CASS
Sentenza 12 marzo 2026
Sentenza 12 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 9520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9520 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AL - C.u.i. 03HE1SH nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA NT, che ha chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 maggio 2025 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto AR AL, colpevole del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del DPR 309 del 1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in quattro mesi di reclusione e 500 € di multa, confermando nel resto. 2. AR AL ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza affidato a un unico 'motivo, col quale ha dedotto, ai sensi dell'ad 606, comma i, lettera e), cod.proC.pen., il vizio di omessa motivazion Penale Sent. Sez. 3 Num. 9520 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 16/01/2026 mancante o manifestamente illogica in ordine alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente. La difesa censura la sentenza nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni confessorie rese agli operanti nell'immediatezza dei fatti, riportate nell'annotazione di Polizia giudiziaria, non confluite in un apposito verbale di spontanee dichiarazioni sottoscritto dall'interessato ai sensi dell'art. 350, co.7, cod.proc.pen.. La Corte ha ritenuto di discostarsi dall'orientamento consolidato - da ultimo espre.sso da sezione 6, numero 14.843 del 17/02/2021 - valutata nel caso concreto la spontaneità della confessione tenuto conto dal tenore delle dichiarazioni, senza confrontarsi con le doglianze manifestate in sede di gravame, avendo la difesa evidenziato che il ricorrente è un soggetto straniero e che non è dato conoscere il suo effettivo livello di comprensione della lingua italiana e comunque il grado di consapevolezza dei significato processuale delle informazioni rilasciate, tanto più che gli operanti hanno verbalizzato le parole del AR ancor prima di dare atto della sua conoscenza dell'idioma nazionale. Sostiene inoltre la difesa che la Corte d'appello non si sarebbe confrontata con l'obiezione, riguardante il punto successivo della sentenza, in cui, in contrasto con il consolidato insegnamento del giudice di legittimità che afferma l'irrilevanza del mero superamento dei limiti tabellari (si cita sezione 3, numero 46.610 del 09/10/2024), si è ritenuta l'illecita destinazione della sostanza stupefacente comunque autonomamente comprovata sulla base del quantitativo detenuto, del numero di dosi e delle condizioni di vita dell'imputato, dell'assenza di una specifica dipendenza dalla sostanza sequestrata, senza considerare il modesto quantitativo di sostanza detenuta - dalla quale era possibile ricavare appena 14 dosi - l'insussistenza, atteso il modestissimo valore della sostanza pari ad appena 30 o 40 €, di qualsivoglia sproporzione tra le condizioni economiche del ricorrente e l'inesistenza dì ulteriori elementi oggettivi atti a dimostrare il fine di spaccio. 3. Si è proceduto con trattazione cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato fuori dai casi consentiti. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità, tuttavia la Corte territoriale, come anche evidenziato nel corpo del ricorso, ha posto in evidenza - in linea con quanto ritenuto dal Tribunale - trattarsi di un dato desumibile autonomamente dal quantitativo e dal numero delle dosi da esso ricavabil . 2 anche valutati alla luce delle condizioni di vita dell'imputato (come evidenziato dal tribunale privo di stabile attività lavorativa e perfino di una fissa dimora) e soprattutto dall'assenza di qualsiasi prova di una specifica dipendenza dalla sostanza stupefacente alla data del fatto, considerato che risulta soltanto la dipendenza da cocaina e non già da hashish, attestata alla data dell'ottobre 2022, laddove i fatti risalgono a oltre 3 anni prima. Il ricorrente dunque, nel riproporre le argomentazioni già sottoposte con l'appello, incentrate sulla rilevanza del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata al AR, oppone al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità, oltretutto omettendo di confrontarsi con un argomento ritenuto dirimente, quale quello dell'assenza di qualsiasi prova dal fatto che l'imputato fosse all'epoca un assuntore di sostanze stupefacenti, men che meno del tipo di quella sequestratagli. 3. Ciò posto, deve rimarcarsi che eccede dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità è, infatti, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione insindacabile e, pertanto, intangibile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno 'determinata; 2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni esposte rispetto al fine che le hanno determinate;
3) la non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo dell'atto impugnato o da altri atti del processo, se specificamente indicati nei motivi di gravame (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). Ne consegue che il motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, è stato proposto fuori dai casi consentiti ed è, quindi, inammissibile. 4. Né vale a superare siffatte conclusioni la circostanza che i giudici di merito, aderendo a un orientamento di questa Corte di legittimità, abbiano altresì valorizzato le dichiarazioni confessorie del ricorrente rese agli operanti nell'immediatezza dei fatti, riportate nell'annotazione di Polizia giudiziaria, ma non confluite in un apposito verbale di spontanee dichiarazioni sottoscritto dall'interessato ai sensi dell'art. 350, co.7, cod.proc.pen.. 'sul presupposto delle spontaneità delle Stesse (Sez. 1 - , Sentenza 3 15197 del 08/11/2019 Ud., dep. 15/05/2020, Rv. 279125 - 01) e della scelta di definire il processo con rito abbreviato (Sez. 3 - , Sentenza n. 9354 del 08/01/2020 Ud., Rv. 278639 - 01. Con specifico riguardo al caso in cui le dichiarazioni siano confluite in un'annotazione di servizio si veda 1io2=Etazi-~:PciwzIzgd, da ultimo, si vedano: Sez. 3 - , Sentenza n. 15798 del 30/04/2020 Cc. Rv. 279422 - 02 Sez. 2 - , Sentenza n. 22962 del 31/05/2022 Cc. , Rv. 283409 - 01); atteso che le dichiarazioni confessorie in discorso non rappresentano una prova decisiva, la destinazione allo spaccio essendo stata autonomamente desunta dal complessivo quadro probatorio. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 gennaio 2026.
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA NT, che ha chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 maggio 2025 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto AR AL, colpevole del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del DPR 309 del 1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in quattro mesi di reclusione e 500 € di multa, confermando nel resto. 2. AR AL ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza affidato a un unico 'motivo, col quale ha dedotto, ai sensi dell'ad 606, comma i, lettera e), cod.proC.pen., il vizio di omessa motivazion Penale Sent. Sez. 3 Num. 9520 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 16/01/2026 mancante o manifestamente illogica in ordine alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente. La difesa censura la sentenza nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni confessorie rese agli operanti nell'immediatezza dei fatti, riportate nell'annotazione di Polizia giudiziaria, non confluite in un apposito verbale di spontanee dichiarazioni sottoscritto dall'interessato ai sensi dell'art. 350, co.7, cod.proc.pen.. La Corte ha ritenuto di discostarsi dall'orientamento consolidato - da ultimo espre.sso da sezione 6, numero 14.843 del 17/02/2021 - valutata nel caso concreto la spontaneità della confessione tenuto conto dal tenore delle dichiarazioni, senza confrontarsi con le doglianze manifestate in sede di gravame, avendo la difesa evidenziato che il ricorrente è un soggetto straniero e che non è dato conoscere il suo effettivo livello di comprensione della lingua italiana e comunque il grado di consapevolezza dei significato processuale delle informazioni rilasciate, tanto più che gli operanti hanno verbalizzato le parole del AR ancor prima di dare atto della sua conoscenza dell'idioma nazionale. Sostiene inoltre la difesa che la Corte d'appello non si sarebbe confrontata con l'obiezione, riguardante il punto successivo della sentenza, in cui, in contrasto con il consolidato insegnamento del giudice di legittimità che afferma l'irrilevanza del mero superamento dei limiti tabellari (si cita sezione 3, numero 46.610 del 09/10/2024), si è ritenuta l'illecita destinazione della sostanza stupefacente comunque autonomamente comprovata sulla base del quantitativo detenuto, del numero di dosi e delle condizioni di vita dell'imputato, dell'assenza di una specifica dipendenza dalla sostanza sequestrata, senza considerare il modesto quantitativo di sostanza detenuta - dalla quale era possibile ricavare appena 14 dosi - l'insussistenza, atteso il modestissimo valore della sostanza pari ad appena 30 o 40 €, di qualsivoglia sproporzione tra le condizioni economiche del ricorrente e l'inesistenza dì ulteriori elementi oggettivi atti a dimostrare il fine di spaccio. 3. Si è proceduto con trattazione cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato fuori dai casi consentiti. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità, tuttavia la Corte territoriale, come anche evidenziato nel corpo del ricorso, ha posto in evidenza - in linea con quanto ritenuto dal Tribunale - trattarsi di un dato desumibile autonomamente dal quantitativo e dal numero delle dosi da esso ricavabil . 2 anche valutati alla luce delle condizioni di vita dell'imputato (come evidenziato dal tribunale privo di stabile attività lavorativa e perfino di una fissa dimora) e soprattutto dall'assenza di qualsiasi prova di una specifica dipendenza dalla sostanza stupefacente alla data del fatto, considerato che risulta soltanto la dipendenza da cocaina e non già da hashish, attestata alla data dell'ottobre 2022, laddove i fatti risalgono a oltre 3 anni prima. Il ricorrente dunque, nel riproporre le argomentazioni già sottoposte con l'appello, incentrate sulla rilevanza del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata al AR, oppone al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità, oltretutto omettendo di confrontarsi con un argomento ritenuto dirimente, quale quello dell'assenza di qualsiasi prova dal fatto che l'imputato fosse all'epoca un assuntore di sostanze stupefacenti, men che meno del tipo di quella sequestratagli. 3. Ciò posto, deve rimarcarsi che eccede dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità è, infatti, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione insindacabile e, pertanto, intangibile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno 'determinata; 2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni esposte rispetto al fine che le hanno determinate;
3) la non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo dell'atto impugnato o da altri atti del processo, se specificamente indicati nei motivi di gravame (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). Ne consegue che il motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, è stato proposto fuori dai casi consentiti ed è, quindi, inammissibile. 4. Né vale a superare siffatte conclusioni la circostanza che i giudici di merito, aderendo a un orientamento di questa Corte di legittimità, abbiano altresì valorizzato le dichiarazioni confessorie del ricorrente rese agli operanti nell'immediatezza dei fatti, riportate nell'annotazione di Polizia giudiziaria, ma non confluite in un apposito verbale di spontanee dichiarazioni sottoscritto dall'interessato ai sensi dell'art. 350, co.7, cod.proc.pen.. 'sul presupposto delle spontaneità delle Stesse (Sez. 1 - , Sentenza 3 15197 del 08/11/2019 Ud., dep. 15/05/2020, Rv. 279125 - 01) e della scelta di definire il processo con rito abbreviato (Sez. 3 - , Sentenza n. 9354 del 08/01/2020 Ud., Rv. 278639 - 01. Con specifico riguardo al caso in cui le dichiarazioni siano confluite in un'annotazione di servizio si veda 1io2=Etazi-~:PciwzIzgd, da ultimo, si vedano: Sez. 3 - , Sentenza n. 15798 del 30/04/2020 Cc. Rv. 279422 - 02 Sez. 2 - , Sentenza n. 22962 del 31/05/2022 Cc. , Rv. 283409 - 01); atteso che le dichiarazioni confessorie in discorso non rappresentano una prova decisiva, la destinazione allo spaccio essendo stata autonomamente desunta dal complessivo quadro probatorio. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 gennaio 2026.