Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
In base a quanto previsto dall'art. 21 legge n. 210 del 1985, le norme legislative relative allo stato giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello Stato sono applicabili solo ed esclusivamente sino all'entrata in vigore del contratto collettivo di categoria, con la conseguenza che dopo tale data le uniche disposizioni applicabili sono quelle contemplate negli accordi tra le organizzazioni sindacali e la società, mentre le precedenti disposizioni legislative hanno perso qualsiasi efficacia (in base a tale principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che - in relazione alla domanda di progressioni in carriera proposta da un dipendente assunto ex legge n. 220 del 1982 in quanto già "incaricato di particolari servizi ferroviari" - aveva escluso l'applicabilità della disciplina collettiva circa il passaggio automatico di categoria per anzianità. Ritenendo la prevalenza delle disposizioni di cui alla citata legge n. 220 del 1982, richiedenti il possesso di specifiche abilitazioni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
032 1 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 11898/98 SEZIONE LAVORO composta dai seguenti Magistrati: Cron. N. 6681 1. Dott. Michele Annunziata -Presidente- Rep. N. 662. IO Prestipino -Consigliere- Ud. 17.01.2001 3. " Pietro Cuoco -Consigliere- 684. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 665. Pasquale Picone -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA LO NI, elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Savoca del foro di Catania per procura in calce al ricorso Ricorrente
CONTRO
FERROVIE DELLO STATO- Società di Trasporti e Servizi S.p.A difesa dall'Avv. Enzo Morrico, per mandato conferito a margine del ricorso dalla procuratrice speciale Avv. Maria Teresa Fantola, giusta procura rilasciatale dall'Amministratore Delegato pro tempore, Ing. Giancarlo Cimoli, per atto notaio Castellini di 179 2 Roma del 7.8.1997 rep. n. 53221, elettivamente domiciliata pres- so il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo 9 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 1521/98 del Tribunale del La- voro di Catania del 21.4.1998/8.5.1998 nella causa iscritta al n. 3764 R.G. dell'anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.01.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 26.10.1990, IO LL conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Catania l'Ente Ferrovie dello Stato per sentir dichiarare il suo diritto all'inquadramento nelle categorie superiori al compimento della prevista anzianità e per sentir condannare conseguentemente il convenuto al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. Il ricorrente premetteva di essere dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato dal 21.3.1984 con la qualifica di manovale di 1^ ca- tegoria, di avere maturato la prescritta anzianità di un anno per il passaggio dalla 1^ alla 2^ categoria e di tre anni per il passaggio dalla 2^ alla 3^ categoria, di avere conseguito le prescritte abi- litazioni, ad eccezione di una, che l'Ente non gli aveva consen- tito di ottenere per essere egli invalido al lavoro. L'Ente convenuto costituendosi contestava le avverse deduzioni 3 e chiedeva il rigetto delle domande. A seguito dell'interruzione del processo in conseguenza della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azio- ni e a seguito della riassunzione del giudizio, il Pretore di Cata- nia con sentenza del 5.6.1996 accoglieva le domande proposte dal ricorrente. Tale decisione, appellata dalla S.p.A. Ferrovie dello Stato, ve- niva riformata dal Tribunale di Catania con sentenza 21.4.1998/8.5.1998, con la quale le originarie domande dell'LL venivano rigettate. Il Tribunale in particolare osservava che risultava dagli atti di causa che l'LL, assunto in base alla legge n. 220 del 1982 con e con decorrenzala qualifica di manovale ad personam 21.3.1984, non aveva conseguito le richieste abilitazioni rima- nendo inquadrato nell'anzidetto profilo professionale. Lo stesso Tribunale puntualizzava che nel caso di specie non tro- vava applicazione l'art. 33 del CCNL circa il passaggio automa- tico di categoria per anzianità, essendo il rapporto disciplinato dall'anzidetta legge n. 220/1982, la quale detta una disciplina particolare non derogabile dal CCNL, costituente fonte seconda- ria rispetto alla primaria fonte normativa. Contro quest'ultima sentenza ricorre per cassazione l'LL con unico motivo, al quale resistono con controricorso le Ferrovie dello Stato. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare la parte convenuta eccepisce improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., per non avere il ricorrente chiesto la trasmissione del fascicolo di ufficio dei gradi precedenti alla cancelleria della Corte di Cassazione. L'eccezione è infondata, giacché dall'esame degli atti risulta l'avvenuto deposito in data 8.7.1998 dell'istanza indirizzata alla Cancelleria del Tribunale Civile di Catania per la trasmissione del fascicolo di ufficio a questa Corte. In via gradata le stesse Ferrovie dello Stato hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 366 n. 4 c.p.c. perché non contenente i motivi né l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Anche questa eccezione non ha pregio e va disattesa. Dall'esame del ricorso risultano individuabili le censure mosse all'impugnata sentenza, essendo state esposte le ragioni delle doglianze, in maniera tale che le questioni da risolvere sono ben chiarite in relazione anche alle norme o ai principi di diritto che si assumono violati ( in questo senso Cass. S.U. 29 novembre 1998, n. 6465; Cass. 9 marzo 1995, n. 2749; Cass. 16 maggio 1984, n. 2992). Con l'unico motivo il ricorrente deduce che l'impugnata sentenza appare viziata in diritto con riferimento alla individuazione della norma regolatrice del rapporto tra le parti in relazione alla do- manda spiegata nel ricorso. 5 In particolare l'LL sostiene che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 33 del CCNL di categoria, il quale non subordinava la progressione in carriera nelle qualifiche superiori all'acquisizione di specifiche abilitazioni e/o titoli. La censura è fondata e merita di essere condivisa. Invero l'interpretazione del Tribunale contrasta con il disposto dell'art. 22 della legge n. 210 del 1987, il quale ha previsto l'applicazione delle norme legislative relative allo stato giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello Stato non espressamente abrogate o derogate da successive norme, solo ed esclusivamente sino all'entrata in vigore del CCNL di categoria stipulato il 23.6.1988. Dopo tale data le uniche disposizioni applicabili sono quelle contemplate negli accordi tra le organizzazioni sindacali e la so- cietà, mentre le precedenti disposizioni legislative hanno perso qualsiasi efficacia. In questo quadro non appare corretta l'impostazione del Tribu- nale con riferimento alla gerarchia delle fonti e alla supremazia della legge rispetto al contratto collettivo, in quanto la stessa legge n. 210/1987 affida all'autonomia collettiva la disciplina dei rapporti dopo l'anzidetta data. Nel caso di specie può quindi trovare applicazione il richiamato art. 33 del CCNL, che, come già si è detto, ai fini della progres- sione in carriera nelle qualifiche superiori non richiede l'acquisizione di specifiche abilitazioni o altri titoli. 6 Il ricorso in conclusione va accolto, conseguentemente la senten- za impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catania, che dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania. Così deciso in Roma addì 17 gennaio 2001 м. Амишиника Il Consigliere relatore estensore Il Presidente M. Alessandro be Reus's Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 56 MOR 2001 I IL CANCELLIERE D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L R , . O A A B ' N S I L E L D 3 P E S 7 A - I D T 8 N I - S S G 1 O N 1 O P E A S M E I D I G E A A , G D O O E E T L R T T T I S N I A R E I L G S D E L E R E O D