Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
O L L 2 -7 O 0 B 1 - I 6 2 D L E A D T 2 S 4 O 6 R . P .R M P I . U D A REPUBBLICA ITALIANA l.B D l a E . T b N ta NOME DEL POPOLO ITALIANO0 2 1 03 /02 E 2 S 2 E . t r a LA CORT Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 18373/99 Cron. 5144 Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep. 578 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Ud.11/10/01 Dott. IA Rosaria CULTRERA © Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. ... IL SOLE 24 ORE per diritti 55 sul ricorso proposto da: 15 FEB, 2002 IL CANCELLIEREpro COMUNE DI GROSSETO, in persona del Sindaco tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PIERO 155 3000 PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato GRAZIELLA FERRARONI, giusta procura a margine del ricorso;
DG720712
- ricorrente -
contro
CI EL, CI ED, AN MA, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE MARCO POLO 43, presso l'avvocato MARCO SERRA, che le rappresenta e2001 DOMENICO FINAMORE, 2102 difende unitamente all'avvocato -1- giusta procura a margine del controricorso;
M controricorrenti avverso la sentenza n. 587/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 13/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Panariti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Serra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e terzo motivo;
l'accoglimento del quarto motivo;
in subordine: la legittimità costituzionale. -2- Svolgimento del processo A seguito dell'occupazione di urgenza, con provvedimento in data 22-3-93, e del successivo decreto di esproprio del 5-5-94 da parte del Sindaco del Comune di Grosseto, con citazione in data 16-1-1997, AI OR, AI DA e MA IA convenivano innanzi alla Corte d'Appello di Firenze detto Comune per sentir determinare la giusta indennità per un terreno agricolo di loro proprietà, destinato, con variante al piano regolatore generale, all'insediamento di edilizia economico-popolare, “anche al fine di consentire alle medesime di convenire con il Comune la cessione volontaria del bene espropriando, onde evitare l'abbattimento del 40% previsto dall'art.5 bis della l.n.359/92". L'adita Corte territoriale, costituitosi il Comune ed espletata consulenza di ufficio, con la sentenza in esame, ritenuta la vocazione edificatoria del terreno in questione, determinava in £.118.263.780 la somma dovuta a titolo di espropriazione ed in £.32.336.233 la somma dovuta quale indennità di occupazione, oltre gli interessi legali dalla domanda, senza operare la decurtazione del 40%, stante l'onere a carico dell'espropriante di offrire l'indennità secondo i parametri applicabili al caso di specie "nell'attualità”, e la riduzione di cui all'art. 16 del d.lgs.n.504/92, per la difficoltà di parte attrice di indicare con esattezza il valore venale dell'area, anche in considerazione dell'indirizzo giurisprudenziale dell'epoca non ancora chiarito dalla pronuncia n.11433/97 delle Sezioni Unite. Ricorre per cassazione, con quattro motivi, il Comune di Grosseto;
resistono con controricorso AI OR, AI DA e MA IA. Queste ultime hanno, altresì, depositato memorie.. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.5 bis della 1.n.359/92, e relativo difetto di motivazione, in ordine all'asserita natura edificatoria del terreno in questione, nonostante lo stesso fosse previsto dagli strumenti urbanistici del Comune di Grosseto, antecedentemente al vincolo espropriativo, dapprima (1959) quale agricolo ed in seguito (1971) solo parzialmente edificabile, con basso indice di fabbricabilità, per poi essere (con delibera del 1983) definitivamente inserito nel PEEP. Si sostiene, pertanto, che “la Corte d'Appello, pur dando atto di tali risultanze e quindi della sola edificabilità di fatto, ha concluso inpinatamente e contraddittoriamente per la piena edificabilità di fatto e di diritto". Con il secondo motivo si deduce, ancora, violazione dell'art.5 bis della 1.n.359/92 in ordine ai criteri di determinazione dell'indennità di esproprio “senza tener conto della riduzione dell'indice fondiario da 3 a 1,80 e dell'ulteriore riduzione prevista dal piano particolareggiato, così come rilevato in atti del Comune di Grosseto"; per cui “nella denegata ipotesi si volesse ritenere erroneamente edificabile l'area oggetto di esproprio, il calcolo non potrà prescindere dagli indici previsti nel PEEP". Con il terzo motivo si sostiene ulteriore violazione dell'art. 5 bis suddetto in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n.283/93 (che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis nella sola parte in cui non prevede, in favore di soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della 1.n.359/92, nei confronti dei quali l'indennità non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità con esclusione della riduzione del 40%) non ha in alcun modo inciso sulla normativa relativa al procedimento espropriativo, di cui agli artt. 15 e ss. della 1.n.865/71, in base alla quale, contrariamente a quanto affermato in sede di merito, non spetta all'espropriante l'obbligo di offerta dell'indennità definitiva e, di conseguenza, non è applicabile il beneficio della mancata decurtazione del 40% nei casi, quale quello in esame, di omessa richiesta da parte dell'espropriato di detta offerta. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 16, primo comma del d.lgs. n.504/92, e relativo difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito tenuto conto che “il terreno per cui è causa è stato denunciato ai fini ICI (imposta entrata in vigore nel gennaio 1993 e quindi prima del decreto di occupazione di urgenza) e l'indennità di esproprio deve essere ridotta in conformità al valore ICI dichiarato"; si aggiunge, in proposito, che “nessuna rilevanza possono assumere le asserite difficoltà a valutare i beni o la mera probabilità che le attrici abbiano dichiarato un minor valore considerato l'indirizzo giurisprudenziale dell'epoca". Nel controricorso si prospetta la questione di legittimità costituzionale del citato art.16 del d.lgs.n.504 del 1992, in relazione all'art. 3 Cost., "per l'evidente disparità di trattamento riservato a coloro che, ligi alla legge, hanno presentato la dichiarazione ICI rispetto a coloro che per qualsiasi motivo tale dichiarazione non hanno affatto presentato". Deve preliminarmente rilevarsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del soprarichiamato art. 16 del d.lgs.n.504/92, essendosi sulla stessa già pronunciata, rilevandone appunto l'infondatezza, la Corte Costituzionale con decisione n.351 del 2000, sostenendo, tra l'altro, che “l'evasore totale non viene affatto avvantaggiato in quanto destinato a subire in ogni caso le sanzioni per l'omessa dichiarazione, nonché l'imposizione per l'ICI che aveva tentato di evadere". Il ricorso è, invece, fondato in ordine alla suesposta quarta ed ultima doglianza. Censurabile è, infatti, l'impugnata sentenza laddove, pur rilevando e l'applicabilità alla vicenda in esame della normativa sull'ICI e, in fatto, la non corrispondenza tra quanto dichiarato ai fini di tale imposta ed il valore effettivo dell'immobile, come bene "in comune commercio", non applica la riduzione di cui all'art. 16, primo comma, del d.lgs.n.504/92 sulla base di considerazioni metagiuridiche quali la "difficoltà" delle espropriate a stimare l'esatto valore dell'area, non potendosi avvalere “di tecnici qualificati e di indagini spesso complesse", come la Pubblica Amministrazione ed il Giudice chiamato a decidere sull'opposizione alla stima, e la mancata conoscenza del più recente indirizzo giurispudenziale in tema di valore (commerciale) dei terreni inseriti nei piani di edilizia popolare ed economica. Non può non osservarsi, in proposito, che l'unico presupposto normativo da valutare per l'applicazione o meno della riduzione in questione, come è agevolmente desumibile dallo stesso testo letterale della disposizione dell'art. 16 del d.lgs.n.904/92, è di carattere esclusivamente obiettivo e consiste nel raffronto tra il valore dichiarato ed il valore effettivo: ove, quindi, il Giudice accerti l'inferiorità di quanto indicato in sede di dichiarazione o denuncia ai fini ICI, è tenuto (non ex officio ma su istanza o eccezione della parte interessata, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte: n.1381/2000 m.533602_e_n.5283/2000 m.535964) a ridurre l'indennità di esproprio al valore indicato. Non sono consentite altre valutazioni su ulteriori parametri. Non meritevoli di accoglimento sono, infine, le prime tre censure, tutte relative, anche se per profili diversi, all'art.5 bis della 1.n. 504/92. Deve osservarsi, rispettivamente: a) per ormai più che consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. S.U.n. 125/2001 m.544961 e Cass.n.8648/1998 m. 518512), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo, introdotto dal menzionato art.5 bis, un'area deve essere ritenuta edificabile (c.d.vocazione edificatoria legale rispetto alla quale la c.d. edificabilità di fatto rileva o in via suppletiva per mancanza di strumenti urbanistici o in via integrativa per quanto attiene la determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata) quando essa è classificata come tale dallo strumento urbanistico in vigore all'atto dell'imposizione del vincolo espropriativo e senza tener conto né di quest'ultima, né delle pregresse previsioni urbanistiche (sul punto anche Corte Cost.n.442 del 1993). Ne deriva che nel caso di specie in cui, con variante, una zona da agricola è stata inserita nel PEEP (piano per l'edilizia economico-popolare), ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio si deve tener conto delle previsioni di tale piano in punto di densità volumetriche edificabili e dei relativi indici medi di fabbricabilità. Correttamente, quindi, la Corte territoriale, preso atto dell' “incontestabile” vocazione edificatoria di fatto del terreno in questione, per essere lo stesso posto “in frazione Ripescia a circa 7 km. dal centro di Grosseto, in vicinanza di altri edifici ad uso residenziale e dotata sia di opere di urbanizzazione primaria che di servizi pubblici e sociali", ha ritenuto il carattere edificatorio legale di detto fondo, ai sensi dell'art.5 bis della 1.n.359/92, “in quanto ricompreso nel PEEP del Comune convenuto (o comunque dovendosi individuare il vincolo preordinato all'esproprio nella variante del 29-5-79 al P.R.G. del 1971, per l'esistenza, a quella data, delle possibilità legali di edificazioni). b) A differenza di quanto sostenuto dall'ente ricorrente non risultano vizi da parte della Corte di merito nel calcolo dell'indennità di esproprio. Come è agevolmente desumibile dalla motivazione, è stato pienamente condiviso l'operato del consulente di ufficio in base al quale l'indice fondiario, in origine pari a 3, era stato ridotto con variante del 1978 a 1,80. La Corte ha, quindi, correttamente applicato al terreno in questione l'indice specifico di zona correlato al PEEP, senza tener conto di ulteriori riduzioni non riguardanti detto piano nella sua interezza. Sul punto va ricordata la già menzionata sentenza delle SS.UU. n. 125/2001, in base alla quale è ribadito il principio che nella determinazione dell'indennità d'espropriazione di un fondo edificabile si deve tralasciare la maggiore o minore fabbricabilità di cui lo stesso fondo venga a godere o a subire per effetto delle disposizioni del piano dell'edilizia attinenti alla collocazione sui singole particelle di specifiche e settoriali edificazioni. Il motivo in esame si presenta, tra l'altro, generico in ordine al titolo in base al quale la Corte avrebbe dovuto procedere ad ulteriori riduzioni, oltre quella suddetta e già applicata. c) In relazione alla dedotta mancata decurtazione del 40%, di cui al terzo motivo di ricorso, è da osservare che la Corte territoriale ha motivato, ampiamente, sul punto esponendo una doppia ratio decidendi: ha ritenuto, conformemente al più che consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità ed a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.283 del 1993, la facoltà dell'espropriato di accettare o meno l'indennità di cui all'art. 1, primo comma, della 1.n.392 del 1993, finchè la stessa non sia ancora divenuta incontestabile, ed ha ritenuto, inoltre, per escludere la riduzione in questione ancora “più in radice", che detta accettazione da parte dell'espropriato (accettazione nel caso si specie formalizzata con atto stragiudiziale notificato al Comune) è da configurarsi in relazione ad una proposta dell'espropriante formulata in base ai parametri in vigore di determinazione dell'indennità e non certo a quelli originari e non più vigenti. Il ricorrente non impugna detta doppia ratio, erroneamente, tra l'altro, deducendo, ai fini della decurtazione del 40%, l'esigenza di manifestazione di “una volontà conciliativa" da parte delle espropriate, assolutamente non rinvenibile nel sistema di determinazione dell'indennità in esame, anche per quanto affermato nella suindicata giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso;
rigetta gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d'Appello di Firenze. In Roma, in data 11-10-2001 L'estensore Strok PresidenteRofaris be MovisКоршо Ujumis 109T 1201 ORTE MAR CASSATIONE Prime Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti 14 FEB. 2002 IL CANCELLIERE 2 A ROM ENTRATE MAG. 2002 DELLE ENZIA 2 2 AG 22068 Regist CEN DI BOLLO D.P.R. 642 DEL 26-10-72 p. (Dott.ssa 11 Responsabl IMPOSTA A (0: DA ESENTE art. 22 tab. all.B