CASS
Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 22/02/2024, n. 7847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7847 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI OB nato a [...] il [...] RE EX nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7847 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO IO RO e IN EX ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale essi sono stati giudicati responsabili del reato di cui agli artt. 56,110,624, 625 n.2 e n. 7 cod. pen., commesso il 2 aprile 2014, con la recidiva aggravata per il primo e reiterata ed aggravata per il secondo. Con il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, si è lamentata, tra l'altro, l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, e tanto ha indotto la Corte di legittimità, facoltizzata dalla tipologia della questione dedotta, a compulsare il fascicolo processuale e a registrare che in atti è bensì presente una "denuncia orale" sporta dinanzi ai Carabinieri di Montemurlo in data 3 aprile 2014 dalla persona offesa, peraltro non costituita parte civile, ma priva, anche nei contenuti narrativi, di qualsiasi istanza di punizione nei confronti dei responsabili. Pertanto, deve darsi atto che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 07/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7847 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO IO RO e IN EX ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale essi sono stati giudicati responsabili del reato di cui agli artt. 56,110,624, 625 n.2 e n. 7 cod. pen., commesso il 2 aprile 2014, con la recidiva aggravata per il primo e reiterata ed aggravata per il secondo. Con il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, si è lamentata, tra l'altro, l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, e tanto ha indotto la Corte di legittimità, facoltizzata dalla tipologia della questione dedotta, a compulsare il fascicolo processuale e a registrare che in atti è bensì presente una "denuncia orale" sporta dinanzi ai Carabinieri di Montemurlo in data 3 aprile 2014 dalla persona offesa, peraltro non costituita parte civile, ma priva, anche nei contenuti narrativi, di qualsiasi istanza di punizione nei confronti dei responsabili. Pertanto, deve darsi atto che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 07/02/2024