Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità della sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art.90 del T.U.in materia di stupefacenti approvato con D.P.R.9 ottobre 1990 n.309 in favore di chi sia stato condannato "per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente", debbono intendersi per reati di tal genere soltanto quelli commessi da soggetto che fosse al momento del fatto in stato di tossicodipendenza ovvero quelli la cui commissione sia stata direttamente motivata da detta patologica situazione.
Commentario • 1
- 1. Infrattori tossicodipendenti: il trattamento penitenziario extra-murarioAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 35678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35678 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 14/06/2001
1. Dott. DE NARDO PP - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 4293
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 001817/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UP PP N. IL 23/08/1961
avverso ORDINANZA del 09/11/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco VIGLIETTA, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 9 novembre 2000 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava, l'istanza avanzata da UP PP di applicazione dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 ovvero di sospensione della esecuzione della pena ex art. 90 del citato decreto legge, rilevando che, per la richiesta di sospensione, non vera alcuna correlazione tra i reati, le cui pene erano in esecuzione, e lo stato di tossicodipendenza del condannato e che, riguardo alla misura alternativa richiesta, il competente S.E.R.T. aveva certificato che l'interessato non era più in stato di tossicodipendenza, ma soltanto aveva in corso un generico programma terapeutico, non meglio specificato, nonostante le specifiche richieste rivolte dal tribunale di sorveglianza alla sunnominata struttura pubblica, ai fini di una eventuale dipendenza psichica da tossicomania.
2. Ricorre per cassazione il UP, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 90 e 94 d.p.r. 309/1990), asserendo che, per la domanda di sospensione, il giudice del merito aveva erroneamente ritenuto necessario che la condizione di tossicodipendenza del reo debba esclusivamente integrare la causa che ne ha motivato la commissione del reato e non anche presentarsi come fattore di abbrutimento o di ottundimento delle capacità critica e volitiva come tali agevolatrici di una minore resistenza dell'agente a commettere azioni criminose anche non direttamente collegato con lo stato di tossicodipendenza;
e che, per quella di concessione dell'affidamento in prova in casi particolari, l'esame del tribunale doveva dirigersi non soltanto sull'attualità dello stato di tossicodipendenza dell'interessato, ma pure sull'incidenza nel quale maturò il delitto (il UP è stato condannato per le violenze perpetrate in danno di altri tossicodipendenti ricoverati presso la "Comunità di San Patrignano",) della cui pena si parla, riguardo alla condizione di tossicodipendenza in cui all'epoca versava l'odierno ricorrente.
3. Il ricorso è infondato.
La ratio legis ispiratrice delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 90 e 94 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 non è quella premiale per l'avvenuta disintossicazione del soggetto interessato, ma quella di essere funzionalmente finalizzata alla recisione della sua dipendenza da alcool o da stupefacenti.
Conseguentemente si richiede che, per beneficiarne, il soggetto debba essere al momento dell'esecuzione della pena persona in stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e abbia in corso un programma di recupero.
Il giudice deve accertare, altresì, che l'esecuzione del programma terapeutico non sia preordinato al conseguimento del beneficio penitenziario e non alla realizzazione dello scopo riconosciutogli dalla legge.
Quest'ultima, secondo la motivazione dell'ordinanza impugnata, sembra essere proprio la situazione in esame, in quanto il UP avrebbe cessato ogni assunzione di sostanze stupefacenti sin dal 1992 e lo stesso S.E.R.T., specificamente richiestone dal tribunale di sorveglianza, ha ritenuto di non certificare una (improbabile, atteso il tempo trascorso) persistenza di una dipendenza psichica, ma ha soltanto precisato di avere attivato, su richiesta del UP e il 20.3.2000, quindi in previsione dell'esame della sua istanza da parte del tribunale di sorveglianza, di svolgere un programma di consolidamento, con contestuali periodici esami delle urine, ma nulla riferendo in ordine a un asserito perdurare di stato di dipendenza meramente psichica da preatta tossicodipendenza.
Sulla scorta di tali elementi di fatto correttamente è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura alternativa in questione, essendo del tutto evidente la mancanza dei presupposti di legge per la sua applicabilità, rivelandosi del tutto irrilevanti le ulteriori argomentazioni svolte in ricorso sul rapporto tra reato e tossicodipendenza in presenza degli elementi di preordinazione esposti nell'ordinanza gravata.
Riguardo, poi, alla sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.p.r. 309/1990, a prescindere dalle considerazioni sopra fattesi in merito alla carenza dei presupposti - similari a quelli richiesti per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 del citato decreto legge - per la sua applicabilità, deve rilevarsi che le censure rivolte dal ricorrente al provvedimento impugnato si risolvono in mere censure in fatto, come tali non sottoponibili al controllo del giudice di legittimità, mirandosi a ottenere una valutazione, diversa da quella effettuata dal tribunale di sorveglianza, degli elementi in atti dai quali è stata tratto il convincimento, debitamente motivato, della totale mancanza di correlazione tra lo stato di tossicodipendenza dell'agente e il reato commesso.
Al qual proposito è opportuno chiarire che con la locuzione "..per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero per la medesima causa..", di cui al succitato art. 90, il legislatore ha inteso riferirsi soltanto alle violazioni della legge penale commesse da soggetto versante in detto stato di tossicodipendenza al momento della consumazione del fatto di reato ovvero direttamente motivate da tale patologica situazione, e non pure a quelle realizzate da un soggetto di tal fatta in circostanze diverse da quelle sopra indicate, di guisa che anche sotto tale ultimo profilo il ricorso è infondato, di tal che deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2001