Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19316
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Sentenza 27 maggio 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 81 cod. pen., 648, 649 e 650 cod. proc. pen.

    La Corte d'appello ha correttamente disposto la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., in quanto è intervenuta una condanna per un delitto commesso anteriormente al passaggio in giudicato della precedente sentenza, e la pena complessiva supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. La continuazione è una fictio iuris in favore del reo ed è irrilevante ai fini della revoca della sospensione condizionale, considerata l'entità complessiva della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19316
    Data del deposito : 27 maggio 2026

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