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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2023, n. 11505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11505 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RI nato a [...]( GERMANIA) il 20/02/1974 avverso il decreto del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11505 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 20 aprile 2022 la Corte d'appello di Catanzaro, su ricorso del prevenuto, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di cinque anni, disposta a carico di ZI LI con decreto del Tribunale di Catanzaro del 14 settembre 2020. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il prevenuto, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da erronea inosservanza della legge penale, perché avrebbe citato a sostegno della pericolosità del soggetto due vicende (la tentata estorsione Saraco, e la guardiania al porto di Badolato) per cui lo stesso non è stato condannato in sede penale, ed anche perché ha indicato tra le fonti a carico della pericolosità del prevenuto anche le dichiarazioni dei collaboratori CO e Costa, che in realtà non hanno riferito nulla di significativo sul ricorrente, e poi perché difetterebbe la motivazione sull'attualità della pericolosità sociale, atteso che la motivazione sulla pericolosità è stata desunta dalla condanna in sede penale che riguarda fatti risalenti, non è stato tenuto conto della detenzione ininterrotta dal 2003 in poi, in cui vi è stata buona condotta, applicazione allo studio, volontà di tenere i contatti con i parenti, rispetto delle autorità. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Si premette che nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge. L'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo". Quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione del decreto che applica la misura di prevenzione ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell'art. 7, comma 1, dello stesso d.lgs. 159 del 2011 che impone che il decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011 ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 -01: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). La successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato ulteriormente l'ambito di ammissibilità del sindacato giurisdizionale sostenendo che sia "possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale" (Sez. U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Ne consegue che tutta la prima parte dell'unico motivo di ricorso (quello dedicato alla individuazione delle fonti di prova da cui è stato desunto il giudizio di pericolosità), in cui si contesta una sorta di travisamento della prova, è inammissibile, in quanto riguarda il vizio di motivazione, ed in materia di misure di prevenzione si può ricorrere solo per violazione di legge. 2 Lo stesso deve dirsi della seconda parte del motivo di ricorso che contesta la motivazione sulla attualità della pericolosità. La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto ad un sodalizio mafioso, è possibile applicare una presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo (sempre Sez. U, Gattuso, citata). Nel caso in esame, siamo in presenza di un soggetto appartenente in modo stabile ad una organizzazione criminale;
pertanto, la motivazione della Corte d'appello, che non attribuisce rilievo decisivo al buon comportamento carcerario e riferisce che nel corso del periodo di detenzione non sono emersi elementi positivi che depongano per la volontà di allontanarsi dall'associazione o dal contesto delinquenziale, e che manca il concreto avvio di un percorso di risocializzazione, non si presta ad essere considerata meramente apparente o elusiva dell'obbligo di motivazione, e conseguentemente il motivo di ricorso che la censura è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023.
lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11505 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 20 aprile 2022 la Corte d'appello di Catanzaro, su ricorso del prevenuto, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di cinque anni, disposta a carico di ZI LI con decreto del Tribunale di Catanzaro del 14 settembre 2020. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il prevenuto, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da erronea inosservanza della legge penale, perché avrebbe citato a sostegno della pericolosità del soggetto due vicende (la tentata estorsione Saraco, e la guardiania al porto di Badolato) per cui lo stesso non è stato condannato in sede penale, ed anche perché ha indicato tra le fonti a carico della pericolosità del prevenuto anche le dichiarazioni dei collaboratori CO e Costa, che in realtà non hanno riferito nulla di significativo sul ricorrente, e poi perché difetterebbe la motivazione sull'attualità della pericolosità sociale, atteso che la motivazione sulla pericolosità è stata desunta dalla condanna in sede penale che riguarda fatti risalenti, non è stato tenuto conto della detenzione ininterrotta dal 2003 in poi, in cui vi è stata buona condotta, applicazione allo studio, volontà di tenere i contatti con i parenti, rispetto delle autorità. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Si premette che nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge. L'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo". Quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione del decreto che applica la misura di prevenzione ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell'art. 7, comma 1, dello stesso d.lgs. 159 del 2011 che impone che il decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011 ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 -01: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). La successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato ulteriormente l'ambito di ammissibilità del sindacato giurisdizionale sostenendo che sia "possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale" (Sez. U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Ne consegue che tutta la prima parte dell'unico motivo di ricorso (quello dedicato alla individuazione delle fonti di prova da cui è stato desunto il giudizio di pericolosità), in cui si contesta una sorta di travisamento della prova, è inammissibile, in quanto riguarda il vizio di motivazione, ed in materia di misure di prevenzione si può ricorrere solo per violazione di legge. 2 Lo stesso deve dirsi della seconda parte del motivo di ricorso che contesta la motivazione sulla attualità della pericolosità. La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto ad un sodalizio mafioso, è possibile applicare una presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo (sempre Sez. U, Gattuso, citata). Nel caso in esame, siamo in presenza di un soggetto appartenente in modo stabile ad una organizzazione criminale;
pertanto, la motivazione della Corte d'appello, che non attribuisce rilievo decisivo al buon comportamento carcerario e riferisce che nel corso del periodo di detenzione non sono emersi elementi positivi che depongano per la volontà di allontanarsi dall'associazione o dal contesto delinquenziale, e che manca il concreto avvio di un percorso di risocializzazione, non si presta ad essere considerata meramente apparente o elusiva dell'obbligo di motivazione, e conseguentemente il motivo di ricorso che la censura è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023.