Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ZEN COMMERCIALE SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1443/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 03/08/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 29/09/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
ai sensi della legge n. 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle finanze chiede per un motivo la cassazione della sentenza, resa pubblica il 3 agosto 1998, della Corte d'appello di Venezia la quale rigettò l'appello avverso la sentenza con la quale il locale tribunale aveva accolto la domanda della Zen Commerciale s.r.l. volta a ottenere la condanna di esso dicastero a rimborsare all'attrice la somma di lire 13.000.000, oltre interessi legali, versata a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Non resiste l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, ha chiesto applicarsi lo ius superveniens costituito dalla norma di cui all'art. 11 legge n. 448/1998, chiedendo di ottenere il diritto di detrarre dalla somma da restituire alla contribuente l'importo della tassa per la prima iscrizione dell'atto costitutivo e quello della tassa annuale per l'iscrizione degli altri atti sociali, con applicazione degli interessi nella misura del 2,50% decorrenti dalla data della domanda.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con indirizzo ormai consolidato questa Corte ha affermato che in tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, la detrazione, dall'ammontare complessivo delle somme versate in pagamento della tassa relativa a ciascun anno solare successivo all'iscrizione - da rimborsare per incompatibilità con il diritto comunitario - degli importi previsti dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è illegittima.
Tale norma, infatti, che ha - fra l'altro - imposto retroattivamente, per gli anni dal 1985 al 1992, una tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti societari diversi dall'atto costitutivo, si pone in contrasto con la normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia, da ultimo, con la sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, e va pertanto disapplicata, atteso che il tributo introdotto dalla norma in esame non può essere annoverato tra i diritti remunerativi, che, ai sensi dell'art. 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, gli Stati membri possono istituire in deroga all'art. 10 della direttiva stessa, dovendosi escludere che lo stesso sia stato determinato - sia pure forfettariamente - in base al costo del servizio reso (cfr. Cass. nn. 12025/1999, 15081/2001, 7207/2000 3, 7236/2003). La stessa giurisprudenza ha statuito che in tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, il tasso d'interesse stabilito dall'art. 11, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (pari al 2,5 per cento annuo, vigente alla data di entrata in vigore della legge), è inferiore alla misura (pari, alla stessa data, al 2,5 per cento semestrale) fissata, in via generale, dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. Così disponendo, il citato art. 11, comma 3, della legge n. 448 del 1998 si pone in contrasto con la normativa comunitaria e va pertanto disapplicato, atteso che questa, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia (sentenza del 10 settembre 2002, sopra citata), osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero - in mancanza di tali norme - alla restituzione del tributo di cui trattasi.
Peraltro, con riferimento a tali principi, la operatività dello ius superveniens sarebbe circoscritta all'importo della tassa di iscrizione dell'atto costitutivo. Al riguardo, tuttavia, l'Amministrazione ricorrente non ha dedotto ne' documentato, non essendo ciò desumibile dalla sentenza impugnata, che il primo anno cui si riferisce l'istanza di rimborso della contribuente, sia quello in cui sia avvenuta l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendovi la società intimata svolto difese di sorta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004