Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
La facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza presuppone - al pari del potere di proporre impugnazione, salva la eccezionale ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 433 cod. proc. civ. d'impugnazione con riserva dei motivi - che la sentenza sia stata depositata in cancelleria completa della motivazione; l'istanza predetta non è, pertanto, ammissibile ove proposta - con riferimento ad una pronuncia decisiva della questione di competenza in ordine ad una controversia trattata con il rito del lavoro - sulla base del solo dispositivo letto in udienza, e prima del deposito della relativa motivazione, la cui comunicazione segna l'inizio della decorrenza del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7199 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo VITRONE Pres. e rel.
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Consigliere
Dott. Angelo SPIRITO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da:
S.G.R. - SOCIETÀ DI GESTIONE PER IL REALIZZO - S.p.A., in persona del legale rappresentante prof. avv. Francesco Carbonetti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sforza Pallavicini, n. 18, presso l'avv. Elio Ludini, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente c o n t r o
CONSORZIO AGRARIO PROVICIALE DI CALTANISSETTA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del liquidatore avv. Giovanni Francesco Passanisi, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni, n. 288/A, presso l'avv. Lorenzo Bianchi, che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria;
convenuto avverso il dispositivo della sentenza del Pretore di Caltanissetta letto all'udienza del 20 novembre 1997;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, di improcedibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 aprile 1995 la S.G.R. - Società di Gestione per il Realizzo - S.p.A. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Caltanissetta il locale Consorzio Agrario Provinciale in liquidazione coatta amministrativa intimando licenza per finita locazione con contestuale citazione per convalida. All'udienza del 20 novembre 1997 il pretore adito dava lettura del dispositivo della sentenza con la quale dichiarava la propria competenza, ravvisando la competenza del collegio arbitrale in base al contratto intercorso fra le parti e all'art. 37 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235. Contro detto dispositivo ha proposto regolamento necessario di competenza la S.G.R. - Società di Gestione per il Realizza - S.p.A. Il Consorzio Agrario Provinciale di Caltanissetta in liquidazione coatta amministrativa ha depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni in data 21 ottobre 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile poiché nelle controversia in materia di locazione, disciplinate dal rito del lavoro a norma dell'art. 437 bis cod. proc. civ., che richiama l'art. 429, 1^ e 2^ co., cod. proc. civ., il termine per la proposizione del regolamento necessario di competenza decorre dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza, a norma dell'art. 47 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione proposta prima della pubblicazione della sentenza, avverso il solo dispositivo letto in udienza, è inammissibile.
Non vale al riguardo, il richiamo ad una remota ed isolata pronuncia di questa Corte (Cass. 5 luglio 1977, n. 2949), secondo cui tale mezzo di impugnazione potrebbe essere proposto anche prima del deposito in cancelleria della sentenza motivata, purché dopo l'avvenuta lettura in udienza del dispositivo con il quale il giudice adito confermi o declini la propria competenza, tenuto conto della caratteristica natura e funzione di tale mezzo di impugnazione, della ristrettezza del suo oggetto, della contestazione su cui il regolamento deve intervenire e degli amplissimi poteri di fatto attribuiti alla corte di cassazione in materia di competenza, poiché la giurisprudenza immediatamente successiva, seguita concordemente dalle ulteriori pronunce in materia, ha ribadito l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto ante tempus, in base a una serie di concorrenti considerazioni che meritano tuttora consenso. È stato rilevato, infatti, che anche la sentenza pronunciata nel processo regolato dal rito del lavoro è costituita inscindibilmente dal dispositivo, letto in udienza, e dalla motivazione, depositata in cancelleria;
che la norma dell'art. 433, co. 2^, cod. proc. civ. . che consente la proposizione dell'appello con riserva dei motivi nel caso di esecuzione iniziata in base alla sola copia del dispositivo, essendo limitata alle sole sentenze di condanna a favore del lavoratore (art. 431, co. 1^, cod. proc. civ.) è norma eccezionale del processo del lavoro, insuscettibile in quanto tale di interpretazione estensiva o di applicazione analogica;
che l'istanza di regolamento di competenza deve essere motivata, il che presuppone la conoscenza dei motivi della pronuncia impugnata;
che l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ante tempus non incide, tuttavia, sull'ammissibilità di una successiva istanza di regolamento di competenza proposta tempestivamente dopo il deposito della sentenza impugnata (Cass. 7 febbraio 1978, n. 573; 17 gennaio 1980, n. 399; 17 novembre 1980, n. 6138; 19 marzo 1983, n. 1965; 13 febbraio 1985, n. 1223; 17 maggio 1985, n. 3021; 12 aprile 1988, n. 2909; 2 marzo 1989, ord. n. 96; 17 ottobre 1989, ord. n. 560). E, poiché nella specie la Società di Gestione per il Realizzo - S.G.S. - S.p.A. non ha provveduto alla successiva proposizione di un'altra impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o della sentenza impugnata, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto contro il dispositivo letto in udienza dal pretore.
L'inammissibilità del ricorso rende superflua l'esposizione dei motivi addotti dalla ricorrente a fondamento del proposto regolamento necessario di competenza e l'esame di ulteriori concorrenti profili di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che liquida in complessive L. 130.000 oltre L.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 20 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999