Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
za de 20 gagno00471/02 Reg. gen. N° 12167/1999 Oggetto: demolizione opere REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Слои мод Composta dai Sigg.ri Magistrati: Ref. 148 Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO CORTE SPREA Dott. ALFREDO MENSITIERI Consigliere UFFICIO COME Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. Dott. CARLO CIOFFI Consigliere A55 per diritti 17 GEN. 2002 ha pronunciato la seguente: IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: €1,55 L.3000 ER RL PE e CI ON. elettivamente domiciliati in Roma, via Arenula n. 41, presso l'avv. Luciana Rostelli. difesi dall'avv. Regina Persich in forza di mandato in atti: DH676839
- ricorrenti -
contro
NO LE e NI TA. elettivamente domiciliati in Roma, via Della Mercede n. 52. presso l'avv. Mario Menghini che li difende. unitamente all'avv. Aldo Prevosto, in forza di mandato in atti;
controricorrenti – 12167 1999 ER e CI CI 1. 1038/01 I'dienza del 20 giugno 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 2 avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 10 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 giugno 2001 dal Relatore Cons. Riggio: Udito l'avv. Regina Persich e l'avv. Mario Menghini: Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia. che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata l'8 e il 9 novembre 1989 QU AR e м IT GL convenivano dinanzi al Tribunale di Sanremo il Condominio AG о di Sole di detta città, nonché AN CI. IL ER, TE ER ed EL IN, esponendo di essere proprietari di un appartamento del condominio, acquistato con atto dell'1 luglio 1988 da AN Bordero ed Angela Lorenzini: che nel rogito per notar Spano del 24 aprile 1967. nel quale si prevedeva la costituzione del condominio, richiamato nei successivi atti di vendita delle singole unità immobiliari, era stato specificato che l'area antistante il condominio, della quale GI AG si era riservata la proprietà esclusiva, in catasto al fol. 32, mapp. 1/A. era concessa in uso perpetuo al costruendo condominio;
che in tale atto era stato inoltre specificato che la rampa ubicata a sud dell'edificio, di proprietà dei coniugi ER - IN. era gravata di servitù di passaggio anche con autoveicoli a favore di tutti i condomini: che il CI e la ER. divenuti proprietari del suddetto mappale 1/A, il 23 novembre 1983 avevano ottenuto dal Comune la concessione per la realizzazione di un box interrato, con rampa di accesso e rampa di compensazione: che la realizzazione di tale opera era illegittima per essere la struttura edificata sotto aree di proprietà 12167 1999 ER e CI CI 1. Udienza del 20 giugno 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 3 condominiale o di pertinenza esclusiva del Condominio, di cui era stata modificato lo stato;
che era stata anche modificata la situazione della rampa ubicata a sud dell'edificio condominiale gravata da servitù di passaggio anche veicolare a favore dei condomini, essendo stata detta rampa distrutta e sull'area di risulta costruito un box per auto: che conseguentemente alla realizzazione di tali opere era stata assunta il 30 marzo 1984 una delibera assembleare. da ritenersi radicalmente nulla, vietante il parcheggio di autoveicoli sul mappale 1/A; tutto ciò premesso gli attori chiedevano dichiararsi la nullità di tale delibera assembleare e la condanna dei convenuti alla demolizione delle opere realizzate. nonché al risarcimento del danno. A seguito del decesso di TE ER veniva integrato il contraddittorio nei confronti dei di lui eredi ed all'esito il tribunale, con sentenza depositata il 25 novembre 1994, in accoglimento della domanda dichiarava la nullità della delibera condominiale in questione e condannava il CI e IL ER alla eliminazione delle opere eseguite sulle aree di cui ai mappali 1/A e 63, nonché la IN e gli eredi di TE ER a ripristinare la rampa originaria posta a sud dell'edificio di loro proprietà gravata da servitù di passaggio a favore dei condomini mediante l'eliminazione del manufatto realizzato. La sentenza era impugnata con separati atti dalla IN e da AN ER da una parte, e dal CI e da IL ER dall'altra e, riunite le cause. la Corte di appello di Genova con sentenza del 10 novembre 1998 confermava la decisione del tribunale. Rilevava la corte, nella parte della decisione che ancora interessa, che quello costituito a favore del condominio sul mappale 1/A. con l'atto del 24 aprile 12167 1999 ER e CI CI - 1. Udienza del 20 giugno 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 4 1967. era un diritto di carattere reale. vincolante per gli originari contraenti e, in quanto trascritto, per i loro aventi causa. Dal che conseguiva la illegittimità dell'operato dei CI/ER, avendo essi stravolto la destinazione originaria di parte del piazzale gravato da tale diritto e alterato la sua struttura, in modo da renderlo inutilizzabile non solo come parcheggio, ma anche per qualsiasi altro uso da parte dei condomini. Il che era incompatibile con il diritto di uso riconosciuto a ciascun condomino. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza IL ER ed il CI in base a tre motivi di ricorso notificato ai soli AR e GL, che resistono con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la falsa applicazione di norme di diritto i ricorrenti contestano anzitutto che vi sia nel nostro ordinamento un diritto reale corrispondente alla destinazione di un bene altrui al servizio comune, come ritenuto dal giudice di appello nell'interpretare l'atto in data 27 aprile 1967, nel quale si parlava di “uso perpetuo" con la specificazione anche dell'oggetto dell'uso (veduta e prospetto anche con balconi). In ogni caso, il diritto di uso riconosciuto dall'ordinamento vigente è personale e limitato nella durata a soli 20 anni, per cui quello costituito nella fattispecie sarebbe estinto sin dal 1987. essendo irrilevante la trascrizione in atti successivi della formula usata nell'atto del 27 aprile 1967. Secondo i ricorrenti. poi. il preteso diritto reale in questione non poteva neppure essere equiparato ad una servitù a favore del condominio, poiché nel 12167 1999 ER e CI CI - 1. Udienza del 20 giugno 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 5 rogito del 1967 la dante causa. laddove aveva voluto costituire una servitù. lo aveva detto chiaramente. Il motivo è fondato e deve pertanto essere accolto. La corte di appello, infatti, ha qualificato come “diritto reale" quello costituito con l'atto del 24 aprile 1967, con il quale l'area controversa era stata concessa in uso perpetuo al condominio, con servitù di veduta e prospetto unche con balconi (pag. 14 della sentenza impugnata), omettendo di considerare la genericità di tale definizione, che pareva fare riferimento non solo ad una servitù di veduta. ma anche ad un non meglio precisato diritto di uso. La corte avrebbe quindi dovuto chiarire se riteneva trattarsi nella specie solo di una servitù di দা veduta, o anche di un diritto reale di altro genere, valutando nel primo caso se l'opera costruita dagli attuali ricorrenti impedisse o limitasse l'esercizio di siffatta servitù. In entrambe le ipotesi, comunque. avrebbe dovuto tenere presente che quando una servitù venga costituita mediante titolo. questa deve contenere tutti gli elementi atti alla sua individuazione, e quindi l'indicazione del fondo servente e di quello dominante, oltre che la specificazione del peso e dell'utilità costituenti il contenuto della servitù, in modo da evidenziare il reale intento delle parti, mentre qualora avesse ravvisato anche la costituzione di un altro diritto, tenuto conto della tipicità dei diritti reali di godimento. avrebbe dovuto chiarire esattamente quale fosse l'altro diritto reale costituito sull'area in contestazione, ponendosi altresì il problema della durata dello stesso nel tempo. La corte genovese ha invece lasciato insolute tali problematiche. prendendo la propria decisione sulla base di una motivazione lacunosa e priva di chiarezza. 12167 1999 ER e CI CI - 1. Udienza del 20 giugno 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono poi che la corte di appello avrebbe dovuto ritenere che essi avevano costruito il manufatto semi interrato nei fondi del piazzale di loro esclusiva proprietà, e non di proprietà condominiale. per cui era inapplicabile l'art. 1102 c.c.. concernente esclusivamente i beni comuni. Infine, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo e quindi 100T/29,11 l'omissione o insufficienza di motivazione. i ricorrenti sostengono di avere 456T 20,66 prodotto, nei giudizi di merito, documentazione sindacale da cui era possibile тотлия, 77 evincere che la eliminazione della rampa di accesso al piazzale sottostante la casa da via Alighieri era dovuta non ai lavori da loro effettuati. ma alla pericolosità di tale accesso, per cui il Comune aveva negato il passo carraio. I due motivi. alla stregua dell'accoglimento del primo motivo di ricorso. devono ritenersi assorbiti. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello genovese, che deciderà la controversia in base ai princip sopra enunciati. provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio. ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2001. franco OW Upp GG estUgo names 1) autor Frances Catania DEPOSITATO IN ER Roma 17 GEN. 2007 12167 1999 ER e CI CI 44. Udienza del 20 giugno 2001. Presidente Ponicancedelyn Rissinia