Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3218
CASS
Sentenza 6 marzo 2001

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In base a quanto previsto dall'art. 21 legge n. 210 del 1985, le norme legislative relative allo stato giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello Stato sono applicabili solo ed esclusivamente sino all'entrata in vigore del contratto collettivo di categoria, con la conseguenza che dopo tale data le uniche disposizioni applicabili sono quelle contemplate negli accordi tra le organizzazioni sindacali e la società, mentre le precedenti disposizioni legislative hanno perso qualsiasi efficacia (in base a tale principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che - in relazione alla domanda di progressioni in carriera proposta da un dipendente assunto ex legge n. 220 del 1982 in quanto già "incaricato di particolari servizi ferroviari" - aveva escluso l'applicabilità della disciplina collettiva circa il passaggio automatico di categoria per anzianità. Ritenendo la prevalenza delle disposizioni di cui alla citata legge n. 220 del 1982, richiedenti il possesso di specifiche abilitazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3218
    Data del deposito : 6 marzo 2001

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