Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5553 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
te l R t i E c BBLICA ITALIANA 5553/01 e n P o R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T RTE SUPREM C S I G E TE Oggetto R N E S Сомствоље. E SE ONE Equità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17628/98 - Presidente GIULIANO Dott. Angelo Consigliere FAVARA Dott. Ugo Cron. 12101 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio SPAGNOLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 GERMANICO 109, presso RUSSO, difeso dall'avvocato # 13 APR. 2001 IL CANCELLIERE MAURIZIO D'AMMANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
FO EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che lo difende anche disgiuntamente agli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avvocati LUIGI FARNESI, FABIO FARNESI, giusta delega in Rilasciata copia legale atti;
al Sig. PATRIZ 2000 per diritti L. controricorrente 11 8il 8 MAG 2001 1900 nonchè
contro
IL CANCELLIERS IN IO, MARI VITTORIO;
- intimati avverso la sentenza n. 58/97 del Giudice conciliatore di TERNI, emessa il 24/11/97 e depositata il 28/11/97 (R.G. 826/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 23/11/00 dal Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 14 luglio 1994, il signor Fochet- ti EN conveniva dinanzi al Conciliatore di Terni, gli agenti della polstrada IO TI e IO AR, per sentirli condannare in solido, al pagamento di lire 1 milione, oltre interessi compensativi e riva- lutazione, per un illegittimo sequestro della propria autovettura, annullato dal prefetto di Terni. I conve- nuti restavano contumaci, ma rendevano un interrogato- rio libero, ostenendo di aver ottemperato ad ordini su- periori. Il conciliatore disponeva ai sensi dell'art. 107 c.p.c. la chiamata in lite del Comandante, signor Anto- nio NO;
ma nessuno provvedeva a tale chiamata, e 2 lo NO spiegava intervento volontario ai sensi del secondo comma dell'art. 105 c.p.C. (v. atto di inter- vento) per sostenere le ragioni degli agenti. Istruita la lite il Conciliatore, con sentenza del 28 novembre 1998 così decideva: "sulla domanda proposta da TI RI
contro
NI IO e ARo IO, nonché nei confronti di NO TO, accoglie la richiesta e condanna il solo NO, manlevando i convenuti, al pagamento della somma di lire 320.000, maggiorata degli interessi di legge (v. amplius in dispositivo) oltre rivalutazio- ne. Condannava inoltre lo NO alle spese del giu- dizio. Contro la decisione ricorre NO deducendo uni- CO ma articolato motivo;
resiste con controricorso il TI;
non hanno svolto difese gli agenti TI e AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che pur essendo la pro- nuncia secondo equità, il ricorso deduce un error in procedendo con lesione dei diritti della difesa;
per- tanto sotto tale profilo la decisione è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. 20 marzo 1996 n. 2369; Cass. 8 luglio 1995 n. 7545). 3 Il motivo è fondato;
ed in vero dagli atti di causa (atto di citazione, atto di intervento, verbali di cau- sa e conclusioni specifiche) chiaramente emerge che il danneggiato TI ha inteso proporre una domanda ri- sarcitoria unicamente nei confronti degli originari convenuti, agenti della polizia stradale, autori dell'illegittimo sequestro. Questi ultimi restarono contumaci e dunque non po- tevano proporre nessuna domanda di rivalsa o di respon- sabilità nei confronti dello NO;
infine lo Spa- gnolo, intervenendo volontariamente, ha svolto un in- tervento adesivo dipendente, in presenza di un interes- se giuridicamente apprezzabile ad un esito favorevole della controversia per la parte coadiuvata (cfr. Cass. 14 marzo 1995 n. 2928; Cass. 29 gennaio 1993 n. 1128; Cass. 30 gennaio 1995 n. 1106, tra le tante). Non ha esercitato dunque nessun diritto autonomo da far valere nel rapporto controverso, né tale rapporto gli è stato esteso, poiché la parte attrice ha mantenuto ferme le pretese rispetto ai propri originari convenuti. Sussiste dunque il vizio di extrapetizione, in re- lazione alla non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione senza rinvio (cfr. art. 382 cpv. c.p.c.) non potendo л l'azione essere considerata come proposta contro un terzo interveniente adesivo dipendente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra lo NO ed il resi- stente TI.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio e compensa tra le parti (NO e TI) le spese di questo giudizio di cassazione. Roma, 23 novembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. рBeth th IL PRESIDENTEAupe LI IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista E N IO Depositata in Cancelleria Z A R T IS Oggi, lì 13 APR. 2001 li G E R IL CANCELLIERE A A D Giovanni Giambattista R S E P A T Z U E S T N IO R E N O S C E 15