CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19316 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad IO OL con la sentenza emessa l’11 giugno 2019 dal Tribunale di Enna, irrevocabile il 27 giugno 2019 di condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2800,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309 del 1990, commesso il 28 novembre 2018. La suddetta revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta del 22 giugno 2023, irrevocabile l’8 maggio 2024, per fatti commessi anteriormente al giudicato relativo alla pena sospesa. 2. IO OL, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 19316 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/02/2026 in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 81 cod. pen., 648, 649 e 650 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione ha omesso, secondo la difesa, di considerare che il giudice della cognizione ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati accertati con sentenza del 22 giugno 2023 e quelli oggetto della sentenza dell’11 giugno 2019, irrevocabile il 27 giugno 2019. Ne deriva che la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza dal Tribunale di Enna non poteva più essere disposta, in quanto assorbita dalla sentenza del 22 giugno 2023, coperta dal giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte d’appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha correttamente disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad IO OL con sentenza del Tribunale di Enna dell’11 giugno 2019, irrevocabile il 27 giugno 2019, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., per essere intervenuta condanna, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 22 giugno 2023, irrevocabile l’8 maggio 2024, per delitto commesso in epoca anteriore al passaggio in giudicato della precedente sentenza a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.. La circostanza, evidenziata nel ricorso, secondo cui la seconda condanna avrebbe unificato nel vincolo della continuazione, che è una fictio iuris in favor rei, anche i fatti di cui alla condanna la cui sospensione condizionale è stata revocata e che, per tale ragione, le sentenze di condanna dovevano ritenersi slegate dalla disciplina della revoca della sospensione, appare del tutto irrilevante, posto che, comunque, considerata l’entità complessiva della pena, pari ad anni sei di reclusione (comprensivi anche dell’aumento di pena per continuazione), OL non avrebbe potuto fruire – e non ha fruito – del beneficio della sospensione condizionale della stessa. 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
letta la requisitoria del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad IO OL con la sentenza emessa l’11 giugno 2019 dal Tribunale di Enna, irrevocabile il 27 giugno 2019 di condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2800,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309 del 1990, commesso il 28 novembre 2018. La suddetta revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta del 22 giugno 2023, irrevocabile l’8 maggio 2024, per fatti commessi anteriormente al giudicato relativo alla pena sospesa. 2. IO OL, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 19316 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/02/2026 in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 81 cod. pen., 648, 649 e 650 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione ha omesso, secondo la difesa, di considerare che il giudice della cognizione ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati accertati con sentenza del 22 giugno 2023 e quelli oggetto della sentenza dell’11 giugno 2019, irrevocabile il 27 giugno 2019. Ne deriva che la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza dal Tribunale di Enna non poteva più essere disposta, in quanto assorbita dalla sentenza del 22 giugno 2023, coperta dal giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte d’appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha correttamente disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad IO OL con sentenza del Tribunale di Enna dell’11 giugno 2019, irrevocabile il 27 giugno 2019, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., per essere intervenuta condanna, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 22 giugno 2023, irrevocabile l’8 maggio 2024, per delitto commesso in epoca anteriore al passaggio in giudicato della precedente sentenza a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.. La circostanza, evidenziata nel ricorso, secondo cui la seconda condanna avrebbe unificato nel vincolo della continuazione, che è una fictio iuris in favor rei, anche i fatti di cui alla condanna la cui sospensione condizionale è stata revocata e che, per tale ragione, le sentenze di condanna dovevano ritenersi slegate dalla disciplina della revoca della sospensione, appare del tutto irrilevante, posto che, comunque, considerata l’entità complessiva della pena, pari ad anni sei di reclusione (comprensivi anche dell’aumento di pena per continuazione), OL non avrebbe potuto fruire – e non ha fruito – del beneficio della sospensione condizionale della stessa. 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2