dott. Pietro CUOCO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.12/12/02 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRINI, che la rappresenta e difende MA C. unitamente all'avvocato TERESA NOTARO, giusta delega in atti;
1 ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL TESORO, I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimati 2002 avverso la sentenza n. 389/00 del Tribunale di 5423 MESSINA, depositata il 21/08/00 R.G. N. 960/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 24 maggio 1996 EL UT chiese che il Pretore di Messina le riconoscesse il diritto all'assegno di invalidità civile. A seguito di parere tecnico d'ufficio, il Pretore respinse la domanda. A seguito di nuovo parere tecnico d'ufficio, il Tribunale di Messina ha dichiarato che la UT, dal gennaio 1999 "possiede il requisito sanitario necessario per conseguire il diritto all'assegno / pensione di invalidità”. Condividendo il parere espresso dal secondo consulente tecnico d'ufficio e non condividendo i rilievi di parte presentati con note del 1° febbraio 2000, il Tribunale afferma che, per le infermità accertate duan (spondiloartrosi cervico lombare, gonartrosi bilaterale, cardiopatia sclerotica ipertensiva e riduzione dell'udito), la UT aveva diritto alla prestazione richiesta. Per la cassazione di questa sentenza ricorre EL UT, percorrendo le linee di due motivi;
il MINISTERO DELL'INTERNO ED IL MINISTERO DEL TESORO non si sono costituiti. Motivi della decisione Con i due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. la ricorrente sostiene che la misura di riduzione della capacità lavorativa del 74 % era necessario presupposto dell'a'assegno d'invalidità civile solo dal 12 marzo 1992: anteriormente, per la previgente normativa, era necessaria solo la riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi. 3 E. poiché dal 1° luglio 1980 godeva del beneficio, confermatole anche il 14 ottobre 1991 e revocatole solo il 2 aprile 1994, ella, pur nella vigenza della nuova più rigorosa normativa, avrebbe avuto diritto a conservare l'assegno ove avesse avuto la riduzione della capacità lavorativa nella misura di due terzi: e. pertanto, l'accertamento effettuato dal consulente tecnico d'ufficio (per cui la sua capacità lavorativa era ridotta nella misura del 75% dal gennaio 1999) non era sufficiente ad escludere la preesistenza del suo diritto. Il ricorso è infondato. "In tema di assegno di invalidità previsto duolo dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, il requisito della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al settantaquattro per cento, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 508, che ha modificato la percentuale di invalidità originariamente prevista, non si applica nell'ipotesi in cui una sentenza emessa dopo il 12 marzo 1992 abbia accertato. con decorrenza anteriore a questa data, una riduzione della capacità lavorativa nella minore misura originariamente prevista" (Corte Cost. n. 209 del 1995, Cass. 12 dicembre 1996 n. 11119). Specificando questo principio è da affermare che "l'accertamento della sussistenza, in un tempo posteriore al 12 marzo 1992, d'una riduzione della capacità lavorativa (dell'assistito) in misura non inferiore al 74 %, non essendo sufficiente ad escludere la preesistenza d'una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, non è sufficiente ad escludere la permanenza (anche dopo questa data) del diritto di colui che il diritto aveva acquisito in data anteriore e ne lamenti l'illegittima revoca;
in questa ipotesi, è necessario accertare che al tempo della revoca permanesse 4 la riduzione della capacità lavorativa nella misura o non permanesse superiore ai due terzi ". E pertanto la generale affermazione, su cui la ricorrente fonda la sua censura (l'insufficienza della riduzione della sua capacità lavorativa nella misura del 74 % al 1° gennaio 1999, ad escludere la permanenza, nel 1994, del suo diritto all'assegno, esistente fin dal 1980 ed in questa data revocatole), è astrattamente esatta. Nel caso in esame, tuttavia, il giudice, espressamente richiamando e condividendo il parere del consulente tecnico d'ufficio, nominato in primo grado (che, al tempo, aveva ritenuto sussistere una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 53 % - 55 %). ha effettuato il predetto necessario accertamento. E la censura della ricorrente è concretamente infondata. Il ricorso deve essere respinto. Per l'assenza d'ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma. il 12 dicembre 2002. Jietro Cuoco Il Consigliere estensore Вилл IL PRESIDENTE Онас elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 10 MAR. 2003/ oggi, 5