Sentenza 14 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di termini massimi della custodia cautelare in caso di regressione del procedimento, anche dopo la sentenza (interpretativa di rigetto) n. 292 del 1998 della Corte costituzionale, non è consentito il cumulo di fasi disomogenee al fine del computo dei predetti termini, occorrendo unicamente verificare il rispetto del termine proprio di ciascuna fase, considerando i nuovi termini, conseguenti alla regressione del procedimento, semplicemente in aggiunta a quelli decorsi anteriormente nella stessa fase. Invero, anche in tal caso, conserva piena autonomia la separazione delle fasi, i cui termini di custodia cautelare vanno calcolati, per ciascuna di esse, sommando tra di loro i periodi di carcerazione sofferti nella medesima fase. (Fattispecie nella quale il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello dell'indagato, aveva dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine massimo della fase delle indagini preliminari -a seguito della pronunzia di incompetenza per materia del primo giudice del dibattimento- ritenendo che il periodo di carcerazione sofferto tra il rinvio a giudizio e la sentenza dichiarativa di incompetenza fosse da ascrivere, appunto, alla fase delle indagini preliminari. La Suprema corte, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Riesame, precisando che il predetto periodo è comunque da ascrivere alla fase dibattimentale di primo grado). (Vedi Corte cost.le, sentenza n. 292 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2000, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 14.1.2000
1. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
2. " UL FE " N.149
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " RO AR " N.40422/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procura della Repubblica pressi il Tribunale di Napoli. Avverso ordinanza 2.8.1999 del Tribunale di Napoli - sezione per il riesame (in proc.
contro
AR LI).
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Giuliano Turone che ha concluso per accoglimento nel ricorso (annullamento senza rinvio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
AR LI - imputato dei reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, omicidio, violazione della legge sulle armi e lesioni, per i quali gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli 3.7.1995 (eseguita il 4.7.1995) - propose appello avverso l'ordinanza 7.6.1999 con la quale il Tribunale di Napoli aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura per decorrenza del termine di cui all'art. 304 comma 6 CPP. Con ordinanza 2.8.1999, il Tribunale di Napoli - sezione per il riesame - accolse l'appello, dichiarando la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine massimo di fase di anni due, ai sensi dell'art. 304 comma 6 cpp, con riferimento dell'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cpp;
per l'effetto, ordinò l'immediata scarcerazione del AR se non detenuto per altra causa.
A tale pronuncia, il Tribunale pervenne considerando che, nella specie, al rinvio a giudizio disposto dal GUP inanzi la Corte di Assise di Napoli aveva fatto seguito la pronuncia di incompetenza per materia della Corte stessa (per i fatti diversi da quelli omicidiari), sicché il procedimento, trasmessi gli atti al P.M., era regredito alla fase delle indagini preliminari, per poi sfociare in nuovo rinvio a giudizio inanzi il Tribunale di Napoli. Richiamandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 292 del 18.7.1998, il Tribunale del riesame imputò il periodo intercorso fra il decreto (il primo) che aveva disposto il giudizio - 26.4.1996 - e la decisione di regressione (la pronuncia di incompetenza) - 25.2.1997 - alla fase delle indagini preliminari cui il procedimento era regredito cosicché, il cumulo di tal periodo con quello decorso fra la data di esecuzione della misura (4.7.1995) e quello di "definitivo" rinvio a giudizio (21.11.1997), aveva condotto al superamento del doppio del termine di fase previsto per i reati contestati.
Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (Direzione Distrettuale Antimafia) ha proposto ricorso per cassazione, rappresentando l'erronea applicazione della legge processuale, con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 303 co. 1 lett. a) n. 3 cpp e 304 co. 6 cpp. Deduce, infatti, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 1998 è stata malamente interpretata;
la stessa, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.304 co. 4 cpp (sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase allorché sì riproduce la situazione prevista al co. 2 dell'art. 303 cpp, non ha affatto "autorizzato" il cumulo dei termini di fasi fra loro disomogenee, ma ha unicamente fissato il principio che anche nell'ipotesi della regressione del procedimento i termini della fase cui lo stesso è pervenuto iniziano a decorrere nuovamente, fermo il limite del doppio del termine di durata massima di fase;
il periodo intercorso fra il decreto che ha disposto il giudizio e la decisione di regressione deve essere quindi conteggiato unicamente ai fini della decorrenza dei termini della fase dibattimentale.
Il ricorso è fondato.
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 292/1998, la Corte Costituzionale ha chiarito in motivazione che, in ipotesi di regressione del procedimento ad una fase o ad un grado di giudizio diversì, deve comunque applicarsi la disposizione di cui all'art.304 co. 6 c.p.p., secondo cui la durata massima della custodia cautelare non può superare il doppio dei termini di fase ed i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303 co. 4 c.p.p.. La sentenza, nel rigettare l'eccezione di incostituzionalità, ha dunque fatto riferimento alla previsione dell'art. 304 co.6 cpp che, nel fissare la durata massima della custodia cautelare, ha preso a parametro il doppio dei termini previsti dall'art. 303 commi 2 e 3 cpp per concludere che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati ovvero sono cominciati nuovamente a decorrere per effetto di regressione del procedimento. È dunque evidente che conserva piena autonomia la separazione delle fasi, i cui termini di custodia cautelare vanno calcolati per ciascuna di esse, sommando fra loro i periodi di carcerazione sofferti nella medesima fase (così come nel medesimo grado di giudizio).
Il cumulo di fasi disomogenee non è pertanto consentito ai fini di computo dei termini della custodia cautelare di fase, occorrendo unicamente verificare il rispetto del termine proprio alla stessa, considerando i nuovi regressione, e da essa termini indotti dalla decorrenti, "in aggiunta" a quelli già decorsi anteriormente;
non è certamente condivisibile la "preoccupazione" che pare avere in qualche misura all'origine della gravata pronuncia, e cioè che il periodo intercorso fra l'approdo del procedimento alla fase dibattimentale ed il provvedimento di restituzione alla precedente fase, dovrebbe diversamente considerarsi perduto, perché è evidente che tutto tale periodo è legittimamente recuperato alla fase dibattimentale del primo grado di giudizio, ai fini di verifica del rispetto dei termini massimi complessivi.
Preso atto che il rinvio a giudizio del AR, inanzi al giudice poi dichiaratosi incompetente, è datato 26.4.1996, ed è quindi avvenuto entro l'anno dall'esecuzione della misura cautelare (4.7.1995), il tetto massimo di due anni, previsto per i reati contestati, non risulta pertanto superato cumulando al periodo 4.7.1995/26.4.1996 quello 25.2.1997/21-11.l997 (anni uno, mesi sei e gg. 19).
L'ordinanza impugnata, pertanto. deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2000