Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 9520
CASS
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Omessa, mancante o manifestamente illogica motivazione sulla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente

    La Corte di Cassazione ritiene il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato fuori dai casi consentiti. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla destinazione allo spaccio desumendola dal quantitativo, dal numero delle dosi, dalle condizioni di vita dell'imputato (privo di attività lavorativa e fissa dimora) e dall'assenza di dipendenza dalla sostanza sequestrata. Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di merito e di fatto che esulano dalla competenza del giudizio di legittimità. Le dichiarazioni confessorie, pur valorizzate, non sono state la prova decisiva, essendo la destinazione allo spaccio stata autonomamente desunta dal quadro probatorio complessivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 9520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9520
    Data del deposito : 12 marzo 2026

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