Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2002, n. 14662
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Sentenza 15 ottobre 2002

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Il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione dello straniero, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 268, non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 dispone - con norma avente carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica - l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Per la difesa dei non abbienti nei giudizi civili, secondo la disciplina dettata dalla legge n. 217 del 1990, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 134 del 2001, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato - contenente, tra l'altro, l'autocertificazione di sussistenza della prevista condizione reddituale e l'impegno di comunicare eventuali successive variazioni - va presentata al Consiglio dell'ordine degli avvocati competente ed abilita l'ammesso al beneficio a nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 17 - bis della citata legge n. 217 del 1990; ne deriva che è improponibile l'istanza di ammissione al beneficio formulata, in calce alla procura alle liti, successivamente alla scelta di un proprio difensore di fiducia, compiuta senza previa presentazione od invio dell'istanza medesima al Consiglio dell'ordine cui spetta pronunciarsi su di essa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2002, n. 14662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14662
    Data del deposito : 15 ottobre 2002

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