Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 2
Il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione dello straniero, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 268, non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 dispone - con norma avente carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica - l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale.
Per la difesa dei non abbienti nei giudizi civili, secondo la disciplina dettata dalla legge n. 217 del 1990, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 134 del 2001, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato - contenente, tra l'altro, l'autocertificazione di sussistenza della prevista condizione reddituale e l'impegno di comunicare eventuali successive variazioni - va presentata al Consiglio dell'ordine degli avvocati competente ed abilita l'ammesso al beneficio a nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 17 - bis della citata legge n. 217 del 1990; ne deriva che è improponibile l'istanza di ammissione al beneficio formulata, in calce alla procura alle liti, successivamente alla scelta di un proprio difensore di fiducia, compiuta senza previa presentazione od invio dell'istanza medesima al Consiglio dell'ordine cui spetta pronunciarsi su di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2002, n. 14662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14662 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UR SQ UI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANICIO GALLO 3, presso l'avvocato ALESSANDRA GALLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI LA MARCA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI MILANO, QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO, depositato il 04/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo di ricorso con l'assorbimento dei restanti ha concluso inoltre per la inammissibilità del ricorso nei confronti del Questore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano - nel pronunziare sul ricorso del cittadino straniero LU WA BA avverso il decreto del Prefetto della stessa città, che ne aveva disposto l'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/98 - ha dichiarato pregiudizialmente l'inammissibilità di detto ricorso perché tardivamente depositato, il 2 settembre 2000, oltre il termine perentorio - all'uopo stabilito dal comma 8^ dell'art. 13 d.lgs. 1998 cit. - di giorni cinque dalla notifica del provvedimento di espulsione (nella specie intervenuto il 21 agosto 200), escludendo che potesse applicarsi alla fattispecie la disciplina della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 L. 1969 n. 762. Avverso detto provvedimento, depositato il 4 settembre 2000 il BA ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione, tra l'altro, della citata L. n. 762/69. In questo giudizio non si è costituita la Prefettura intimata.
2. Preliminarmente va rilevata l'improponibilità dell'istanza di "ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ex art. 13 n. 10 d.lgs. 286/98", come formulata dal ricorrente in calce alla procedura alle liti conferita al difensore previamente e direttamente da lui così nominato.
La disposizione invocata - che ammette al gratuito patrocinio lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa, adottato nei casi ed ai sensi di cui al n. 2 dello stesso art. 13 d.lgs. cit. - è dettata, infatti, con precipuo ed espresso riferimento al ricorso, anche personalmente sottoscrivibile, che l'interessato può presentare, avverso quel provvedimento, innanzi al (Pretore: ora al) Tribunale.
Per cui - anche ritenendo che la gratuità della difesa per lo straniero espulso, prevista dal riferito art. 13 d.lgs. 286/98 (in termini più ampli rispetto alla regola generale, sub art. 15 - bis l. 1990 n. 217, che la riconosce ai soli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, negli altri giudizi civili ed amministrative) possa operare (ex art. 15 quater della stessa l. 217/90, nel testo introdotto dall'art. 13 l. 2001 n. 134, applicabile ratione temperis alla fattispecie) anche nei successivi gradi e fasi del processo - certo è, per quanto attiene al giudizio di cassazione, che l'istanza di difesa a spese dello Stato, per detta fase, non potrebbe essere, comunque, altrimenti proposta che alle condizioni, con il contenuto, nelle forme, alla autorità e con gli effetti di cui,
rispettivamente, agli artt. 15 - ter e quiquies, 15 quater (3) e 15 duodecies della predetta l. 217/90, come novellata dalla l. 134/01, recante la disciplina generale del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, ora esteso anche ad ogni tipo di controversia civile od amministrativa.
Ai sensi delle quali disposizioni, appunto, l'istanza in parola (che deve tra l'altro contenere l'autocertificazione di sussistenza della condizione reddituale di omissione al beneficio e l'impegno di comunicazione di eventuali successive variazioni va presentata (od inviata per raccomandata) "al Consiglio dell'ordine degli avvocati" competente (che per la difesa nel giudizio di cassazione è quello "presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,") ed abilita l'ammesso al patrocinio a "nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati" appositamente predisposti ex art. 17 bis della stessa l. 217/90. Nella specie, l'istanza del ricorrente è stata, invece, per quanto detto, formulata in modo e termini del tutto anormali successivamente tra l'altro alla scelta di un proprio difensore di fiducia e, comunque, senza presentazioni od invio al Consiglio dell'Ordine che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla stessa. Dal che appunto la sua improponibilità in questa sede.
3. Nel merito premesso che il ricorso è inammissibile nei confronti del Questore, essendo in materia parte solo il Prefetto, è fondato il primo motivo del ricorso in esame, essendo il giudice a quo effettivamente ricorso nella denunciata violazione degli artt.li 3 della legge n. 702 del 1969. Come infatti anche di recente ribadito, con espresso riferimento proprio al termine di cui all'art. 13, co. 8, del d.lgs 286/98 (che qui viene in rilievo), la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1^ agosto al 15 settembre) ha carattere generale, mentre le eccezioni a tale regola, introdotte nel successivo art. 3 della stessa l. 762/69 cit., hanno carattere tassativo e "non sono suscettibili di applicazione analogica" (cfr. sent.ze nn. 9148/99; 13499, 1675/2001). Per cui, appunto, non essendo prevista alcuna espressa deroga, alla regola della sospensione feriale, per il termine di impugnazione dei decreti prefettizi di espulsione dello straniero, il Tribunale non poteva desumerla - come ha fatto - per implicito ed ha errato quindi nel ritenere il ricorso tardivo per denegato computo del periodo di sospensione ex lege 762/69.
4. In accoglimento della prima doglianza del BA, nella quale resta assorbita ogni altra sua censura, va pertanto cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa allo stesso Tribunale di Milano, in persona di diverso giudicante: al quale si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2002