Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E N ZIO C.C. 65035 986 A ISTR /1 25/4 . REG N . .P.R - B REPUBBLIC A IN NOME DEL PO LO ALI0 0 38 4 / 03 IA D . D LL DEL R E A A T . SI T B ESEN A SEN U T IB 1 I IA 3 R A 1 T R . "LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N T A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10179/99 Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Monaci Dott. Stefano Cron. 721 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Ruggiero Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco Ud. 23-5-02 Genovese Consigliere Dott. F. Antonio ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZONE SENTENZA CAMPIONE CIALE sul ricorso proposto da: N. 65039 Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, domicilia;
ricorrente -
contro
Longo Giampietro, residente ad Albaredo D'Adige, in via Villaraspa n.26; -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n.99/33/97 dep. 8-4-98 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di 2333 consiglio del 23/5/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero. Svolgimento del processo Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n.99/33/97 del 8-4-98, che dalla portata generale del principio fissato dall'art.1283 C.C. e dalla sua applicabilità in tema di rimborso IVA aveva, tra l'altro, fatto discendere l'obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici sulle somme dovute per tale rimborso, così confermando la decisione di primo grado, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato proponeva ricorso per cassazione notificato il 12-5-99, lamentando, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art.38 bis D.P.R.n.63/72,la violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e dei principi generali in materia di rimborsi di trbuti, in relazione agli artt. 50 e 62 D.Lgs. n.546/92 ed all'art.360 co.1° n.3 c.p.c.. Il contribuente non si costituiva. La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione con istanza del 29-1-2002, ai sensi dell'art.375 c.p.c., chiedeva respingersi il ricorso perché manifestamente infondato. In data 20-5-2002,1'Avvocatura Generale dello S tato depositava atto di rinunzia alla prosecuzione del 2 giudizio. Motivi della decisione orientamento ormai consolidato di questa Secondo Corte, in effetti, il principio generale previsto dall'art.1283 C.C. trova applicazione anche in materia tributaria, per cui è possibile condannare 1'Amministrazione Finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA (ex plurimis, Cass. Civ.Sez.I,n.552/1999; Cass..Civ.Sez. Trib., n.5790/2001;Cass. Civ.Sez. Trib., n.7408/2001). Tuttavia, ai fini della definizione della presente riconoscersi pregiudiziale edcontroversia, deve assorbente valenza alla manifestata rinunzia al ricorso. Pertanto, non essendovi più interesse alla pronuncia in ordine alla delineata questione, deve provvedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Sussistono giustificati motivi per pervenire ad una equa compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d ella 3 della Suprema Corte di Sezione Tributaria Cassazione il 23-5-2002. Il Presidente Dott. Giovanni Paolini Il Relatore Book Dott. Francesco Ruggiero Team CY Arnaldo Gasano I. Hold DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 14 GEN. 2003 CANCELLIERE C1 Arnaldo Casang Oggi REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 .
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