Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
In tema di separazione personale tra coniugi, il decreto omologativo di detta separazione non è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà. Esso, infatti, pur incidendo su diritti soggettivi, non decide sugli stessi, e non ha, pertanto, attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale. Ne consegue altresì la inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento della Corte d'appello che pronuncia sul reclamo avverso il decreto in questione.
Commentario • 1
- 1. Accordo di separazione consensuale non impugnabile per simulazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA G. LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 81, presso l'avvocato LUIGI SARACENI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO BONIFATI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di MILANO, Sezione delle Persone, Minori e Famiglia, depositato il 25/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 gennaio 1999 DI RT proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Milano avverso il decreto in data 15 - 16 dicembre 1998 con il quale il Tribunale di Lodi aveva omologato la sua separazione dal coniuge NI NI. La reclamante deduceva che detto decreto non le era stato mai comunicato nè notificato, che ella aveva prestato il proprio consenso alla separazione senza essere animata dalla effettiva volontà di separarsi dal coniuge, che il NI era deceduto il 20 dicembre 1998: chiedeva pertanto la revoca del decreto stesso e/o la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con decreto del 9 aprile - 25 maggio 1999 la Corte di Appello dichiarava l'inammissibilità del reclamo.
In motivazione la Corte territoriale rilevava che se pure può ammettersi la possibilità di revoca del consenso, prestato in sede di comparizione personale, anteriormente all'omologazione, dopo tale provvedimento la separazione acquista efficacia senza alcuna necessità di comunicazione o notificazione;
osservava altresì che nella specie il Tribunale aveva legittimamente omologato la separazione in perfetta conformità alle richieste delle parti e del Pubblico Ministero.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la RT deducendo due motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando "travisamento" del motivo di reclamo posto a fondamento della domanda di revoca del decreto di omologa ed omessa motivazione sul motivo effettivamente prospettato, e comunque vizio di pseudo-motivazione e/o motivazione apparente in relazione ad un motivo non proposto, si sostiene che in sede di reclamo si era dedotto il mancato perfezionamento dell'accordo sulla separazione a causa del vizio della volontà e/o comunque della riserva mentale che aveva inquinato la manifestazione di volontà della stessa RT e che la Corte di Appello ha travisato tale deduzione, esaminando la diversa questione della revoca del consenso. Con il secondo motivo, denunciando omessa applicazione dell'art. 149 c.c. e carenza assoluta di motivazione, si deduce che la Corte di merito ha completamente ignorato la circostanza dedotta della morte del coniuge - che tuttavia ha necessariamente postulato omettendo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto - ed ha conseguentemente mancato di dichiarare cessata la materia del contendere.
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando costituiscano, per quanto attiene al primo profilo, provvedimenti rispetto ai quali non sia previsto alcun altro rimedio, e siano diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile, se non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (v. tra le tante sul punto, più di recente, Cass. 2000 n. 2145). Appare peraltro evidente che il decreto omologativo della separazione personale tra i coniugi è privo dei suindicati requisiti. Detto decreto invero, pur incidendo su diritti soggettivi, non decide su di essi, e non ha pertanto attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale: esso viene emesso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione e si sostanzia in un provvedimento con il quale il tribunale, esercitato positivamente il proprio controllo sull'osservanza del rito e sulla conformità delle clausole convenzionali sottopostegli dai coniugi alle norme imperative che regolano la materia ed all'ordine pubblico, imprime efficacia giuridica all'accordo intervenuto tra le parti. Mentre le specifiche condizioni dell'accordo sono modificabili per circostanze sopravvenute con l'autonomo procedimento di cui all'art. 710 c.p.c., richiamato dall'art. 711 c.p.c., il provvedimento di omologazione è impugnabile con reclamo alla corte di appello ai sensi degli artt. 739 e ss. c.p.c. ed è revocabile per vizi propri di legittimità, derivati da inosservanza di norme sostanziali o processuali, in base alle disposizioni comuni ai procedimenti camerali, ma non è impugnabile per cassazione (v. in tal senso Cass. 1990 n. 8712). Ne consegue che avverso il provvedimento della Corte di Appello di Milano che ha pronunciato sul reclamo avverso il decreto di omologa in oggetto non può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, stante la qualità della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, in camera di consiglio della Prima sezione civile, il 5 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001