Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7199
CASS
Sentenza 9 luglio 1999

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La facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza presuppone - al pari del potere di proporre impugnazione, salva la eccezionale ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 433 cod. proc. civ. d'impugnazione con riserva dei motivi - che la sentenza sia stata depositata in cancelleria completa della motivazione; l'istanza predetta non è, pertanto, ammissibile ove proposta - con riferimento ad una pronuncia decisiva della questione di competenza in ordine ad una controversia trattata con il rito del lavoro - sulla base del solo dispositivo letto in udienza, e prima del deposito della relativa motivazione, la cui comunicazione segna l'inizio della decorrenza del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7199
    Data del deposito : 9 luglio 1999

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