Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12529 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
UBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI 689 N. modifiche al sistema penałę 1981, IN NO E DEL OPO1 2529 / 03 -11- 24 L. 23 RT. A LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto sauzione SEZIONE PRIMA CIVILE amministrat. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R. G. N. 4788/01 - Rel. Consigliere Cron. 26411 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Gianfranco GILARDI Consigliere Ud.12/03/03 Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: GO AR, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "GO Coperture srl" elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO LUPPI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SPEDALI CIVILI BRESCIA;
- intimato 2003 avverso la sentenza n. 4535/00 del Tribunale di 612 BRESCIA, depositata il 07/12/00; -1- q. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Romanelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- ņ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25.10.1999 IO GO, in proprio e quale legale rappresentante della GO Coperture s.r.l., proponeva opposizione avanti al Tribunale di Brescia avversO l'ordinanza-ingiunzione n.18/99 emessa il 24.9.1999 dalla Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, in qualità di gestione liquidatoria della soppressa USSL n. 18, con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa di £ 20.000.000 per violazione delle norme di sicurezza prescritte dal D.M.
6.9.94 secondo il disposto di cui all'art. 15 comma 2 della Legge 257/92. Assumeva al riguardo la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per 1' omessa Osservanza dell'art. 14 della Legge 689/81, la infondatezza della pretesa sanzionatoria e la ingiustificata determinazione della sanzione. Si costituiva l'Azienda Ospedaliera che chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'esito del giudizio il Tribunale con sentenza del 5.11-7.12.2000 rigettava il ricorso. Dopo aver affermato la ritualità della contestazione, essendo stato il verbale notificato dopo appena tre giorni dalla violazione e cioè nel 5 3 : termine di novanta giorni previsto dal richiamato art. 14 della Legge 689/81 consentendosi così alla società di formulare le controdeduzioni come di fatto era poi avvenuto, rilevava il Tribunale che legittimamente 1'impugnata ordinanza era stata notificata solo a IO GO e non anche alla società in quanto, qualora la contestazione abbia destinataria una persona fisica considerata come duplice veste di trasgressore e di nella rappresentante del soggetto giuridico obbligato in solido, non è necessaria la consegna di un doppio esemplare, potendo la notifica di una sola copia essere considerata sufficiente a far conoscere al destinatario la violazione contestata. Osservava poi nel merito che nessuna rilevanza assumeva la circostanza che la GO avesse operato nell'ambito di un più vasto cantiere affidato ad altre società in quanto incombeva alla stessa, come si desumeva dal Piano di Lavoro, l'obbligo di adottare le specifiche misure di sicurezza alle quali si era resa inadempiente non provveduto alla pulizia quotidiana "ad avendo umido" e/o con filtri assoluti delle aree oggetto di intervento in aperta violazione dei citati D.M. punto 7b n.3 e del suddetto Piano di Lavoro, né 4 con nastro colorato e specifica delimitato per il rischio amianto (D.M. citato, segnaletica punto b n.1 e punto 9 degli accordi) tutta l'area di lavoro, comprese le zone di scarico del materiale. Rigettava infine la richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale in considerazione della palese e grave violazione della normativa in materia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione GO IO in proprio e quale rappresentante della GO Coperture s.r.l., } deducendo due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso GO IO, in proprio e nella qualità, denuncia violazione E falsa applicazione dell'art. 14 della Legge 689/81, deducendo che la mancata contestazione immediata, ove possibile, rende illegittimo il verbale di contestazione ed i successivi atti del procedimento in quanto preclude alla parte di indicare, nell'immediato, gli elementi a sua difesa desumibili dalla situazione dei luoghi. La censura è infondata. L'art. 14 della Legge 689/81, contrariamente a ÷ 5 quanto sostiene il ricorrente, non richiede necessariamente la contestazione immediata della violazione amministrativa anche quando ne sussista la possibilità e pertanto la sua omissione non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non rende invalida quindi la pretesa punitiva, purchè si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del relativo verbale di accertamento. La mancata contestazione immediata potrebbe. tutt'al più, attenuare il valore probatorio dell'accertamento in sede di opposizione, ma a tal fine l'interessato ha l'onere di provare in concreto il pregiudizio che ne è derivato per l'impossibilità di approntare qli elementi a sua difesa, specie in un contesto caratterizzato da una contestazione avvenuta ad appena tre giorni dall'accertamento della violazione. Sul punto il ricorrente, dopo aver prospettato in astratto la possibilità di un tale pregiudizio, non ha indicato quali circostanze, di cui il giudice non avrebbe tenuto conto, avrebbe dedotto in sede di merito a sostegno di una tale tesi né, tanto meno, ha evidenziato, come avrebbe dovuto, la loro specifica rilevanza. Nemmeno sotto tale profilo la censura può quindi trovare accoglimento. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia considerato che la società ha operato in un'unica giornata e sul tetto di un capannone all'interno di un più vasto contrattualmente affidato ad altra cantiere Lamenta altresì che sia stata rigettata, società. senza peraltro alcuna motivazione, la richiesta di riduzione della sanzione inflitta. Anche il presente motivo di ricorso, 4 articolato in due distinte censure, è infondato. Quanto alla prima, con cui viene operato un generico riferimento alle modalità di lavoro ed alle precauzioni adottate, essa è addirittura inammissibile, trattandosi di questione di merito su cui l'impugnata sentenza si è soffermata, evidenziando in maniera specifica il "modus operandi" nell'esecuzione dei lavori posti in violazione delle norme di sicurezza previste dalla contestata disposizione a tutela della salute per l'estrema pericolosità del materiale (D.M.
6.9.1994 in relazione all'art. 15 comma 2 della Legge 257/92), senza che da parte del ricorrente sia stato dedotto un difetto di motivazione, essendo 7 stata lamentata, ancora una volta, solo 1'impossibilità di una difesa adequata causata dalla mancata contestazione immediata della infrazione e dal consequente impedimento a fornire elementi a discarico. Per quanto riguarda infine il secondo profilo relativo al presente motivo di ricorso e riguardante la Supposta mancanza di motivazione sulla richiesta di riduzione della sanzione, non vengono precisate le specifiche ragioni che in sede di merito erano state poste а sostegno della richiesta né quali elementi il Tribunale abbia omesso di valutare, essendosi limitato il ricorrente a lamentare la mancata motivazione sul punto. Ora, nell'ambito di un tale limitato profilo, la sentenza deve ritenersi sufficientemente motivata con il preciso riferimento alla "palese e grave violazione della normativa tecnica vigente in materia". La concreta determinazione della pena rientra infatti nel potere discrezionale del giudice di merito che deve tener conto della gravità della violazione e degli altri eventuali elementi di valutazione che però, nel caso in esame, non risultano dal ricorrente nemmeno 8 dedotti. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 12.3.2003 Il Presidente Il Consigliere est. Mgo Ricerche Фити прий IL CANCELLIERE Domenico Maxcalyp CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 27 AGO. 2003 il IL CANCELLIERE 9