Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
68935 W REPUBBLIC05 6 5 9 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.4389.00 Composta dai Magistrati: Cron. 16892 Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. GIOVANNI PAOLINI Ud. 14.1.2002 CONSIGLIERE Dott. EUGENIO AMARI OGGETTO: ricorso Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE REL. fallimento CONSIGLIERE Dott. SALVATORE DI PALMA termine ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 CORTE SUPREMA OI CASSAZIONE ricorrente | CAMPIONE CIVILE contro 68935N. TOULOMITSIS KONSTANTINOS intimato, non costituito avversO la sentenza n. 229.32.98 in data 24.11.98 della Commissione 65 Tributaria Regionale della Toscana, depositata in data 7.1.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.1.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Giacobbe;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con processo verbale di constatazione e avviso di rettifica 1'Ufficio Iva di Pisa notificava al curatore del Fallimento Toulomitsis 1'omessa dichiarazione di corrispettivi per lit. 31.633.000 a fronte dell'anno di imposta 1988. Tale accertamento scaturiva dal riscontro di rimanenze finali pari а lit. 129.885.000, eccessive in relazione all'attività esercitata, di ristorante enoteca. La notifica veniva effettuata il 16.1.95 a Toulomitsis Konstantinos mediante consegna fatta nella mani di GA RI nella sua qualità di curatore fallimentare>. Il 17.1.95 il fallimento veniva dichiarato chiuso.
2. Il curatore GA non impugnava il suddetto avviso di rettifica. A tanto provvedeva invece personalmente il Toulomitsis, in data 17.3.95. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso ed annullava la ripresa a tassazione. Proponeva appello l'Ufficio Iva ed eccepiva che in data 27.12.94 love 2 era stato notificato l'avviso di rettifica in questione personalmente al Toulomitsis, onde per costui il termine per ricorrere decorreva da tale ultima data, non già dalla data di notifica al curatore (16.1.95). Il ricorso andava quindi dichiarato inammissibile. Nel merito, l'ufficio insisteva nell'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello così 3. motivando: l'avviso di rettifica è stato notificato il 16.1.95 al Toulomitsis con consegna a mani del curatore GA;
il ricorso è tempestivo in quanto il termine decorre da tale notifica;
nel merito, poichè la contabilità era regolarmente tenuta, non era ammissibile un accertamento puramente induttivo.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato deducendo un motivo. La controparte non si è costituita. ' MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 16 D.P.R. n. 636.72, 42 della Legge Fallimentare. L'accertamento tributario deve essere notificato sia al curatore, sia al fallito ed entrambi hanno autonoma legittimazione a ricorrere;
il contribuente avrebbe dovuto impugnare l'atto a lui notificato il 27.12.94 e non quello notificato al curatore il 16.1.95. In ogni caso, poichè l'atto notificato al Toulomitsis è identico a quello notificato al curatore, il termine per ricorrere va individuato con riferimento alla data della prima notifica e non della seconda. Il ricorso risulta inammissibile. Posto che, per la Commissione 5. Tributaria Regionale, unica notifica che risulta eseguita è quella portante la data del 16.1.95, l'Ufficio avrebbe dovuto denunciare una omessa pronuncia sul punto inerente alla prima notifica. Viceversa, dato per pacifico che vi sia stata una precedente notifica in data 27.12.94, la parte ricorrente sostiene che il termine per proporre ricorso decorreva, per il fallito, dal 27.12.94. 6. In realtà, siffatta precedente notifica non risulta, nè è possibile stabilire a chi sia stata fatta, se al fallito personalmente ovvero al curatore. Vero è che il termine decorre separatamente (per il fallito e per il curatore: vedi Cass. 20.11.2000 n. 14987), ma Occorre dimostrare che le due notifiche sono state effettuate separatamente alle due parti. Nella specie, destinatario della notifica in data 16.1.95 è ancora il Toulomitsis, sia pure con mani del curatore. Posto, quindi, che sia stato consegna a notificato due volte lo stesso avviso di rettifica al fallito, appare evidente che la seconda notifica non è inutiliter data>, ma fa decorrere un altro termine per proporre ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado. Se l'ufficio ha ritenuto necessaria una nuova notifica, può anche presumersi che la prima non sia andata a buon fine. н 7. Non essendosi la controparte costituita, non vi 'è luogo aro D ( pronunciare sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 14 gennaio 2002. IL PRESIDENTE DOTT BRUNO SACCUCCI засчита IL CONSIGLIERE ESTENSORE (VINCENZO DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITATO IN CANCEL IL CANCELLIEREC Oggi 19 APR. 2002 19 APR. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELL Osvald ASCANI